Art. 4.
              Disposizioni finali e norma di copertura
  1. Sono abrogati:
    a)  i commi da 1 a 7 e da 10 a 24 dell'articolo 78 della legge 30
dicembre 1991, n. 413;
    b)  i commi 8-bis e 9 dell'articolo 4 del decretolegge 23 gennaio
1993,  n.  16,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 24 marzo
1993, n. 75;
    c)  il comma 2 dell'articolo 62 del decreto-legge 30 agosto 1993,
n.  331,  convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993,
n. 427;
    d)  il  comma 4 dell'articolo 5 del decreto-legge 31 maggio 1994,
n. 330, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 1994, n.
473;
    e)  il  comma  1 dell'articolo 9 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241.
  2.  Nella  legge  11  gennaio  1979,  n. 12, all'articolo 1, quarto
comma,  dopo  le  parole:  "di  cui  al  primo  comma a servizi" sono
inserite le seguenti: "o a centri di assistenza fiscale".
  3. Restano fermi i procedimenti gia' previsti per la determinazione
delle  modalita'  di  corresponsione dei compensi spettanti ai centri
autorizzati  di assistenza fiscale per l'attivita' prestata nell'anno
1998,  nonche'  quella  per  l'adeguamento  della misura dei compensi
spettanti ai medesimi centri e ai sostituti d'imposta per l'attivita'
prestata negli anni 1997 e 1998.
  4.  Agli  oneri  derivanti  dall'applicazione del presente decreto,
valutati in lire 30 miliardi per l'anno 1999, in lire 35 miliardi per
l'anno  2000  ed  in  lire 40 miliardi a decorrere dall'anno 2001, si
provvede  con  le  ulteriori  maggiori  entrate  recate  dal  decreto
legislativo  9  luglio  1997,  n.  241.  Il  Ministro del tesoro, del
bilancio   e   della   programmazione  economica  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Dato a Roma, addi' 28 dicembre 1998
                              SCALFARO
                                   D'Alema,  Presidente del Consiglio
                                  dei Ministri
                                   Visco, Ministro delle finanze
                                    Ciampi,  Ministro del tesoro, del
                                  bilancio   e  della  programmazione
                                  economica
 Visto, il Guardasigilli: Diliberto
 
           Note all'art. 4:
            - Si  riporta il testo  dell'art. 78 della  legge n.  413
          del 1991, come modificato dal presente decreto:
            "Art. 78. - 1.-7. (Abrogati).
            8.  Le  disposizioni    dei  commi da 1 a 7  del presente
          articolo hanno effetto  dal 1  gennaio  1992. A   decorrere
          dal    1   gennaio 1994,  le prestazioni  corrispondenti  a
          quelle    dei  Centri  si   considerano rilevanti  ai  fini
          delle   imposte  sui  redditi  e  dell'imposta  sul  valore
          aggiunto ancorche'  rese da associazioni   sindacali  e  di
          categoria  e  rientranti   tra le  finalita'  istituzionali
          delle  stesse in   quanto richieste   dall'associato    per
          ottemperare        ad    obblighi    di    legge  derivanti
          dall'esercizio  dell'attivita'.   Sono   fatti  salvi     i
          comportamenti  adottati   in precedenza  e non si  fa luogo
          a rimborsi d'imposta ne' e' consentita la variazione di cui
          all'art. 26, decreto del  Presidente  della  Repubblica  26
          ottobre  1972,  n.  633.  Le associazioni sindacali   e  di
          categoria operanti  nel settore agricolo per l'attivita' di
          assistenza  fiscale  resa  agli  associati  determinano  il
          reddito     imponibile   applicando    all'ammontare    dei
          ricavi   il coefficiente di redditivita' del 9  per cento e
          determinano l'imposta  sul    valore  aggiunto    riducendo
          l'imposta    relativa alle  operazioni imponibili in misura
          pari a un terzo del suo  ammontare, a titolo di  detrazione
          forfettaria   dell'imposta afferente agli acquisti  ed alle
          importazioni.  Per   tale   attivita'   gli   obblighi   di
          tenuta    delle  scritture  contabili    sono limitati alla
          registrazione  delle ricevute fiscali su  apposito registro
          preventivamente vidimato.  Le suddette associazioni possono
          optare per   la determinazione    dell'imposta  sul  valore
          aggiunto   e   per   la   determinazione  del  reddito  nei
          modi ordinari;  l'opzione  deve   essere  esercitata  nella
          dichiarazione annuale  relativa   all'imposta  sul   valore
          aggiunto   per  l'anno precedente e  deve essere comunicata
          all'ufficio   delle  entrate  nella  dichiarazione  annuale
          relativa  alle  imposte sul reddito  per l'anno precedente;
          le opzioni hanno effetto fino a quando non  siano  revocate
          e, in ogni caso, per almeno un triennio.
            8-bis.    Il visto   di   conformita' formale   dei  dati
          esposti   nelle dichiarazioni   da  presentare    nell'anno
          1993  puo'    essere  apposto    a  condizione     che   la
          richiesta       di     autorizzazione         all'esercizio
          dell'attivita'   da   parte dei  Centri  di  assistenza sia
          presentata almeno   quaranta     giorni    prima      della
          scadenza      del       termine    di  presentazione  delle
          dichiarazioni nelle quali si  intende apporre il visto    e
          nei casi,  di  cui  al comma  2,  in  cui la  richiesta  di
          autorizzazione     alla  costituzione    dei  Centri    sia
          presentata  almeno sessanta  giorni  prima  della  scadenza
          di  tale  termine.  Per   le dichiarazioni da    presentare
          negli  anni   1993 e 1994  predisposte dai professionisti o
          dai Centri  di    assistenza,  le  scritture  contabili  si
          considerano    tenute dal  professionista  o dal  Centro di
          assistenza anche se sono  state redatte ed elaborate  dallo
          stesso  contribuente,  dalle  associazioni   sindacali   di
          categoria  di  cui  ai commi 1 e 2, o da impresa avente per
          oggetto l'elaborazione di dati  contabili  prescelta  dalle
          medesime   associazioni   o      organizzazioni  che  hanno
          costituito il Centro  di   assistenza,  a   condizione  che
          risulti    da  apposita attestazione   che   il   controllo
          delle  scritture    stesse    sia   stato eseguito entro il
          termine per la presentazione delle dichiarazioni.
            9. (Comma gia' abrogato dall'art.    15  della  legge  24
          dicembre 1993, n. 537).
            10.-24. (Abrogati).
            25.  Ai   fini  dei  controlli  sugli   oneri  deducibili
          previsti dall'articolo 10 del testo unico delle imposte sui
          redditi,   approvato   con  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  22  dicembre  1986,  n.   917,   e   successive
          modificazioni,  i    soggetti che   erogano mutui  agrari e
          fondiari,  le     imprese  assicuratrici  e   gli      enti
          previdenziali  debbono comunicare   all'anagrafe tributaria
          rispettivamente  gli    elenchi  dei  soggetti  che   hanno
          corrisposto:
            a) quote di interessi passivi  e relativi oneri accessori
          per mutui in corso;
            b)  premi  di  assicurazione  sulla  vita  e  contro  gli
          infortuni;
               c) contributi previdenziali ed assistenziali.
            26. Gli  elenchi debbono  essere predisposti su  supporti
          magnetici con  le modalita'  ed i  termini stabiliti    con
          decreto      del   Ministro   delle  finanze.  In  caso  di
          inosservanza degli obblighi  relativi  a  tali  elenchi  si
          applicano  le sanzioni   previste dall'art. 13  del decreto
          del  Presidente  della  Repubblica   29   settembre   1973,
          n.  605,  e successive modificazioni.
            27.  E'  istituito,  a  decorrere  dal 1 gennaio 1994, il
          conto fiscale, la   cui    utilizzazione   dovra'    essere
          obbligatoria      per    tutti   i contribuenti titolari di
          partita  IVA. L'obbligo di utilizzazione del conto  fiscale
          non  opera nei  riguardi dei contribuenti che presentano la
          dichiarazione dei  redditi congiuntamente con il    coniuge
          ai sensi dell'art. 17 della legge 13 aprile 1977, n. 114.
            28.    A   decorrere    dalla  data  indicata  al   comma
          27,  ciascun contribuente  dovra' risultare    intestatario
          di  un  unico conto  sul quale dovranno essere registrati i
          versamenti  ed  i  rimborsi  relativi  alle    imposte  sui
          redditi   e all'imposta  sul  valore aggiunto.  Per ovviare
          a  particolari   esigenze    connesse   all'esistenza    di
          piu'  stabilimenti,  industriali o  commerciali,  dislocati
          sul    territorio  nazionale,  potra'  essere    consentita
          dall'Amministrazione  finanziaria  l'apertura di piu' conti
          intestati allo stesso contribuente.
            29.   Il   conto    fiscale    e'  tenuto    presso    il
          concessionario   del servizio della  riscossione competente
          per territorio,  che provvede alla riscossione dell'imposta
          sul valore aggiunto e  delle  imposte  sui  redditi  dovute
          anche  in  qualita'  di  sostituto  d'imposta, direttamente
          versate dai contribuenti  o  conseguenti  ad  iscrizione  a
          ruolo.
