Art. 2. (Filiazioni in Italia di universita' e istituti superiori di insegnamento a livello universitario stranieri) 1. Alle filiazioni in Italia di universita' o istituti superiori di insegnamento a livello universitario aventi sedi nel territorio di Stati esteri ed ivi riconosciuti giuridicamente quali enti senza scopo di lucro si applicano le disposizioni del presente articolo a condizione che: a) abbiano per scopo ed attivita' lo studio decentrato in Italia di materie che fanno parte di programmi didattici o di ricerca delle rispettive universita' o istituti superiori; b) gli insegnamenti siano impartiti solo a studenti che siano iscritti alle rispettive universita' o istituti superiori. 2. Le filiazioni di cui al comma 1, prima dell'inizio della loro attivita' in Italia, trasmettono al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, al Ministero dell'interno e al Ministero degli affari esteri copia dell'atto con il quale e' stato deliberato l'insediamento in Italia, copia dello statuto ed ogni altra documentazione legalizzata dalla rappresentanza diplomatica o consolare italiana competente per territorio, idonea a comprovare l'esistenza delle condizioni di cui al comma 1. 3. L'attivita' delle filiazioni e' autorizzata con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica. L'autorizzazione si intende comunque concessa trascorsi novanta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 2. 4. L'autorizzazione determina l'applicazione delle esenzioni previste dall'articolo 34, comma 8-bis, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154. 5. Le universita' e gli istituti superiori di cui al comma 1 possono stipulare, per le attivita' di insegnamento, contratti di diritto privato in conformita' alle norme sui contratti di insegnamento previste per le universita' statali, nonche' ai sensi dell'articolo 2222 del codice civile.
Note all'art. 2: - Il testo dell'art. 34, comma 8-bis, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154 (Disposizioni urgenti in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche e versamento di acconto delle imposte sui redditi, determinazione forfetaria del reddito e dell'IVA, nuovi termini per la presentazione delle dichiarazioni da parte di determinate categorie di contribuenti, sanatoria di irregolarita' formali e di minori infrazioni, ampliamento degli imponibili e contenimento delle elusioni, nonche' in materia di aliquote IVA e di tasse sulle concessioni governative), e' il seguente: "8-bis. Le prestazioni aventi per oggetto attivita' didattica svolta in Italia da filiazioni di universita' o istituti di cultura superiore stranieri, comprese le prestazioni relative all'alloggio, al vitto e alla fornitura di libri e materiali didattici, ancorche' fornite da collegi o pensioni annessi o dipendenti, sono da ritenersi attivita' non commerciale a tutti gli effetti tributari. La disposizione ha effetto dal giorno dell'insediamento in Italia delle stesse istituzioni. Tuttavia non si fa luogo a rimborso di imposte gia' pagate. Dalla data di entrata in vigore della presente disposizione la stessa e' applicabile a condizione che i requisiti prescritti risultino da conforme riconoscimento rilasciato dal Ministero della pubblica istruzione, sentito il Ministero degli affari esteri con effetto dall'anno di presentazione della richiesta. Per le filiazioni gia' operanti alla data di entrata in vigore della presente disposizione la richiesta deve essere presentata entro il 3l dicembre l989". - L'art. 2222 del codice civile cosi' recita: "Art. 2222. - Quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente, si applicano le norme di questo capo, salvo che il rapporto abbia una disciplina particolare nel libro IV".