Art. 3.
                   Ritenute sui redditi di capitale
  1. Nel  comma 5 dell'articolo  29 del decreto del  Presidente della
Repubblica 29  settembre 1973, n. 600,  come sostituito dall'articolo
7, comma  1, del  decreto legislativo  2 settembre  1997, n.  314, le
parole: "25-bis e" sono sostituite dalle seguenti: "25-bis, 26 e".
 
           Nota all'art. 3:
            -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  29  del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  n.  600    del  1973,   come
          sostituito  dal decreto legislativo n. 314 del 1997:
            "Art.  29  (Ritenuta    sui  compensi  e  altri   redditi
          corrisposti dallo Stato).  - 1.  Le amministrazioni   dello
          Stato,    comprese  quelle   con ordinamento autonomo,  che
          corrispondono le  somme e i valori   di  cui  all'art.  23,
          devono  effettuare    all'atto del pagamento   una ritenuta
          diretta   in acconto    dell'imposta  sul    reddito  delle
          persone  fisiche dovuta  dai  percipienti. La  ritenuta  e'
          operata con  le  seguenti modalita':
            a)   sulla   parte   imponibile   delle   somme  e    dei
          valori,    di    cui all'articolo 48, del testo unico delle
          imposte sui redditi, approvato con decreto  del  Presidente
          della  Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, esclusi  quelli
          indicati   alle   successive lettere   b)   e c),    aventi
          carattere  fisso  e    continuativo,  con  i  criteri  e le
          modalita' di cui al comma 2 dell'art. 23;
            b) sulle mensilita' aggiuntive  e    sui  compensi  della
          stessa  natura,  nonche'  su    ogni altra somma o   valore
          diversi da quelli  di cui alla lettera  a)  e  sulla  parte
          imponibile  delle   indennita'   di   cui all'articolo  48,
          commi    5,  6,  7  e   8, del citato testo   unico, con la
          aliquota   applicabile allo   scaglione di    reddito  piu'
          elevato  della categoria   o   classe  di    stipendio  del
          percipiente  all'atto  del pagamento  o, in  mancanza,  con
          l'aliquota  del  primo scaglione  di reddito;
            c)  sugli    emolumenti  arretrati  relativi    ad   anni
          precedenti  di cui all'art.  16, comma  1, lettera  b), del
          citato  testo    unico, con   i criteri di cui all'art. 18,
          dello  stesso   testo   unico,   intendendo   per   reddito
          complessivo    netto  l'ammontare  globale dei   redditi di
          lavoro  dipendente    corrisposti    dal    sostituto    al
          sostituito  nel  biennio precedente;
            d)  sulla  parte  imponibile  del    trattamento  di fine
          rapporto e delle indennita'  equipollenti e   delle   altre
          indennita'    e    somme di   cui all'art.   16, comma   1,
          lettera a),  del citato  testo  unico con  i criteri di cui
          all'art. 17, dello stesso testo unico;
            e) sulla parte imponibile delle   somme e valori  di  cui
          all'articolo  48,   del citato  testo unico,  non  compresi
          nell'art.  16, comma  1, lettera a),  dello stesso    testo
          unico,    corrisposti agli  eredi, con l'aliquota stabilita
          per il primo scaglione di reddito.
            2.    Gli  uffici    che  dispongono    il pagamento   di
          emolumenti  aventi carattere fisso  e  continuativo  devono
          effettuare entro il 28 febbraio o entro due mesi dalla data
          di   cessazione   del  rapporto,  se  questa  e'  anteriore
          all'anno, il conguaglio di cui al comma 3 dell'art. 23, con
          le modalita' in esso stabilite.  A tal fine, all'inizio del
          rapporto, il  sostituito  deve  specificare  quale    delle
          opzioni  previste  al  comma  2    dell'art.   23   intende
          adottare   in  caso  di  incapienza  delle retribuzioni   a
          subire  il    prelievo   delle   imposte. Ai   fini   delle
          operazioni  di  conguaglio   i  soggetti  e   gli     altri
          organi    che  corrispondono compensi   e retribuzioni  non
          aventi carattere  fisso e continuativo   devono  comunicare
          ai  predetti uffici,  entro la  fine dell'anno e, comunque,
          non  oltre  il 12 gennaio dell'anno successivo, l'ammontare
          delle  somme    corrisposte,  l'importo   degli   eventuali
          contributi previdenziali  e assistenziali,  compresi quelli
          a carico del  datore di  lavoro e  le ritenute  effettuate.
          Per    le  somme    e  i  valori  a carattere ricorrente la
          comunicazione  deve  essere   effettuata   su      supporto
          magnetico    secondo specifiche   tecniche   approvate  con
          apposito decreto del Ministro del tesoro, di  concerto  con
          il  Ministro  delle    finanze.  Qualora,    alla   data di
          cessazione   del rapporto   di  lavoro,  l'ammontare  degli
          emolumenti  dovuti  non  consenta la integrale applicazione
          della   ritenuta  di    conguaglio,  la    differenza    e'
          recuperata    mediante ritenuta  sulle competenze  di altra
          natura che siano liquidate  anche da   altro soggetto    in
          dipendenza    del  cessato rapporto di lavoro. Si applicano
          anche le disposizioni dell'art. 23, comma 4.
            3. Le amministrazioni  della  Camera  dei  deputati,  del
          Senato  e  della  Corte    costituzionale,  nonche'   della
          Presidenza  della Repubblica  e degli  organi   legislativi
          delle   regioni a  statuto  speciale,  che corrispondono le
          somme e   i valori   di cui    al  comma    1,  effettuano,
          all'atto    del    pagamento,    una  ritenuta    d'acconto
          dell'imposta  sul reddito delle   persone fisiche    con  i
          criteri   indicati    nello  stesso  comma.    Le  medesime
          amministrazioni,  all'atto  del pagamento  delle indennita'
          e degli  assegni vitalizi  di cui  all'art. 47,   comma  1,
          lettera  g),  del  testo unico   delle imposte sui redditi,
          approvato con decreto del  Presidente della  Repubblica  22
          dicembre 1986,  n. 917, applicano una ritenuta  a titolo di
          acconto    dell'imposta sul reddito delle  persone fisiche,
          commisurata alla  parte imponibile  di dette  indennita'  e
          assegni,    con  le aliquote determinate  secondo i criteri
          indicati nel comma 1. Si applicano le disposizioni  di  cui
          al comma 2.
            4.  Nel  caso in  cui la ritenuta  da operare sui  valori
          di  cui ai commi   precedenti   non trovi   capienza,    in
          tutto    o in  parte,  sui contestuali pagamenti in denaro,
          il sostituito e' tenuto a versare  al  sostituto  l'importo
          corrispondente all'ammontare della ritenuta.
            5.  Le  amministrazioni di   cui al comma 1, e quelle  di
          cui al comma 3, che corrispondono i  compensi  e  le  altre
          somme di cui agli articoli 24, 25,  25-bis e  28 effettuano
          all'atto    del  pagamento    le  ritenute  stabilite dalle
          disposizioni stesse".