            30.  Ferma restando la tenuta del conto fiscale presso il
          competente concessionario del servizio  della  riscossione,
          i  soggetti    di cui al comma   27   possono   effettuare,
          entro   i  termini  di  scadenza,  i versamenti   di    cui
          al  comma   29,  esclusi  quelli  conseguenti  a iscrizione
          a  ruolo, mediante delega irrevocabile ad una delle aziende
          di credito di    cui  all'art.  54  del    regolamento  per
          l'amministrazione  del  patrimonio  e per la   contabilita'
          generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio
          1924, n. 827,  e  successive  modificazioni.    Le  deleghe
          possono   essere conferite anche ad una  delle casse rurali
          ed artigiane  di cui al  testo unico   approvato con  regio
          decreto  26 agosto 1937, n.  1706, modificato dalla legge 4
          agosto  1955, n. 707, aventi un patrimonio non inferiore  a
          lire  100  milioni.  La  delega  deve essere, in ogni caso,
          rilasciata  presso una dipendenza  della  azienda  delegata
          sita    nell'ambito    territoriale    del   concessionario
          dipendente.
            31.  I  rapporti tra   le   aziende   ed   istituti    di
          credito    ed    il competente   concessionario     saranno
          regolati  secondo   i  seguenti criteri:
            a) accreditamento   delle somme  incassate  e    consegna
          della    relativa   documentazione       al      competente
          concessionario   del   servizio   della  riscossione    non
          oltre    il    terzo  giorno   lavorativo   successivo   al
          versamento;
            b) pagamento  in favore   dell'azienda od    istituto  di
          credito,  per ogni   operazione di  incasso effettuata,  di
          un  compenso percentuale pari  al   25 per   cento    della
          commissione  spettante   al   competente concessionario  ai
          sensi dell'art.  61,  comma  3, lettera  a),   del  decreto
          del  Presidente   della   Repubblica 28   gennaio  1988, n.
          43, escluso ogni altro    onere  aggiuntivo  a  carico  del
          contribuente  e  del  bilancio  dello Stato   e degli altri
          enti;  detto compenso percentuale e' a   totale carico  del
          concessionario  competente e   non costituisce elemento  di
          valutazione per  la   revisione   e rideterminazione    dei
          compensi    previsti dagli   articoli 61  e 117  del citato
          decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988;
            c)  al  fine di   evitare   ritardi   nella  acquisizione
          delle    somme incassate   da   parte  dell'erario  e degli
          altri  enti   interessati, saranno coordinati  gli  attuali
          termini  di  versamento  delle imposte di cui  al  comma 28
          per    consentire    lo  svolgimento    delle    necessarie
          operazioni     di   registrazione    e    contabilizzazione
          delle      somme  incassate,  fermo    restando  che     il
          riversamento nelle  casse erariali deve  avvenire da  parte
          del  concessionario    entro   il terzo   giorno lavorativo
          successivo  a quello di  cui alla lettera a)  del  presente
          comma;
            d)    invio periodico   al  competente concessionario  da
          parte  degli istituti ed aziende  di credito,  su  supporti
          magnetici,  dei dati dei versamenti introitati dagli stessi
          istituti ed aziende;
            e)  nel  caso  di  accreditamento   all'ente beneficiario
          oltre il sesto giorno lavorativo successivo  al  versamento
          da  parte  del contribuente, si applicano nei confronti del
          concessionario le disposizioni  di  cui  all'art.  104  del
          decreto  del  Presidente della  Repubblica 28 gennaio 1988,
          n.  43.  Il  concessionario    ha  l'obbligo   di   rivalsa
          sull'istituto  di  credito  per  la  quota  parte  di  pene
          pecuniarie  ed  interessi  di  mora  imputabili  a  tardivo
          versamento da parte dell'istituto stesso.
            32.    I      concessionari    del      servizio    della
          riscossione   devono aggiornare   i   conti di    cui    al
          presente    articolo, entro   il   mese successivo, con  la
          movimentazione    dei  versamenti  e      debbono   inviare
          annualmente  ai  contribuenti un  estratto conto. Nei  casi
          in  cui il contribuente non  ha indicato  correttamente  il
          codice  fiscale  ovvero  ha    effettuato     una   erronea
          imputazione,  il   conto  deve  essere aggiornato  entro  i
          tre mesi successivi.
            33.  I  concessionari  del    servizio della riscossione,
          nella  qualita'  di  gestori  dei    conti  di   cui   alle
          disposizioni  dal    comma  27  al  comma 30   del presente
          articolo, sono    autorizzati  ad    erogare  i    rimborsi
          spettanti    ai  contribuenti    a  norma    delle  vigenti
          disposizioni, nei limiti ed alle condizioni seguenti:
            a)   la   erogazione    del    rimborso  dovra'    essere
          effettuata   entro sessanta giorni  sulla base  di apposita
          richiesta,  sottoscritta dal contribuente    ed  attestante
          il  diritto    al rimborso,   o di   apposita comunicazione
          dell'ufficio competente;
            b)  il  rimborso  sara'  erogato senza   prestazione   di
          specifiche  garanzie  ove l'importo  risulti non  superiore
          al  10 per  cento dei complessivi versamenti  eseguiti  sul
          conto,  esclusi  quelli conseguenti ad iscrizione  a ruolo,
          al netto    dei  rimborsi  gia'  erogati,    nei  due  anni
          precedenti la data della richiesta;
            c)  il  rimborso   di importo superiore al limite di  cui
          alla lettera b) del presente  comma  sara'  erogato  previa
          prestazione  delle  garanzie  indicate  all'art.    38-bis,
          secondo comma, del  decreto del Presidente della Repubblica
          26 ottobre 1972, n. 633,  e  successive  modificazioni,  di
          durata   quinquennale. Non e'  dovuta garanzia  nei casi in
          cui  il  rimborso  venga     disposto  sulla   base   della
          comunicazione dell'ufficio competente;
            d) le somme da rimborsare dovranno essere prelevate dagli
          specifici fondi riscossi e non ancora versati all'erario.
            34.  La    misura  dei   compensi per la   erogazione dei
          rimborsi sara' determinata in  base  ai  criteri    fissati
          dall'art.  1,  comma  1,  lettera  f), n. 7), della legge 4
          ottobre 1986, n. 657.
            35. In relazione alla istituzione del conto  fiscale,  si
          provvedera'  alla        integrazione     dei       sistemi
          informativi        degli      uffici   dell'Amministrazione
          finanziaria    in modo   che gli  uffici competenti possano
          conoscere lo stato della   riscossione dei tributi.  A  tal
          fine si procedera'  al collegamento diretto con  l'anagrafe
          tributaria dei concessionari  della  riscossione,  per   il
          tramite  del  Consorzio nazionale dei concessionari.
            36. Il  comma 3-bis dell'art. 4  del decretolegge 2 marzo
          1989,  n.  69, convertito,  con modificazioni,  dalla legge
          27 aprile  1989, n.  154, e' abrogato.
            37.   A   decorrere   dal    1      gennaio    1993,    i
          concessionari    della  riscossione,  nella  qualita'    di
          gestori dei conti di   cui  al  presente  articolo,    sono
          autorizzati    ad   erogare, a   carico   dei fondi   della
          riscossione,  i rimborsi  dell'imposta sul  valore aggiunto
          disposti dagli uffici. Negli altri casi previsti dal  comma
          33  in  sede  di prima applicazione della presente legge, i
          contribuenti potranno richiedere direttamente  l'erogazione
          dei rimborsi il cui importo complessivo non superi i limiti
          di  lire 20 milioni nel 1993, di  lire 40 milioni nel 1994,
          di lire 60 milioni nel 1995 e di lire 80 milioni nel 1996.
            38.   Entro   il   30  giugno  1992,  saranno  emanati  e
          pubblicati, ai sensi dell'art.  17,  comma 3,  della  legge
          23  agosto  1988, n.  400,  i regolamenti interministeriali
          dei Ministri delle finanze e del  tesoro  per  l'attuazione
          di  quanto    previsto  dal    comma 27   al comma   37 del
          presente articolo  secondo i  criteri ivi   enunciati.  Con
          gli   stessi   regolamenti      potra'  essere     prevista
          l'estensione dell'utilizzo   del  conto  fiscale  anche  ad
          altri   tributi   diversi   dall'imposta   sui   redditi  e
          dall'imposta  sul valore aggiunto,   nonche', al fine    di
          consentire  una    piu'     rapida    acquisizione    delle
          somme    riscosse,   la rideterminazione  dei termini    di
          versamento   dei versamenti  diretti riscossi  direttamente
          dai  concessionari  con conseguente  revisione della misura
          della  commissione di cui all'art. 61,   comma  3,  lettera
          a),  del  decreto    del  Presidente  della  Repubblica  28
          gennaio 1988, n.  43.
