Art. 4. Disposizioni finali e norma di copertura 1. Sono abrogati: a) i commi da 1 a 7 e da 10 a 24 dell'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413; b) i commi 8-bis e 9 dell'articolo 4 del decretolegge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75; c) il comma 2 dell'articolo 62 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427; d) il comma 4 dell'articolo 5 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 330, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 1994, n. 473; e) il comma 1 dell'articolo 9 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. 2. Nella legge 11 gennaio 1979, n. 12, all'articolo 1, quarto comma, dopo le parole: "di cui al primo comma a servizi" sono inserite le seguenti: "o a centri di assistenza fiscale". 3. Restano fermi i procedimenti gia' previsti per la determinazione delle modalita' di corresponsione dei compensi spettanti ai centri autorizzati di assistenza fiscale per l'attivita' prestata nell'anno 1998, nonche' quella per l'adeguamento della misura dei compensi spettanti ai medesimi centri e ai sostituti d'imposta per l'attivita' prestata negli anni 1997 e 1998. 4. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente decreto, valutati in lire 30 miliardi per l'anno 1999, in lire 35 miliardi per l'anno 2000 ed in lire 40 miliardi a decorrere dall'anno 2001, si provvede con le ulteriori maggiori entrate recate dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 28 dicembre 1998 SCALFARO D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri Visco, Ministro delle finanze Ciampi, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Visto, il Guardasigilli: Diliberto
Note all'art. 4: - Si riporta il testo dell'art. 78 della legge n. 413 del 1991, come modificato dal presente decreto: "Art. 78. - 1.-7. (Abrogati). 8. Le disposizioni dei commi da 1 a 7 del presente articolo hanno effetto dal 1 gennaio 1992. A decorrere dal 1 gennaio 1994, le prestazioni corrispondenti a quelle dei Centri si considerano rilevanti ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto ancorche' rese da associazioni sindacali e di categoria e rientranti tra le finalita' istituzionali delle stesse in quanto richieste dall'associato per ottemperare ad obblighi di legge derivanti dall'esercizio dell'attivita'. Sono fatti salvi i comportamenti adottati in precedenza e non si fa luogo a rimborsi d'imposta ne' e' consentita la variazione di cui all'art. 26, decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Le associazioni sindacali e di categoria operanti nel settore agricolo per l'attivita' di assistenza fiscale resa agli associati determinano il reddito imponibile applicando all'ammontare dei ricavi il coefficiente di redditivita' del 9 per cento e determinano l'imposta sul valore aggiunto riducendo l'imposta relativa alle operazioni imponibili in misura pari a un terzo del suo ammontare, a titolo di detrazione forfettaria dell'imposta afferente agli acquisti ed alle importazioni. Per tale attivita' gli obblighi di tenuta delle scritture contabili sono limitati alla registrazione delle ricevute fiscali su apposito registro preventivamente vidimato. Le suddette associazioni possono optare per la determinazione dell'imposta sul valore aggiunto e per la determinazione del reddito nei modi ordinari; l'opzione deve essere esercitata nella dichiarazione annuale relativa all'imposta sul valore aggiunto per l'anno precedente e deve essere comunicata all'ufficio delle entrate nella dichiarazione annuale relativa alle imposte sul reddito per l'anno precedente; le opzioni hanno effetto fino a quando non siano revocate e, in ogni caso, per almeno un triennio. 8-bis. Il visto di conformita' formale dei dati esposti nelle dichiarazioni da presentare nell'anno 1993 puo' essere apposto a condizione che la richiesta di autorizzazione all'esercizio dell'attivita' da parte dei Centri di assistenza sia presentata almeno quaranta giorni prima della scadenza del termine di presentazione delle dichiarazioni nelle quali si intende apporre il visto e nei casi, di cui al comma 2, in cui la richiesta di autorizzazione alla costituzione dei Centri sia presentata almeno sessanta giorni prima della scadenza di tale termine. Per le dichiarazioni da presentare negli anni 1993 e 1994 predisposte dai professionisti o dai Centri di assistenza, le scritture contabili si considerano tenute dal professionista o dal Centro di assistenza anche se sono state redatte ed elaborate dallo stesso contribuente, dalle associazioni sindacali di categoria di cui ai commi 1 e 2, o da impresa avente per oggetto l'elaborazione di dati contabili prescelta dalle medesime associazioni o organizzazioni che hanno costituito il Centro di assistenza, a condizione che risulti da apposita attestazione che il controllo delle scritture stesse sia stato eseguito entro il termine per la presentazione delle dichiarazioni. 