(Trattato- art. IX)
                             ARTICOLO IX 
                          DURATA E RECESSO 
1. Il presente Trattato ha una durata illimitata. 
2. Ciascun Stato Parte, esercitando la sua sovranita'  nazionale,  ha
diritto  di  recedere  dal  presente  Trattato  qualora  decida   che
avvenimenti eccezionali rilevanti per l'oggetto del presente Trattato
hanno messo a repentaglio i suoi interessi supremi. 
3. Il recesso si effettua notificando un  preavviso  di  sei  mesi  a
tutti gli altri Stati Parte, al Consiglio esecutivo,  al  Depositario
ed al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni  Unite.  La  notifica  del
recesso include un'esposizione dell'avvenimento o  degli  avvenimenti
eccezionali che secondo lo Stato Parte hanno messo  a  repentaglio  i
suoi interessi supremi.