            39.  All'onere    derivante   dall'applicazione     delle
          disposizioni  previste  dal presente articolo, valutato  in
          lire 1.781.000  milioni  a  decorrere  dall'anno  1993,  si
          provvede:
            a)    quanto    a   lire   193.000   milioni,    mediante
          utilizzo     della  proiezione     per     l'anno      1993
          dell'accantonamento      "Istituzione     dei  Centri    di
          assistenza  fiscale   per  i  lavoratori    dipendenti    e
          pensionati"  iscritto,    ai  fini   del bilancio triennale
          1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di  previsione  del
          Ministero del tesoro per l'anno 1991;
            b)    quanto   a   lire   1.578.000   milioni,   mediante
          utilizzo  della proiezione  degli   stanziamenti  iscritti,
          ai  fini   del  bilancio triennale 1991-1993, sui  seguenti
          capitoli  dello  stato  di previsione del  Ministero  delle
          finanze   per     il    1991    per    gli    importi    in
          corrispondenza indicati:
               1) capitolo 4654 per lire 30.000 milioni;
               2) capitolo 4671 per lire 56.000 milioni;
               3) capitolo 4769 per lire 1.375.000 milioni;
               4) capitolo 6910 per lire 95.000 milioni;
               5) capitolo 6911 per lire 22.000 milioni;
            c)  quanto  a    lire 10.000 milioni, mediante   utilizzo
          delle maggiori entrate  differenziali tra   versamenti    e
          rimborsi    inferiori  a   lire 20.000, recate dal presente
          articolo.
            40. Il Ministero del tesoro e' autorizzato ad  apportare,
          con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".
            -    Si riporta   il   testo  dell'art. 4  del  D.-L.  n.
          16/1993  come modificato dal presente decreto:
            "Art. 4. -  1. Alla legge 30 dicembre 1991,  n. 413, sono
          apportate le seguenti modificazioni:
            a) nell'art. 10, comma 1, lettera  a),  e'  aggiunto,  in
          fine,  dopo le parole: ''e  successive modificazioni.''  il
          seguente  periodo: ''Nei confronti     dei     contribuenti
          che      esercitano     contemporaneamente prestazioni   di
          servizi   ed   altre attivita'   e   non provvedono    alla
          distinta annotazione dei corrispettivi resta applicabile il
          limite di trecentosessanta milioni  di lire relativamente a
          tutte le attivita' esercitate'';
            b)  nell'art.  24, comma  2,  e'  aggiunto,  in fine,  il
          seguente  periodo:  ''La   rivalutazione non  e', altresi',
          obbligatoria  per gli immobili utilizzati dalle cooperative
          di   cui all'art. 10 ed  al  primo  comma,  primo  periodo,
          dell'art.  11  del decreto  del Presidente della Repubblica
          29 settembre 1973, n. 601'';
            bbis) nell'art. 29, comma 1,  le parole:  ''10  settembre
          1992''  sono  sostituite  dalle  seguenti:   ''30 settembre
          1993'', e  le parole: ''di entrata  in  vigore  del  citato
          decreto-legge   n.   853   del    1984,  convertito,    con
          modificazioni,    dalla  legge    n. 17   del 1985''   sono
          sostituite dalle seguenti: ''del 31 dicembre 1991'';
               c) nell'art. 34:
            1) al comma  1, le parole: ''anteriormente alla data   di
          entrata  in  vigore  della   presente legge,   salvo quanto
          previsto al   comma 4,''"  sono  sostituite  dalle  parole:
          ''anteriormente al 1 ottobre 1991'';
               2) il comma 4 e' soppresso;
            d) nell'art. 36,  comma 1, le parole da:  ''anteriormente
          alla  data  di entrata   in vigore   della presente legge''
          sino alle  parole: ''e successive  modificazioni'',    sono
          sostituite  dalle parole:   ''fino al 30 settembre  1991 e'
          stato notificato  accertamento in   rettifica o  d'ufficio,
          nonche'  per gli accertamenti  parziali di cui all'art. 41-
          bis  del  decreto  del  Presidente  della   Repubblica   29
          settembre  1973,  n.    600,  e  successive  modificazioni,
          notificati fino al 31 marzo 1993,'';
            e)  nell'art.  38,  dopo  il  comma  3,  e'  inserito  il
          seguente:
            ''3-bis. Per i soggetti ai quali  sono imputati pro quota
          i  redditi delle   imprese  familiari e  delle  societa'  o
          associazioni    di    cui  all'art.  5  del    decreto  del
          Presidente  della  Repubblica 29 settembre 1973, n.  597, e
          successive modificazioni, ed  all'art. 5   del testo  unico
          delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con  decreto  del
          Presidente della   Repubblica   22  dicembre    1986,    n.
          917,    e      successive  modificazioni,   nonche' per   i
          coniugi  che  gestiscono l'azienda  in comunione, l'importo
          minimo determinato con le modalita' indicate nel comma    3
          del    presente articolo   va ripartito   proporzionalmente
          alla quota di partecipazione agli utili.   In  nessun  caso
          tale  importo  puo' risultare   inferiore a  lire  100.000;
          se,    in    relazione  ai    redditi  propri     e      di
          partecipazione,     risultino   applicabili   al   medesimo
          contribuente importi  minimi  di  diverso  ammontare,  deve
          essere versato quello di ammontare maggiore'';
               f) nell'art. 44:
            1)   al  comma  1,  dopo  le    parole:  ''60  per  cento
          dell'imposta o  della  maggiore  imposta  accertata''  sono
          inserite  le  parole: ''dall'ufficio o enunciata in decreto
          di citazione  a giudizio penale'' e le parole:  ''ai  sensi
          dell'art.  54'' sono   sostituite dalle parole:  ''ai sensi
          degli articoli 54 e 55'';
               2) il comma 6 e' sostituito dal seguente:
            '' 6. La eventuale eccedenza di imposta gia' versata, che
          non trovi compensazione con  l'imposta da versare a   norma
          dei commi da  1 a 4, potra' essere  computata in detrazione
          nelle    liquidazioni  periodiche dell'anno 1993. Non si fa
          luogo  a restituzione di soprattasse e pene pecuniarie gia'
          pagate'';
               3) il secondo periodo del comma 7 e' soppresso;
            g) nell'art. 48, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
            ''4-bis. Nel   periodo e nei limiti    in  cui  opera  la
          sospensione  di  cui  al  comma  1,  e'    altresi  sospesa
          l'applicazione delle disposizioni  di  cui  all'art.    60,
          secondo comma, del decreto  del Presidente della Repubblica
          26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni'';
            h) nell'art. 49, comma 7, l'ultimo periodo e' soppresso;
               i) nell'art. 53:
            1) al comma 8, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
          ''Da  tale data decorrono, in caso di  mancato pagamento, i
          termini  ordinari  per  l'accertamento,  sia   della   base
          imponibile che del tributo'';
               2) il comma 10 e' sostituito dal seguente:
            '' 10. Per le imposte dovute ai sensi  dei commi 1, 2, 5,
          6, 7, 8 e 9 non sono dovuti gli interessi di mora'';
               3) dopo il comma 12, sono inseriti i seguenti:
            ''12-bis.  Nel  periodo    e  nei limiti in cui opera  la
          sospensione di cui    al   comma     12,   e'      altresi'
          sospesa      l'applicazione    delle  disposizioni   di cui
          all'art.  56,    comma    1,  del    testo  unico     delle
          disposizioni  concernenti  l'imposta di registro, approvato
          con decreto del Presidente  della    Repubblica  26  aprile
          1986,  n.    131, ed all'art.  40, comma 2, del testo unico
          delle disposizioni concernenti l'imposta sulle  successioni
          e  donazioni,  approvato  con    il  decreto legislativo 31
          ottobre 1990 n. 346.
            12-ter. I termini  di impugnativa di cui al  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica 26  ottobre 1972,  n. 636,  e
          quelli  per ricorrere avverso gli   avvisi di  accertamento
          di  cui    al  comma 7   sono sospesi fino alla data del 20
          giugno 1993'';
            l)    nell'art. 55,   comma  8,  le parole:  ''30  aprile
          1992''  sono sostituite dalle parole: ''31 marzo 1993'';
               m) nell'art. 57:
            1)  al  comma 2,  secondo   periodo,   dopo   le  parole:
          "termini    di prescrizione   e di   decadenza riguardanti"
          sono inserite  le parole:  "l'accertamento e";
            2) al comma 3, le parole: ''di  cui agli articoli da 44 e
          48'' sono sostituite dalle parole: ''di cui  agli  articoli
          44, 45, 46 e 48'';
            3)   al comma  4, le  parole: ''1  settembre 1991''  sono
          sostituite dalle parole: ''30 novembre 1991'';
           Note all'art. 4:
               n) nell'art. 59:
            1)  al  comma 1,  le parole:  ''articoli 34  e 44''  sono
          sostituite dalle parole: ''articoli 34, 36 e 44'';
               2) dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
            ''1 -bis. Nel caso di presentazione  delle  dichiarazioni
          integrative  ai    sensi    dell'art.  36,    gli   importi
          iscritti   a ruolo   e   versati indicati nel  comma  1  si
          scomputano  limitatamente  alla  parte afferente i maggiori
          imponibili dichiarati'';
            o)  nell'art. 63,  comma 9,   le parole:   ''1  settembre
          1991'' sono sostituite dalle parole: ''30 novembre 1991''.