9. (Comma gia' abrogato dall'art. 15 della legge 24 dicembre 1993, n. 537). 10.-24. (Abrogati). 25. Ai fini dei controlli sugli oneri deducibili previsti dall'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, i soggetti che erogano mutui agrari e fondiari, le imprese assicuratrici e gli enti previdenziali debbono comunicare all'anagrafe tributaria rispettivamente gli elenchi dei soggetti che hanno corrisposto: a) quote di interessi passivi e relativi oneri accessori per mutui in corso; b) premi di assicurazione sulla vita e contro gli infortuni; c) contributi previdenziali ed assistenziali. 26. Gli elenchi debbono essere predisposti su supporti magnetici con le modalita' ed i termini stabiliti con decreto del Ministro delle finanze. In caso di inosservanza degli obblighi relativi a tali elenchi si applicano le sanzioni previste dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni. 27. E' istituito, a decorrere dal 1 gennaio 1994, il conto fiscale, la cui utilizzazione dovra' essere obbligatoria per tutti i contribuenti titolari di partita IVA. L'obbligo di utilizzazione del conto fiscale non opera nei riguardi dei contribuenti che presentano la dichiarazione dei redditi congiuntamente con il coniuge ai sensi dell'art. 17 della legge 13 aprile 1977, n. 114. 28. A decorrere dalla data indicata al comma 27, ciascun contribuente dovra' risultare intestatario di un unico conto sul quale dovranno essere registrati i versamenti ed i rimborsi relativi alle imposte sui redditi e all'imposta sul valore aggiunto. Per ovviare a particolari esigenze connesse all'esistenza di piu' stabilimenti, industriali o commerciali, dislocati sul territorio nazionale, potra' essere consentita dall'Amministrazione finanziaria l'apertura di piu' conti intestati allo stesso contribuente. 29. Il conto fiscale e' tenuto presso il concessionario del servizio della riscossione competente per territorio, che provvede alla riscossione dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi dovute anche in qualita' di sostituto d'imposta, direttamente versate dai contribuenti o conseguenti ad iscrizione a ruolo. 30. Ferma restando la tenuta del conto fiscale presso il competente concessionario del servizio della riscossione, i soggetti di cui al comma 27 possono effettuare, entro i termini di scadenza, i versamenti di cui al comma 29, esclusi quelli conseguenti a iscrizione a ruolo, mediante delega irrevocabile ad una delle aziende di credito di cui all'art. 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni. Le deleghe possono essere conferite anche ad una delle casse rurali ed artigiane di cui al testo unico approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato dalla legge 4 agosto 1955, n. 707, aventi un patrimonio non inferiore a lire 100 milioni. La delega deve essere, in ogni caso, rilasciata presso una dipendenza della azienda delegata sita nell'ambito territoriale del concessionario dipendente. 31. I rapporti tra le aziende ed istituti di credito ed il competente concessionario saranno regolati secondo i seguenti criteri: a) accreditamento delle somme incassate e consegna della relativa documentazione al competente concessionario del servizio della riscossione non oltre il terzo giorno lavorativo successivo al versamento; b) pagamento in favore dell'azienda od istituto di credito, per ogni operazione di incasso effettuata, di un compenso percentuale pari al 25 per cento della commissione spettante al competente concessionario ai sensi dell'art. 61, comma 3, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, escluso ogni altro onere aggiuntivo a carico del contribuente e del bilancio dello Stato e degli altri enti; detto compenso percentuale e' a totale carico del concessionario competente e non costituisce elemento di valutazione per la revisione e rideterminazione dei compensi previsti dagli articoli 61 e 117 