Art. 2. Disposizioni in materia di trasmissione delle dichiarazioni in via telematica 1. Nel decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dopo l'articolo 7, e' inserito il seguente: "Art. 7-bis (Violazioni in materia di trasmissione telematica delle dichiarazioni). - 1. In caso di tardiva od omessa trasmissione delle dichiarazioni da parte dei soggetti indicati nel comma 3 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, a carico dei medesimi si applica la sanzione amministrativa da lire un milione a lire dieci milioni.".
Nota all'art. 2: - Il testo dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998 e' riportato in nota all'art. 1, nelle disposizioni richiamate all'art. 35, novella aggiuntiva, del decreto legislativo n. 241/1997.