             2. (Soppresso dalla legge di conversione).
            3.  L'importo  dovuto ai sensi del  titolo VI della legge
          30 dicembre 1991,  n.    413,   ad   integrazione     delle
          imposte  sui   redditi  e dell'imposta sul valore aggiunto,
          eccedente l'ammontare eventualmente gia'  accantonato, puo'
          essere  imputato   alle riserve  preesistenti.  L'ammontare
          non prelevato  dalle  riserve puo'   essere imputato    nel
          conto dei  profitti e delle  perdite, in  unica soluzione o
          in quote costanti  nell'esercizio stesso  e  nei successivi
          ma  non oltre  il quarto,  a partire  dall'esercizio chiuso
          al  31   dicembre 1991   o da quello chiuso  al 31 dicembre
          1992,   ovvero  in  corso  a    tali  date.  Le  rettifiche
          contabili  di   cui  all'art. 33,  commi 7,  8  e 9,  della
          predetta legge dovranno  essere  effettuate  nell'esercizio
          chiuso  al  31 dicembre   1991 o   in quello  chiuso al  31
          dicembre  1992, ovvero  in quelli in corso a tali date.
            4. L'art. 19 del decreto-legge  11 luglio 1992,  n.  333,
          convertito,  con modificazioni, dalla  legge 8 agosto 1992,
          n.   359, si interpreta nel  senso  che    sono  esenti  da
          imposte  dirette e   indirette e da tasse le  operazioni di
          trasformazione di  enti pubblici  in societa'   per  azioni
          e   quelle   con  esse   connesse,  incluse  le  operazioni
          di determinazione, sia  in via   provvisoria sia    in  via
          definitiva, del patrimonio  netto  dei  predetti   soggetti
          e     non    concorrono    alla  formazione    del  reddito
          imponibile  i maggiori   valori iscritti    nei  rispettivi
          bilanci,   in   seguito  alle  predette  operazioni,  dalle
          societa' derivate   dalla trasformazione;   detti  maggiori
          valori sono riconosciuti ai fini delle imposte sui redditi.
            5.  Alle  operazioni di conferimento di aziende o di rami
          di esse, di fusione   e di   scissione    effettuate  dalle
          societa'  derivanti    dalle  trasformazioni, fino a quando
          sono interamente  possedute  dallo  Stato  e  comunque  non
          oltre  tre  anni  dalla  trasformazione,    si applicano le
          disposizioni  dell'art. 7  della  legge  30 luglio    1990,
          n. 218,  e successive modificazioni.
            6.  All'art.   16, comma   2, primo periodo,  della legge
          29 dicembre 1990, n.   408 sono   aggiunte, in    fine,  le
          seguenti  parole:  '', con esclusione di  quelle in materia
          di diritti doganali, di   imposte  di  fabbricazione  e  di
          consumo e di tributi locali''.
            7.  A   decorrere dal 1  gennaio 1992 la  ritenuta di cui
          al secondo comma dell'art.  26 del  decreto del  Presidente
          della  Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, non si applica
          agli interessi, premi ed altri frutti maturati    derivanti
          da  depositi e   conti correnti intrattenuti tra aziende ed
          istituti di credito.
            8.   Per l'anno   1993 i    sostituti  d'imposta    hanno
          facolta'    di non svolgere le attivita' previste dall'art.
          78, comma 13, della legge 30  dicembre    1991,  n.    413,
          qualora  ne    abbiano    data  comunicazione    ai  propri
          dipendenti entro il 5 dicembre 1992; in  tal  caso  per  lo
          stesso  anno  sono esonerati dagli   obblighi connessi alle
          predette attivita', ma resta    fermo  quello    di  tenere
          conto,  ai   fini del  conguaglio da effettuare in sede  di
          ritenuta di acconto con   le modalita'  previste  dall'art.
          78  della  legge 30  dicembre 1991,  n. 413,  del risultato
          contabile    della   liquidazione    delle    dichiarazioni
          dei    redditi  presentate ai centri di assistenza fiscale.
          Nessun compenso e' dovuto ai sostituti d'imposta  per  tale
          adempimento.
             8-bis. -9. (Abrogati).
            9-bis.  All'art.    15 del decreto   del Presidente della
          Repubblica 4 settembre 1992,  n.  395,  sono  apportate  le
          seguenti modificazioni:
            a)  al  comma 2, le  parole: ''entro  il 15 marzo''  sono
          sostituite dalle seguenti:  ''entro il 31  marzo'', e    le
          parole:  ''entro    il  15  aprile'', sono sostituite dalle
          seguenti: ''entro il 30 aprile'';
            b)  al  comma 5,   le   parole:   ''Entro   il   mese  di
          maggio''    sono  sostituite  dalle seguenti: ''Entro il 20
          giugno''".
            - Si   riporta il   testo dell'art.   62 del    D.-L.  n.
          331/1993, come modificato dal presente decreto:
            "Art.  62  (Modificazioni  della    disciplina dei Centri
          autorizzati  di   assistenza   fiscale   e   dei   rimborsi
          d'imposta).  -  1.  All'art. 78 della legge   30   dicembre
          1991,   n.    413,    sono      apportate    le    seguenti
          modificazioni:
            a)  nel  comma  8,  le  parole:  ''1  gennaio 1993'' sono
          sostituite dalle seguenti:   ''1 gennaio   1994'' e    sono
          aggiunti   in fine,  i seguenti periodi:  ''Le associazioni
          sindacali  e di  categoria operanti  nel settore   agricolo
          per    l'attivita'    di  assistenza    fiscale resa   agli
          associati determinano il    reddito  imponibile  applicando
          all'ammontare   dei     ricavi     il    coefficiente    di
          redditivita' del  9  per  cento  e determinano    l'imposta
          sul   valore  aggiunto   riducendo  l'imposta relativa alle
          operazioni imponibili in misura pari a  un  terzo  del  suo
          ammontare, a titolo di  detrazione forfettaria dell'imposta
          afferente  agli  acquisti  ed   alle importazioni. Per tale
          attivita' gli obblighi di tenuta delle scritture  contabili
          sono  limitati alla registrazione delle ricevute fiscali su
          apposito registro preventivamente vidimato.   Le   suddette
          associazioni    possono    optare   per  la  determinazione
          dell'imposta sul valore aggiunto e   per la  determinazione
          del  reddito  nei     modi   ordinari;    l'opzione    deve
          essere  esercitata   nella dichiarazione annuale   relativa
          all'imposta    sul valore  aggiunto per l'anno precedente e
          deve   essere comunicata all'ufficio  delle  entrate  nella
          dichiarazione  annuale  relativa alle  imposte sul  reddito
          per l'anno precedente; le   opzioni hanno  effetto  fino  a
          quando  non  siano  revocate e, in ogni caso, per almeno un
          triennio";
            b) dopo  il comma 8, e'   aggiunto il  seguente:  "8-bis.
          Il  visto  di conformita'   formale    dei  dati    esposti
          nelle   dichiarazioni  da presentare nell'anno   1993  puo'
          essere   apposto    a  condizione    che  la  richiesta  di
          autorizzazione all'esercizio dell'attivita'  da  parte  dei
          Centri    di assistenza   sia   presentata almeno  quaranta
          giorni  prima della scadenza del termine  di  presentazione
          delle  dichiarazioni  nelle  quali  si intende apporre   il
          visto e nei casi, di cui  al comma 2, in cui  la  richiesta
          di   autorizzazione  alla  costituzione    dei  Centri  sia
          presentata  almeno  sessanta  giorni  prima della  scadenza
          di   tale  termine.      Per    le      dichiarazioni    da
          presentare      nell'anno         1993  predisposte     dai
          professionisti   o   dai   Centri   di    assistenza,    le
          scritture   contabili      si   considerano     tenute  dal
          professionista  o dal Centro di assistenza   anche se  sono
          state  redatte    ed  elaborate  dallo stesso contribuente,
          dalle associazioni sindacali di categoria di cui  ai  commi
          1 e 2,  o da impresa  avente per oggetto  l'elaborazione di
          dati  contabili  prescelta  dalle  medesime  associazioni o
          organizzazioni che   hanno   costituito  il    Centro    di
          assistenza,  a    condizione    che  risulti    da apposita
          attestazione che  il controllo  delle scritture stesse  sia
          stato  eseguito entro il termine per la presentazione delle
          dichiarazioni'';
            c) il   comma 13-bis, introdotto    dall'art.  10,  comma
          5-quater,  del decreto-legge    19    settembre   1992,  n.