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988; c) al fine di evitare ritardi nella acquisizione delle somme incassate da parte dell'erario e degli altri enti interessati, saranno coordinati gli attuali termini di versamento delle imposte di cui al comma 28 per consentire lo svolgimento delle necessarie operazioni di registrazione e contabilizzazione delle somme incassate, fermo restando che il riversamento nelle casse erariali deve avvenire da parte del concessionario entro il terzo giorno lavorativo successivo a quello di cui alla lettera a) del presente comma; d) invio periodico al competente concessionario da parte degli istituti ed aziende di credito, su supporti magnetici, dei dati dei versamenti introitati dagli stessi istituti ed aziende; e) nel caso di accreditamento all'ente beneficiario oltre il sesto giorno lavorativo successivo al versamento da parte del contribuente, si applicano nei confronti del concessionario le disposizioni di cui all'art. 104 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43. Il concessionario ha l'obbligo di rivalsa sull'istituto di credito per la quota parte di pene pecuniarie ed interessi di mora imputabili a tardivo versamento da parte dell'istituto stesso. 32. I concessionari del servizio della riscossione devono aggiornare i conti di cui al presente articolo, entro il mese successivo, con la movimentazione dei versamenti e debbono inviare annualmente ai contribuenti un estratto conto. Nei casi in cui il contribuente non ha indicato correttamente il codice fiscale ovvero ha effettuato una erronea imputazione, il conto deve essere aggiornato entro i tre mesi successivi. 33. I concessionari del servizio della riscossione, nella qualita' di gestori dei conti di cui alle disposizioni dal comma 27 al comma 30 del presente articolo, sono autorizzati ad erogare i rimborsi spettanti ai contribuenti a norma delle vigenti disposizioni, nei limiti ed alle condizioni seguenti: a) la erogazione del rimborso dovra' essere effettuata entro sessanta giorni sulla base di apposita richiesta, sottoscritta dal contribuente ed attestante il diritto al rimborso, o di apposita comunicazione dell'ufficio competente; b) il rimborso sara' erogato senza prestazione di specifiche garanzie ove l'importo risulti non superiore al 10 per cento dei complessivi versamenti eseguiti sul conto, esclusi quelli conseguenti ad iscrizione a ruolo, al netto dei rimborsi gia' erogati, nei due anni precedenti la data della richiesta; c) il rimborso di importo superiore al limite di cui alla lettera b) del presente comma sara' erogato previa prestazione delle garanzie indicate all'art. 38-bis, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, di durata quinquennale. Non e' dovuta garanzia nei casi in cui il rimborso venga disposto sulla base della comunicazione dell'ufficio competente; d) le somme da rimborsare dovranno essere prelevate dagli specifici fondi riscossi e non ancora versati all'erario. 34. La misura dei compensi per la erogazione dei rimborsi sara' determinata in base ai criteri fissati dall'art. 1, comma 1, lettera f), n. 7), della legge 4 ottobre 1986, n. 657. 35. In relazione alla istituzione del conto fiscale, si provvedera' alla integrazione dei sistemi informativi degli uffici dell'Amministrazione finanziaria in modo che gli uffici competenti possano conoscere lo stato della riscossione dei tributi. A tal fine si procedera' al collegamento diretto con l'anagrafe tributaria dei concessionari della riscossione, per il tramite del Consorzio nazionale dei concessionari. 36. Il comma 3-bis dell'art. 4 del decretolegge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, e' abrogato. 37. A decorrere dal 1 gennaio 1993, i concessionari della riscossione, nella qualita' di gestori dei conti di cui al presente articolo, sono autorizzati ad erogare, a carico dei fondi della riscossione, i rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto disposti dagli uffici. Negli altri casi previsti dal comma 33 in sede di prima applicazione della presente legge, i contribuenti potranno richiedere direttamente l'erogazione dei rimborsi il cui importo complessivo non superi i limiti di lire 20 milioni nel 1993, di lire 40 milioni nel 1994, di lire 60 milioni nel 1995 e di lire 80 milioni nel 1996. 