Art. 2.
               (Filiazioni in Italia di universita' e
                istituti superiori di insegnamento a
                  livello universitario stranieri)

  1. Alle filiazioni in Italia di universita' o istituti superiori di
insegnamento  a  livello  universitario aventi sedi nel territorio di
Stati  esteri  ed  ivi  riconosciuti  giuridicamente quali enti senza
scopo  di  lucro si applicano le disposizioni del presente articolo a
condizione che:
    a)  abbiano per scopo ed attivita' lo studio decentrato in Italia
di  materie che fanno parte di programmi didattici o di ricerca delle
rispettive universita' o istituti superiori;
    b)  gli  insegnamenti  siano  impartiti solo a studenti che siano
iscritti alle rispettive universita' o istituti superiori.
  2.  Le  filiazioni  di cui al comma 1, prima dell'inizio della loro
attivita'  in  Italia,  trasmettono  al  Ministero dell'universita' e
della  ricerca scientifica e tecnologica, al Ministero dell'interno e
al  Ministero  degli  affari  esteri  copia dell'atto con il quale e'
stato  deliberato  l'insediamento  in  Italia, copia dello statuto ed
ogni    altra   documentazione   legalizzata   dalla   rappresentanza
diplomatica  o consolare italiana competente per territorio, idonea a
comprovare l'esistenza delle condizioni di cui al comma 1.
  3.  L'attivita'  delle  filiazioni  e'  autorizzata con decreto del
Ministro  dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica.
L'autorizzazione  si  intende  comunque  concessa  trascorsi  novanta
giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 2.
  4.   L'autorizzazione   determina  l'applicazione  delle  esenzioni
previste  dall'articolo  34,  comma  8-bis, del decreto-legge 2 marzo
1989,  n.  69,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 27 aprile
1989, n. 154.
  5.  Le  universita'  e  gli  istituti  superiori  di cui al comma 1
possono  stipulare,  per  le  attivita' di insegnamento, contratti di
diritto   privato   in   conformita'  alle  norme  sui  contratti  di
insegnamento  previste  per  le universita' statali, nonche' ai sensi
dell'articolo 2222 del codice civile.
 
           Note all'art. 2:
            -   Il     testo  dell'art.     34,  comma  8-bis,    del
          decreto-legge   2 marzo 1989, n.    69,  convertito,    con
          modificazioni,    dalla  legge    27  aprile  1989,  n. 154
          (Disposizioni urgenti  in materia di  imposta  sul  reddito
          delle    persone fisiche   e  versamento di  acconto  delle
          imposte   sui redditi,    determinazione  forfetaria    del
          reddito  e dell'IVA,  nuovi termini  per  la  presentazione
          delle   dichiarazioni  da  parte  di determinate  categorie
          di  contribuenti,  sanatoria di  irregolarita' formali    e
          di   minori   infrazioni, ampliamento  degli  imponibili  e
          contenimento  delle  elusioni,  nonche'  in    materia   di
          aliquote  IVA e di tasse sulle concessioni governative), e'
          il seguente:
            "8-bis.  Le  prestazioni  aventi per  oggetto   attivita'
          didattica  svolta in Italia  da filiazioni di universita' o
          istituti di  cultura  superiore  stranieri,    comprese  le
          prestazioni    relative  all'alloggio,  al  vitto  e   alla
          fornitura  di  libri  e    materiali  didattici,  ancorche'
          fornite da collegi o pensioni annessi o dipendenti, sono da
          ritenersi  attivita'   non    commerciale   a   tutti   gli
          effetti  tributari.  La disposizione ha effetto dal  giorno
          dell'insediamento  in  Italia  delle  stesse   istituzioni.
          Tuttavia  non  si    fa  luogo a rimborso   di imposte gia'
          pagate.  Dalla  data   di    entrata   in   vigore    della
          presente   disposizione  la    stessa  e'  applicabile    a
          condizione che   i requisiti  prescritti    risultino    da
          conforme   riconoscimento  rilasciato  dal Ministero  della
          pubblica  istruzione, sentito  il  Ministero  degli  affari
          esteri   con   effetto  dall'anno  di  presentazione  della
          richiesta.  Per le filiazioni gia' operanti alla   data  di
          entrata  in vigore della presente disposizione la richiesta
          deve essere presentata entro il 3l dicembre l989".
             - L'art. 2222 del codice civile cosi' recita:
            "Art. 2222.  - Quando una  persona si  obbliga a compiere
          verso un corrispettivo   un'opera o   un   servizio,    con
          lavoro    prevalentemente proprio   e    senza  vincolo  di
          subordinazione    nei   confronti   del  committente,    si
          applicano    le  norme   di   questo capo,   salvo che   il
          rapporto abbia una disciplina particolare nel libro IV".