          384,    convertito,    con modificazioni, dalla   legge  14
          novembre  1992, n. 438,  e' sostituito dal seguente:
            ''13-bis.  I    sostituti d'imposta non  sono obbligati a
          svolgere  le  attivita'  previste  dal  comma  13,  qualora
          abbiano  costituito  Centri di assistenza   fiscale di  cui
          al comma  20,  ovvero abbiano  stipulato convenzione con un
          Centro di assistenza di cui alle  lettere a) e b) del comma
          1,  ovvero di cui al  comma 20. In entrambi  i casi trovano
          applicazione le  disposizioni dei commi da  21 a 24. Per  i
          sostituti d'imposta  resta  fermo  l'obbligo   di     tener
          conto,   ai   fini  del conguaglio da effettuare in sede di
          ritenuta  d'acconto,  del  risultato  contabile       delle
          liquidazioni      delle    dichiarazioni      dei   redditi
          presentate  ai Centri  di assistenza;  nessun compenso   e'
          dovuto  ai sostituti d'imposta per tale adempimento'';
            d)  nel  comma 16 sono soppresse le parole: ''aumentata a
          lire 40.000 per i sostituti con meno  di  venti  lavoratori
          dipendenti'';
            e)  il   comma 23 e'  sostituito dal seguente: "  23. Se,
          in  sede di controllo   da    parte    dell'Amministrazione
          finanziaria      delle  dichiarazioni    dei  redditi   dei
          lavoratori      dipendenti   e      pensionati,    emergono
          irregolarita'    relative  alle   attivita' esercitate   ai
          sensi del comma 21, si applicano le  sanzioni previste  nel
          comma  17  nonche' le disposizioni   del primo  periodo del
          comma  7 per  quanto riguarda l'esercizio  del  diritto  di
          rivalsa'';
            f)  nel  comma  27,  le  parole  ''1  gennaio 1993'' sono
          sostituite dalle seguenti: ''1 gennaio 1994''.
             2. (Abrogato).
            3.  Fino  all'entrata  in   vigore  del  conto   fiscale,
          istituito  dall'art.    78,  comma    27,  della   legge 30
          dicembre 1991,  n. 413,  i compensi previsti dal  comma  22
          dello   stesso   articolo   vengono   erogati  direttamente
          dall'Amministrazione  finanziaria a  seguito dell'invio, su
          supporto magnetico, delle dichiarazioni dei  redditi  degli
          utenti   e   di     corrispondenti  elenchi    riassuntivi,
          sottoscritti dal    direttore  tecnico  responsabile    del
          Centro   di   assistenza      fiscale.   Le   modalita'  di
          corresponsione   del   compenso    sono    stabilite    con
          decreto    del  Ministro  delle finanze, di concerto con il
          Ministro del tesoro.
            4.  Nell'art. 13  del   decreto del   Presidente    della
          Repubblica    4  settembre  1992,  n.  395,  il  comma 1 e'
          sostituito dal seguente:
            ''1.  I  Centri  di   assistenza    per   i    lavoratori
          dipendenti    e pensionati, per  essere autorizzati, devono
          stipulare      una   polizza   di    assicurazione    della
          responsabilita'  civile  per  garantire  agli  utenti,  che
          esercitano il diritto di rivalsa   ai sensi  del  comma  23
          dell'art.    78 della   legge 30 dicembre 1991,  n. 413, il
          risarcimento  del danno sopportato con  il pagamento  delle
          sanzioni  amministrative irrogate nei loro confronti''.
            5. Per l'anno 1993 i sostituti  di  imposta  e  i  Centri
          autorizzati  di  assistenza   fiscale di  cui all'art.  78,
          comma 20,   della legge   30 dicembre  1991,    n.  413,  e
          successive        modificazioni,    possono   ricevere   le
          dichiarazioni dei  redditi anche  oltre il  termine del  15
          marzo 1993, previsto per i titolari di  reddito di pensione
          e quello del 31 marzo  1993  previsto  per  i  titolari  di
          reddito  di  lavoro  dipendente ed assimilati. Qualora   il
          risultato contabile della   liquidazione delle  stesse  sia
          stato  comunicato al sostituto d'imposta oltre il 30 aprile
          1993 ed entro il 10 luglio 1993, il sostituto  stesso  deve
          tener  conto  del  risultato    medesimo  ai    fini  delle
          operazioni  previste dall'art.   16,   comma 2,    primo  e
          secondo  periodo,    del  decreto    del  Presidente  della
          Repubblica 4 settembre 1992, n. 395, entro  il  primo  mese
          utile,  e   cio'   anche   al   fine   di  tener  conto  di
          eventuali  rettifiche comunicate dai Centri autorizzati  di
          assistenza fiscale.
            6.    Nell'art.  9,    quarto  comma,   del decreto   del
          Presidente  della Repubblica 29 settembre  1973, n. 600,  e
          successive modificazioni e, le  parole:  ''tra  il 1  e  il
          30    aprile    di ciascun   anno''   sono sostituite dalle
          seguenti: ''tra il 1  e il 30 settembre  di ciascun anno''.
            7. All'art. 42-bis   del decreto del  Presidente    della
          Repubblica  29  settembre  1973,  n. 602, sono apportate le
          seguenti modificazioni:
               a) il secondo comma e' sostituito dal seguente:
            ''Entro l'anno solare successivo alla   data di  scadenza
          del  termine  della presentazione   della dichiarazione dei
          redditi gli uffici  e i centri di  servizio formano,    per
          ciascun   anno     di  imposta,    liste  di  rimborso  che
          contengono, in   corrispondenza di ciascun  nominativo,  le
          generalita'      dell'avente  diritto,     il  numero    di
          registrazione  della dichiarazione originante  il  rimborso
          e  l'ammontare    dell'imposta  da  rimborsare,     nonche'
          riassunti    riepilogativi,   sottoscritti    dal  titolare
          dell'ufficio o  da chi  lo sostituisce,  che riportano  gli
          estremi  ed  il  totale  delle  partite  di  rimborso delle
          singole liste'';
            b) il primo periodo del sesto  comma  e'  sostituito  dal
          seguente:   ''I   vaglia   cambiari   sono     spediti  per
          raccomandata ovvero,   se di importo superiore  a  lire  10
          milioni,    per  assicurata  dalla  competente  sezione  di
          tesoreria provinciale   dello   Stato    all'indirizzo  del
          domicilio  fiscale  degli  aventi diritto, senza obbligo di
          avviso.''.
            8.  Al fine  di provvedere  alla regolare  esecuzione dei
          rimborsi automatizzati ed  al reintegro delle  somme dovute
          per i   compensi ai  concessionari  della  riscossione  per
          l'anno  1993,  gli  stanziamenti dei capitoli 3521   e 3458
          dello  stato di previsione del    Ministero  delle  finanze
          per   l'anno   finanziario  medesimo   sono   incrementati,
          rispettivamente,   di  lire  305  miliardi  e  di  lire  95
          miliardi.
            9. All'onere  derivante dal comma 8,   pari  a  lire  400
          miliardi, si provvede  mediante  corrispondente   riduzione
          della    dotazione    del  capitolo  3530  dello   stato di
          previsione  del    Ministero  delle  finanze   per   l'anno
          finanziario  1993. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad
          apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni  di
          bilancio.
            10.   Le   disposizioni   di   cui  all'art.  42-bis  del
          decreto  del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
          n. 602 come modificato dal comma  7 del  presente articolo,
          si  applicano anche  ai rimborsi relativi ai    periodi  di
          imposta  antecedenti  a    quello  in    corso alla data di
          entrata in vigore del   presente decreto; in  tal  caso  le
          liste debbono essere formate entro il 31 dicembre 1994.
            11.  Al    decreto-legge  30    settembre 1992,   n. 394,
          convertito, con modificazioni, dalla  legge    26  novembre
          1992, n.  461, sono apportate le seguenti modificazioni:
               a) il comma 3-bis dell'art. 1 e' soppresso;
            b)  il  secondo  periodo  del  comma  2  dell'art.  4  e'
          soppresso;
            c) dopo il comma 2 dell'art. 4 e' aggiunto il seguente:
            ''2-bis.  Gli importi   dovuti ai   sensi del    presente
          decreto    sono imputabili a riduzione del patrimonio netto
          dell'impresa nel bilancio del periodo cui si  riferisce  il
          tributo  o  in quello del pagamento. Il patrimonio  su  cui
          va   calcolata    l'imposta    e'    assunto    al    lordo
          dell'imposta stessa''.
            12.  Per  gli  imprenditori  e  per  gli esercenti arti o
          professioni che non  aderiscono   ad alcuna    associazione
          di      categoria   presente      nel  Consiglio  nazionale
          dell'economia   e del lavoro (CNEL) o    per  i  quali  non
          esistono      associazioni   di   categoria  ne'     ordini
          professionali, il parere   di   cui     all'art.    11-bis,
          comma    3,      terzo   periodo,   del decreto-legge    19
          settembre     1992,   n.     384,      convertito,      con
          modificazioni,  dalla  legge  14  novembre 1992, n. 438, e'
          sostituito  da  una    autocertificazione  dell'interessato
          concernente  la    descrizione dell'attivita' svolta.  Tale
          certificazione deve essere  asseverata a norma del medesimo
          art. 11-bis, comma 3.