38. Entro il 30 giugno 1992, saranno emanati e pubblicati, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, i regolamenti interministeriali dei Ministri delle finanze e del tesoro per l'attuazione di quanto previsto dal comma 27 al comma 37 del presente articolo secondo i criteri ivi enunciati. Con gli stessi regolamenti potra' essere prevista l'estensione dell'utilizzo del conto fiscale anche ad altri tributi diversi dall'imposta sui redditi e dall'imposta sul valore aggiunto, nonche', al fine di consentire una piu' rapida acquisizione delle somme riscosse, la rideterminazione dei termini di versamento dei versamenti diretti riscossi direttamente dai concessionari con conseguente revisione della misura della commissione di cui all'art. 61, comma 3, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43. 39. All'onere derivante dall'applicazione delle disposizioni previste dal presente articolo, valutato in lire 1.781.000 milioni a decorrere dall'anno 1993, si provvede: a) quanto a lire 193.000 milioni, mediante utilizzo della proiezione per l'anno 1993 dell'accantonamento "Istituzione dei Centri di assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti e pensionati" iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991; b) quanto a lire 1.578.000 milioni, mediante utilizzo della proiezione degli stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, sui seguenti capitoli dello stato di previsione del Ministero delle finanze per il 1991 per gli importi in corrispondenza indicati: 1) capitolo 4654 per lire 30.000 milioni; 2) capitolo 4671 per lire 56.000 milioni; 3) capitolo 4769 per lire 1.375.000 milioni; 4) capitolo 6910 per lire 95.000 milioni; 5) capitolo 6911 per lire 22.000 milioni; c) quanto a lire 10.000 milioni, mediante utilizzo delle maggiori entrate differenziali tra versamenti e rimborsi inferiori a lire 20.000, recate dal presente articolo. 40. Il Ministero del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio". - Si riporta il testo dell'art. 4 del D.-L. n. 16/1993 come modificato dal presente decreto: "Art. 4. - 1. Alla legge 30 dicembre 1991, n. 413, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nell'art. 10, comma 1, lettera a), e' aggiunto, in fine, dopo le parole: ''e successive modificazioni.'' il seguente periodo: ''Nei confronti dei contribuenti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre attivita' e non provvedono alla distinta annotazione dei corrispettivi resta applicabile il limite di trecentosessanta milioni di lire relativamente a tutte le attivita' esercitate''; b) nell'art. 24, comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''La rivalutazione non e', altresi', obbligatoria per gli immobili utilizzati dalle cooperative di cui all'art. 10 ed al primo comma, primo periodo, dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601''; bbis) nell'art. 29, comma 1, le parole: ''10 settembre 1992'' sono sostituite dalle seguenti: ''30 settembre 1993'', e le parole: ''di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 853 del 1984, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 17 del 1985'' sono sostituite dalle seguenti: ''del 31 dicembre 1991''; c) nell'art. 34: 1) al comma 1, le parole: ''anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, salvo quanto previsto al comma 4,''" sono sostituite dalle parole: ''anteriormente al 1 ottobre 1991''; 2) il comma 4 e' soppresso; d) nell'art. 36, comma 1, le parole da: ''anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge'' sino alle parole: ''e successive modificazioni'', sono sostituite dalle parole: ''fino al 30 settembre 1991 e' stato notificato accertamento in rettifica o d'ufficio, nonche' per gli accertamenti parziali di cui all'art. 41- bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, notificati fino al 31 marzo 1993,''; e) nell'art. 38, dopo il comma 3, e' inserito il seguente: ''3-bis. Per i soggetti ai quali sono imputati pro quota i redditi delle imprese familiari e delle societa' o associazioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, ed all'art. 