Art. 2.
               Disposizioni in materia di trasmissione
                delle dichiarazioni in via telematica
  1. Nel decreto  legislativo 9 luglio 1997, n.  241, dopo l'articolo
7, e' inserito il seguente:
  "Art. 7-bis (Violazioni in materia di trasmissione telematica delle
dichiarazioni). - 1. In caso  di tardiva od omessa trasmissione delle
dichiarazioni   da  parte   dei   soggetti  indicati   nel  comma   3
dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio
1998,  n.  322,  a  carico   dei  medesimi  si  applica  la  sanzione
amministrativa da lire un milione a lire dieci milioni.".
 
           Nota all'art. 2:
            -  Il testo dell'art. 3  del decreto del Presidente della
          Repubblica n. 322 del  1998 e' riportato in  nota  all'art.
          1,  nelle  disposizioni  richiamate  all'art.   35, novella
          aggiuntiva, del  decreto legislativo n. 241/1997.