            13.  I   redditi  di  impresa   dichiarati  dai  soggetti
          di   cui  all'articolo    11-bis    del  decretolegge    19
          settembre    1992, n.   384, convertito, con modificazioni,
          della  legge  14  novembre  1992,  n.  438  e   di      cui
          all'articolo    62-ter      del   presente   decreto   sono
          esclusi dall'imposta locale    sui  redditi  fino  ad    un
          ammontare  corrispondente al contributo  diretto lavorativo
          determinato ai    sensi  dell'art.  11,  comma  1-bis,  del
          decreto-legge  2  marzo  1989,  n.    69,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  27  aprile  1989,   n.   154,
          introdotto    dall'art.   11,   comma   4,   del   predetto
          decreto-legge  n.  384  del  1992.  Ai  soggetti    cui  si
          applicano  le    disposizioni  del    presente  comma   non
          spettano le deduzioni  di cui all'articolo 120 del    testo
          unico  delle imposte  sui  redditi, approvato  con  decreto
          del Presidente  della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
            14. La disposizione  di cui all'art. 9,  comma    9,  del
          decreto-legge  23  gennaio  1993,  n.  16,  convertito, con
          modificazioni, dalla legge  24  marzo  1993,  n.  75,  deve
          intendersi  nel  senso  che ai fini dell'imposta sul valore
          aggiunto il contributo  diretto lavorativo di cui  all'art.
          11,  comma 1-bis,   del decreto-legge 2 marzo 1989,  n. 69,
          convertito, con modificazioni, dalla  legge 27 aprile 1989,
          n.  154, e successive modificazioni  ed  integrazioni,  non
          spiega  diretta  e  immediata efficacia  ma  di   esso   si
          tiene   conto    esclusivamente  ai  fini dell'accertamento
          induttivo    di   cui     all'art.   12     dello    stesso
          decreto-legge  n.  69 del 1989   nei confronti dei soggetti
          ivi indicati  qualora    l'Amministrazione      finanziaria
          ricorra  a  tale   tipo  di accertamento.
            15. Per l'anno 1993 i contribuenti che intendono adeguare
          il volume d'affari  ai   coefficienti  presuntivi   di  cui
          all'art.     11   del decreto-legge  2 marzo  1989, n.  69,
          convertito,  con modificazioni, dalla   legge  27    aprile
          1989,  n. 154  e successive  modificazioni ed integrazioni,
          possono  integrare   la   dichiarazione   annuale ai   fini
          dell'imposta sul valore aggiunto ed effettuare il  relativo
          versamento  entro   il   termine   per   la   presentazione
          della  dichiarazione  dei redditi. In tal caso sono  dovuti
          gli  interessi  nella  misura  del  3  per cento e   non si
          applicano   soprattasse e  pene  pecuniarie.    I  maggiori
          corrispettivi   devono      essere  annotati,  in  apposita
          sezione, entro il suddetto termine, nel   registro  di  cui
          all'art. 23 o  all'art. 24 del decreto del Presidente della
          Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
            16.    L'ammontare  dei    corrispettivi non   registrati
          dichiarato   per adeguare    il    volume    d'affari    ai
          coefficienti    presuntivi    di    cui  all'art.  11   del
          decreto-legge 2   marzo  1989,  n.  69,    convertito,  con
          modificazioni,  dalla    legge 27 aprile   1989, n. 154, va
          ripartito in proporzione  agli    ammontari  dichiarati  di
          operazioni    imponibili, con riferimento  alle  rispettive
          aliquote, nonche'  di  operazioni   non imponibili,  esenti
          ovvero non soggette ad imposta.
            17.  Il  termine  previsto  dall'art.  8,  comma  10, del
          decreto-legge 27 aprile 1990,   n.  90,    convertito,  con
          modificazioni,  dalla    legge 26 giugno 1990,  n. 165,  in
          materia  di revisione   delle  circoscrizioni  territoriali
          degli  uffici    finanziari, e'   prorogato al  31 dicembre
          1993.
            18.   Nel decreto-legge   23   gennaio 1993,    n.    16,
          convertito,    con  modificazioni,  dalla    legge 24 marzo
          1993, n. 75, sono  apportate le seguenti modificazioni:
            a) nell'art.  4, comma 1,  lettere d) ed   i), le  parole
          ''31  marzo 1993'' sono sostituite dalle altre: ''20 giugno
          1993'';
            b)  nell'art.  5,  comma  1,   le   parole   ''31   marzo
          1993''  sono sostituite dalle altre: ''20 giugno 1993'';
            c)  nell'art.  12,    comma  3,  le  parole:  ''febbraio,
          aprile, giugno e settembre 1992''   sono  sostituite  dalle
          seguenti:    ''nell'anno  1992  e nei   mesi di   febbraio,
          aprile e   giugno 1993'';   e   le parole:    ''1  novembre
          1992'' sono sostituite dalle seguenti: ''1 luglio 1993''.
            19.  Nell'art.  62-bis,  commi  1  e  4,  della  legge 30
          dicembre 1991, n.  413, introdotto  dall'art. 5, comma   6,
          del  decreto-legge    23 gennaio 1993,  n. 16,  convertito,
          con  modificazioni, dalla  legge 24   marzo 1993,   n.  75,
          le  parole:    ''31   marzo 1993''   sono sostituite  dalle
          seguenti: ''20 giugno 1993''.
            20.   I  versamenti    dovuti    con  riferimento    alla
          dichiarazione    dei  redditi dalle persone fisiche e dalle
          societa' ed associazioni di cui all'art. 6 del  decreto del
          Presidente della  Repubblica 29 settembre 1973,   n.   600,
          e    successive   modificazioni,   che   ai   sensi   delle
          disposizioni  vigenti alla  data di  entrata in  vigore del
          presente decreto    devono  essere    eseguiti    entro  il
          termine  di    presentazione  della   dichiarazione,   sono
          effettuati  almeno  10  giorni prima  del termine stabilito
          per la presentazione della dichiarazione stessa.
            21.    I    provvedimenti    previsti      dall'art.    2
          dell'ordinanza   del Ministro  per il  coordinamento  della
          protezione   civile 29    gennaio  1993,  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale  n. 26 del 2 febbraio 1993, per definire
          i  termini  e  le modalita' di recupero dei carichi sospesi
          sono adottati con  decreti del Ministro delle  finanze    e
          del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.
            22.  Al  fine  di dare pratica  attuazione al disposto di
          cui all'art.  48, comma 6, del testo unico   delle  imposte
          sui  redditi  approvato  con decreto del Presidente   della
          Repubblica  22  dicembre  1986,    n.  917,  e   successive
          modificazioni,  il Ministero del tesoro, nella compilazione
          del certificato   di  cui  all'art.    3  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica  29 settembre  1973, n.  600, e
          successive  modificazioni,  tiene conto dell'ammontare   di
          tutti i contributi    versati  dai  membri  italiani    del
          Parlamento   europeo   ai   fini   della   costituzione  di
          pensioni   o    vitalizi  secondo    la    regolamentazione
          propria  di  tale istituzione,  purche' la  stessa provveda
          a  far     pervenire  in      tempo   utile   la   relativa
          documentazione.
            23.   All'art.   58  della  legge  30 dicembre  1991,  n.
          413,  sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) al  comma 3,   e' aggiunto,   in fine,    il  seguente
          periodo:  ''La disposizione  di cui  al  presente  comma si
          applica   anche ai   fini dell'opzione  prevista  al  comma
          3-bis'';
               b) dopo il comma 3, e' inserito il seguente:
            ''3-bis.  La   possibilita' di opzione di  cui al comma 2
          e' estesa, alle medesime  condizioni, ai soggetti   di  cui
          all'art.  87,   comma 1, lettera c), del testo unico  delle
          imposte sui redditi, approvato con decreto  del  Presidente
          della   Repubblica   22  dicembre  1986,  n.  917,  per  le
          attivita' esercitate    aventi  carattere    assistenziale,
          didattico, sanitario e culturale.''.
            24.  La    dichiarazione di opzione   di cui all'art. 58,
          comma 3-bis, della   legge 30   dicembre   1991,   n.  413,
          introdotto    dal  comma    23,  lettera  b),  del presente
          articolo, deve  essere  presentata  entro  il  18  dicembre
          1993;  la  relativa imposta  sostitutiva  dell'imposta  sul
          reddito delle  persone giuridiche, dell'imposta locale  sui
          redditi  e  dell'imposta  sul valore   aggiunto deve essere
          versata in  due rate di pari   importo,    con    scadenza,
          rispettivamente,   la     prima    entro    il  termine  di
          presentazione della dichiarazione  e la seconda   entro  il
          mese    di maggio   1994. Con  decreto  del Ministro  delle
          finanze,  da pubblicare  nella  Gazzetta Ufficiale    entro
          il   30 settembre  1993, saranno stabilite  le modalita' di
          presentazione    della  dichiarazione  di  opzione   e   di
          versamento dell'imposta.
            24-bis.    Per  il    periodo  d'imposta   chiuso al   31
          dicembre  1992, i soggetti   indicati   nel   terzo   comma
          dell'art.    9    del    decreto    del  Presidente   della
          Repubblica   29   settembre  1973,    n.    600,    possono
          presentare  la  dichiarazione dei  redditi propri  entro il
          31 luglio 1993".
           Note all'art. 4:
            -    Si  riporta   il testo   dell'art. 5   del D.-L.  n.
          330/1994,  come modificato dal presente decreto:
            "Art.   5    (Assistenza    fiscale      ai    lavoratori
          dipendenti    ed    ai pensionati). - 1.  All'art. 78 della
          legge 30 dicembre  1991, n. 413, sono apportate le seguenti
          modificazioni:
            a)  nel comma   4,   secondo periodo,   le    parole  da:
          ''destinazione  dell'8  per  mille''  fino  alla   fine del
          periodo, sono  sostituite  dalle  seguenti:  ''destinazione
          dell'8  per   mille dell'imposta  sul reddito delle persone
          fisiche prevista   dall'art. 47   della legge    20  maggio
          1985,   n.   222,   e   dalle   leggi   che   approvano  le
          intese  con  le confessioni  religiose   di  cui   all'art.
          8,   terzo  comma,  della Costituzione''.
               b) il comma 17 e' sostituito dal seguente:
            ''    17.  Se,    in    sede  di    controllo    da parte
          dell'amministrazione finanziaria  delle  dichiarazioni  dei
          redditi  di  cui ai commi 10 e 21 e delle  dichiarazioni di
          cui all'art.    7  del    decreto  del    Presidente  della
          Repubblica    29  settembre    1973,    n.    600, emergono
          violazioni commesse dal sostituto di imposta,  si applicano
          le sanzioni previste dallo stesso  decreto n. 600  del 1973
          e dal decreto    del  Presidente  della    Repubblica    29
          settembre  1973, n.  602,  per  le  violazioni commesse dal
          contribuente.  In  caso  di inosservanza delle disposizioni
          dei commi  da  10  a  16,  diverse  da  quelle  di  cui  al
          precedente  periodo, si  applica  al sostituto  di  imposta
          la pena   pecuniaria   prevista  dall'art.  53  del  citato
          decreto n. 600 del 1973'';
               c) il comma 23 e' sostituito dal seguente:
            ''    23.  Se,    in    sede  di    controllo    da parte
          dell'amministrazione finanziaria  delle  dichiarazioni  dei
          redditi  dei  lavoratori  dipendenti  e   dei   pensionati,
          emergono      violazioni    commesse    dal    centro    di
          assistenza,  si  applicano agli stessi le sanzioni previste
          dai decreti del Presidente della   Repubblica 29  settembre
          1973,  n.  600    e  n. 602, per le violazioni commesse dal
          contribuente. In caso di inosservanza delle    disposizioni
          del  comma  21,  diverse da  quelle  di  cui  al precedente
          periodo,  si applica  al lavoratore dipendente o pensionato
          la pena   pecuniaria prevista  dall'art.    53  del  citato
          decreto    n.  600  del 1973.   Si applicano le del   primo
          periodo del comma  7 per quanto  riguarda  l'esercizio  del
          diritto di rivalsa''.
            2.   Al  decreto  del  Presidente    della  Repubblica  4
          settembre  1992,  n.    395,  sono  apportate  le  seguenti
          modificazioni:
            a)  all'art.    2, comma   1, primo periodo,   le parole:
          ''15  dicembre  dell'anno  cui      la   dichiarazione   si
          riferisce''      sono  sostituite  dalle  seguenti:    ''15
          gennaio   dell'anno   successivo   a     quello   cui    la
          dichiarazione  si    riferisce'' e, nel   terzo periodo, le
          parole: ''15 dicembre''  sono  sostituite  dalle  seguenti:
          ''15 gennaio'';
            b)  all'art.  2, comma 2, le  parole: ''entro il mese  di
          febbraio'' sono sostituite dalle seguenti: ''entro il  mese
          di marzo'';
            c)    all'art. 2,   comma   4,  il secondo  ed  il  terzo
          periodo  sono soppressi;
            d) all'art.  2, comma  7, le parole:   ''ai fini    della
          destinazione  dell'8  per  mille   dell'imposta sul reddito
          delle  persone fisiche per scopi  di interesse   sociale  o
          di  carattere   umanitario, ovvero   per scopi di carattere
          religioso o caritativo, di cui  all'art. 47 della legge  20
          maggio  1985,  n.   222,  e  successive  modificazioni   ed
          integrazioni,    e alle  leggi 22  novembre  1988, n.  16 e
          n. 517,  e successive   modificazioni   ed    integrazioni,
          sono     sostituite    dalle  seguenti:  ''i    fini  della
          destinazione dell'8   per mille  dell'imposta  sul  reddito
          delle    persone fisiche prevista dall'art.  47 della legge
          20 maggio 1985, n. 222, e dalle   leggi  che  approvano  le
          intese  con  le confessioni  religiose    di  cui  all'art.
          8,   terzo  comma,  della Costituzione,'';
            e) all'art.  3, comma 3, le  parole: ''Entro il mese   di
          aprile,  il  sostituto  consegna al dichiarante   copia, in
          duplice esemplare'' sono sostituite dalle seguenti:  "Entro
          il  15 maggio il sostituto consegna al dichiarante copia";
            f)  all'art.    3,  comma 5,   i primi   due periodi sono
          sostituiti dai seguenti: ''L'imposta, che dal prospetto  di
          cui  al comma 4 risulta a debito,  compresa  la prima  rata
          di  acconto, e'  trattenuta  sulla retribuzione corrisposta
          nel mese di giugno ed aggiunta alle ritenute  di    acconto
          del  dichiarante   relative   allo  stesso mese.  L'importo
          dell'eventuale   contributo      al   Servizio    sanitario
          nazionale,  compresa la relativa prima  rata di acconto, va
          trattenuto dalla retribuzione  corrisposta  nello    stesso
          mese  di   giugno e versato con  le modalita' per lo stesso
          previste. Le somme risultanti  a  credito  sono  rimborsate
          mediante   una   corrispondente   riduzione delle  ritenute
          dovute   dal dichiarante nel    mese  di    giugno,  ovvero
          utilizzando,   se necessario, l'ammontare complessivo delle
          ritenute operate dal medesimo sostituto  nei  confronti  di
          tutti i dipendenti nello stesso mese di giugno'';
               g) all'art. 3, i commi 6 e 7 sono abrogati;
               h) all'art. 3, il comma 8 e' sostituito dal seguente:
            ''  8.   Se nell'esecuzione  delle operazioni  di cui  al
          comma    5  il  sostituto  d'imposta   riscontri   che   la
          retribuzione  o rata di pensione corrisposta  nel  mese  di
          giugno   risulti   insufficien   te    per    il  pagamento
          dell'importo   risultante    a   debito,  comprensivo   del
          contributo   al Servizio   sanitario  nazionale    e  della
          prima  rata    di  acconto,     la   parte     residua   e'
          trattenuta  dalle   retribuzioni corrisposte  nei   periodi
          di  paga  immediatamente  successivi  dello stesso  periodo
          d'imposta.  Sugli    importi   di   cui e'   differito   il
          pagamento si applica  l'interesse  in  ragione  dell'1  per
          cento  mensile,  che e' trattenuto  e versato nei termini e
          con  le modalita' previsti per le somme cui afferisce.  Nel
          mese  di  luglio  il  sostituto  d'imposta tiene   conto di
          ulteriori  importi da  conguagliare  a rettifica  di quelli
          erroneamente indicati nel prospetto di  cui al comma 4.  In
          tal  caso si applica, nei riguardi del sostituto d'imposta,
          la soprattassa del 3 per   cento  delle  somme  dovute  dal
          contribuente,    che  e'  versata  nei  termini  e   con le
          modalita' previsti per le   somme stesse;  non  si  applica
          l'interesse dell'1 per cento'';
               i) all'art. 3, il comma 9 e' sostituito dal seguente:
            ''   9.   L'importo  della  seconda rata  di  acconto  e'
          trattenuto retribuzione corrisposta nel mese  di  novembre;
          ove   tale  retribuzione  risulti  insufficiente    per  il
          pagamento di    quanto  dovuto,    la  parte  residua    e'
          trattenuta   dalla   retribuzione corrisposta  nel mese  di
          dicembre. Si applica l'interesse dell'1  per cento, che  e'
          trattenuto  e  versato    nei  termini e con   le modalita'
          previsti per  le somme cui afferisce'';
            j) all'art. 5;  comma 1, primo periodo, le parole:  ''nei
          termini e con  le modalita'  previste nell'art.   3,  comma
          7''  sono   sostituite dalle seguenti: ''nel mese di giugno
          e con le modalita' previste per i versamenti  delle imposte
          e  del    contributo  al    Servizio  sanitario   nazionale
          risultanti  dalle dichiarazioni  dei redditi  delle persone
          fisiche e per i versamenti dei relativi acconti'';
            k)  all'art.  14,  comma  1,  le    parole: ''15 dicembre
          dell'anno cui la dichiarazione stessa  si riferisce''  sono
          sostituite    dalle  seguenti  ''15  gennaio      dell'anno
          sucesssivo a  quello cui la  dichiarazione si riferisce'';
               l) all'art. 14, i commi 2 e 3 sono abrogati;
               m) all'art. 14, il comma 4 e' sostituito dal seguente:
            ''  4.  I  soggetti  di  cui  all'art. 7, agli effetti di
          quanto disposto dal titolo I  del  decreto  del  Presidente
          della  Repubblica  29  settembre 1973,   n. 600,  adempiono
          all'obbligo di  dichiarazione dei  redditi presentando,  al
          centro   di   assistenza dagli    stessi  prescelto,    una
          apposita  dichiarazione,  nonche'  la busta   contenente la
          scheda di cui all'art. 2, comma  7, entro il mese di aprile
          dell'anno successivo a quello  cui    la  dichiarazione  si
          riferisce,  sempreche' sia   ancora in corso il rapporto di
          lavoro dipendente con il  sostituto  d'imposta  che  dovra'
          provvedere  alle  operazioni di conguaglio di  cui all'art.
          16, comma 2'';
               n) all'art. 14, il comma 5 e' sostituito dal seguente:
            '' 5.  L'apposita dichiarazione  di cui al  comma 4  deve
          contenere anche  i  dati  identificativi    del   sostituto
          d'imposta    che    deve  effettuare  le  operazioni di cui
          all'art. 16. Nel caso di contribuenti che,  all'atto  della
          presentazione    della  dichiarazione  hanno  in corso piu'
          rapporti    di  lavoro  dipendente    e  di  pensione,   le
          operazioni  di cui   all'art.   16    sono  effettuate  dal
          sostituto     che   eroga  la retribuzione o la pensione di
          importo piu' elevato'';
            o) all'art. 15, comma 2, primo periodo, le parole:  ''che
          ha  erogato  la retribuzione  o pensione di  riferimento di
          cui''  sono sostituite dalla seguente ''indicato''  e,  nel
          secondo  periodo,    le  parole:  ''31  marzo''    e   ''30
          aprile''  sono    sostituite,    rispettivamente,     dalle
          seguenti: ''5 maggio'' e ''15 maggio'';
            p)  all'art. 15,  comma 3, le parole: ''Entro il  mese di
          aprile,  il  centro    di    assistenza     consegna     al
          dichiarante     copia     in     duplice  esemplare''  sono
          sostituite dalle seguenti  ''Entro il 15  maggio il  centro
          di assistenza consegna al dichiarante copia'';
            q)  all'art.  15, comma  5, le parole:  "20 giugno"  sono
          sostituite dalle seguenti: "mese di luglio";
            r) all'art. 16, comma  1,  secondo  periodo,  le  parole:
          ''commi da 1 a 3 sono sostituite dalle seguenti: ''commi 3,
          5 e 6'';
            s)    all'art.   16   comma   2,   il primo   periodo  e'
          sostituito  dal seguente:
            ''I  sostituti d'imposta   aggiungono   o detraggono    a
          carico    delle ritenute d'acconto   le imposte  riferite a
          ciascun  dipendente, sulla base  di quanto  comunicato  dal
          centro di  assistenza  e secondo  i termini e le  modalita'
          di cui all'art.  3, commi 5 e 8.   I centri  di  assistenza
          comunicano,  entro   il  31 maggio  agli  enti che  erogano
          pensioni ed entro  il 15 giugno agli altri  sostituti    di
          imposta, gli ulteriori importi da conguagliare  a rettifica
          di quelli erroneamente comunicati entro il termine previsto
          nel  comma  2  dell'art. 15. In tal caso  si  applica,  nei
          riguardi del  lavoratore  dipendente  o  del pensionato, la
          soprattassa del 3 per cento  delle  somme  dovute,  che  e'
          trattenuta e  versata dal  sostituto d'imposta nei  termini
          e    con  le  modalita'    previsti    per   le   somme cui
          afferisce;  non   si   applica l'interesse   di   cui    al
          comma     8   dell'art.  3.  Si  applicano  le disposizioni
          del primo  periodo del comma 7 dell'art.  78 della legge 30
          dicembre 1991, n. 413, per quanto riguarda l'esercizio  del
          diritto di rivalsa'';
            t)  all'art.  16,  comma  3,    la  parola: ''giugno'' e'
          sostituita dalla seguente: ''luglio''  ed e' aggiunto,   in
          fine,  il   seguente periodo:   ''Si  applicano, in  quanto
          compatibili,  le disposizioni  contenute nell'art. 3, comma
          5'';
               u) all'art. 17 i commi 1 e 2 sono abrogati.
            3. Ai sensi   dell'art. 17, comma  2,  della  legge    23
          agosto  1988, n.   400,  e' autorizzato  l'esercizio  della
          potesta'  regolamentare    del  Governo    per   modificare
          ulteriormente,   a    scopi  di    semplificazione,  quanto
          stabilito nel comma 2,  nonche' per emanare ulteriori norme
          di attuazione dell'art.  78, commi da  1 a  24, della legge
          30 dicembre 1991, n. 13.
             4. (Abrogato).
            5. Le  disposizioni dei  commi 1,  2 e 4  si applicano  a
          decorrere dalla data dell'8 dicembre 1993".
            -  Si    riporta  il testo   dell'art. 9 del   D. Lgs. n.
          241/1997, come modificato dal presente decreto:
            "Art. 9  (Disposizioni relative a taluni  adempimenti dei
          sostituti d'imposta). - 1. (Abrogato).
            2. All'art. 78  della legge 30 dicembre 1991, n.  413, il
          comma 15, riguardante    gli  adempimenti    del  sostituto
          d'imposta  nei   confronti dell'amministrazione finanziaria
          e' sostituito dal seguente:
            '' 15. Il sostituto d'imposta,   eseguite  le  operazioni
          indicate  nei commi   13  e 14  del  presente  articolo  ed
          adempiuti  gli  obblighi indicati nell'art. 21 del  decreto
          del  Presidente  della Repubblica 29 settembre    1973,  n.
          600,  deve    trasmettere  all'amministrazione  finanziaria
          entro   il   mese   di luglio,  le  apposite  dichiarazioni
          ricevute,   rispettando  i    termini    e  le    modalita'
          stabiliti  con   il decreto di  cui all'art.  8 del  citato
          decreto  n.    600  del    1973.  La  trasmissione    delle
          dichiarazioni    deve avvenire  con  le  modalita' previste
          dall'art.  12 del  citato decreto  n. 600  del 1973,    per
          la  presentazione   delle    dichiarazioni   dei  sostituti
          d'imposta.   Il sostituto     d'imposta     deve    inoltre
          inviare      all'amministrazione finanziaria le  schede per
          la  scelta     della  destinazione     dell'8   per   mille
          dell'imposta  sul  reddito delle  persone fisiche di cui al
          comma 10''.
            3. Restano ferme le disposizioni di   cui  alla  legge  2
          gennaio   1997,   n.   2,      concernente   norme  per  la
          regolamentazione   della   contribuzione   volontaria    ai
          movimenti o partiti politici".
            -  Si riporta il testo dell'art. 1  della legge n. 12 del
          1979, come modeificato dal presente decreto:
            "Art. 1 (Esercizio  della professione di consulente   del
          lavoro).  -  Tutti  gli adempimenti in materia   di lavoro,
          previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti,
          quando  non sono curati dal datore di lavoro,  direttamente
          od  a    mezzo  di  propri  dipendenti,  non possono essere
          assunti se  non da  coloro che  siano iscritti    nell'albo
          dei  consulenti  del  lavoro  a  norma  dell'art.  9  della
          presente legge, salvo il   disposto del    successivo  art.
          40,    nonche'  da   coloro che   siano iscritti negli albi
          degli  avvocati     e  procuratori  legali,   dei   dottori
          commercialisti,  dei  ragionieri    e periti commerciali, i
          quali in tal caso sono  tenuti a darne  comunicazione  agli
          ispettorati    del  lavoro delle   province nel  cui ambito
          territoriale intendono   svolgere gli  adempimenti  di  cui
          sopra.
            I   dipendenti    del  Ministero  del    lavoro  e  della
          previdenza sociale che abbiano   prestato servizio,  almeno
          per  15  anni,  con    mansioni di ispettori   del   lavoro
          presso    gli  ispettorati  del   lavoro,   sono  esonerati
          dagli  esami per  l'iscrizione all'albo dei  consulenti del
          lavoro  e  dal  tirocinio per esercitare tale attivita'. Il
          personale  di  cui   al presente  comma  non potra'  essere
          iscritto all'albo   della provincia   dove   ha    prestato
          servizio    se non   dopo   4   anni   dalla cessazione del
          servizio stesso.
            Il titolo di consulente del  lavoro spetta  alle  persone
          che, munite dell'apposita abilitazione professionale,  sono
          iscritte nell'albo di cui all'art. 8 della presente legge.
            Le  imprese  considerate artigiane  ai sensi  della legge
          25 luglio 1956,   n. 860,   nonche'    le    altre  piccole
          imprese,    anche in   forma cooperativa, possono  affidare
          l'esecuzione degli adempimenti  di cui al primo  comma    a
          servizi  o  a centri di  assistenza fiscale istituiti dalle
          rispettive associazioni   di    categoria.    Tali  servizi
          possono  essere  organizzati  a mezzo  dei  consulenti  del
          lavoro,  anche  se dipendenti dalle predette associazioni".
            - La legge  25 luglio 1956, n. 860, reca:  "Norme per  la
          disciplina  giuridica  delle    imprese  artigiane"   ed e'
          pubblicata   nella Gazzetta Ufficiale 10  agosto  1956,  n.
          200.