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, nonche' per i coniugi che gestiscono l'azienda in comunione, l'importo minimo determinato con le modalita' indicate nel comma 3 del presente articolo va ripartito proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili. In nessun caso tale importo puo' risultare inferiore a lire 100.000; se, in relazione ai redditi propri e di partecipazione, risultino applicabili al medesimo contribuente importi minimi di diverso ammontare, deve essere versato quello di ammontare maggiore''; f) nell'art. 44: 1) al comma 1, dopo le parole: ''60 per cento dell'imposta o della maggiore imposta accertata'' sono inserite le parole: ''dall'ufficio o enunciata in decreto di citazione a giudizio penale'' e le parole: ''ai sensi dell'art. 54'' sono sostituite dalle parole: ''ai sensi degli articoli 54 e 55''; 2) il comma 6 e' sostituito dal seguente: '' 6. La eventuale eccedenza di imposta gia' versata, che non trovi compensazione con l'imposta da versare a norma dei commi da 1 a 4, potra' essere computata in detrazione nelle liquidazioni periodiche dell'anno 1993. Non si fa luogo a restituzione di soprattasse e pene pecuniarie gia' pagate''; 3) il secondo periodo del comma 7 e' soppresso; g) nell'art. 48, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: ''4-bis. Nel periodo e nei limiti in cui opera la sospensione di cui al comma 1, e' altresi sospesa l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 60, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni''; h) nell'art. 49, comma 7, l'ultimo periodo e' soppresso; i) nell'art. 53: 1) al comma 8, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''Da tale data decorrono, in caso di mancato pagamento, i termini ordinari per l'accertamento, sia della base imponibile che del tributo''; 2) il comma 10 e' sostituito dal seguente: '' 10. Per le imposte dovute ai sensi dei commi 1, 2, 5, 6, 7, 8 e 9 non sono dovuti gli interessi di mora''; 3) dopo il comma 12, sono inseriti i seguenti: ''12-bis. Nel periodo e nei limiti in cui opera la sospensione di cui al comma 12, e' altresi' sospesa l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 56, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, ed all'art. 40, comma 2, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con il decreto legislativo 31 ottobre 1990 n. 346. 12-ter. I termini di impugnativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, e quelli per ricorrere avverso gli avvisi di accertamento di cui al comma 7 sono sospesi fino alla data del 20 giugno 1993''; l) nell'art. 55, comma 8, le parole: ''30 aprile 1992'' sono sostituite dalle parole: ''31 marzo 1993''; m) nell'art. 57: 1) al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: "termini di prescrizione e di decadenza riguardanti" sono inserite le parole: "l'accertamento e"; 2) al comma 3, le parole: ''di cui agli articoli da 44 e 48'' sono sostituite dalle parole: ''di cui agli articoli 44, 45, 46 e 48''; 3) al comma 4, le parole: ''1 settembre 1991'' sono sostituite dalle parole: ''30 novembre 1991''; Note all'art. 4: n) nell'art. 59: 1) al comma 1, le parole: ''articoli 34 e 44'' sono sostituite dalle parole: ''articoli 34, 36 e 44''; 2) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: ''1 -bis. Nel caso di presentazione delle dichiarazioni integrative ai sensi dell'art. 36, gli importi iscritti a ruolo e versati indicati nel comma 1 si scomputano limitatamente alla parte afferente i maggiori imponibili dichiarati''; o) nell'art. 63, comma 9, le parole: ''1 settembre 1991'' sono sostituite dalle parole: ''30 novembre 1991''. 2. (Soppresso dalla legge di conversione). 3. L'importo dovuto ai sensi del titolo VI della legge 30 dicembre 1991, n. 413, ad integrazione delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, eccedente l'ammontare eventualmente gia' accantonato, puo' essere imputato alle riserve preesistenti. L'ammontare non prelevato dalle riserve puo' essere imputato nel conto dei profitti e delle perdite, in unica soluzione o in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi ma non oltre il quarto, a partire dall'esercizio chiuso al 31 dicembre 1991 o da quello chiuso al 31 dicembre 1992, ovvero in corso a tali date. Le rettifiche contabili di cui all'art. 33, commi 7, 8 e 9, della predetta legge dovranno essere effettuate nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 1991 o in quello chiuso al 31 dicembre 1992, ovvero in quelli in corso a tali date. 4. L'art. 19 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, si interpreta nel senso che sono esenti da imposte dirette e indirette e da tasse le operazioni di trasformazione di enti pubblici in societa' per azioni e quelle con esse connesse, incluse le operazioni di determinazione, sia in via provvisoria sia in via definitiva, del patrimonio netto dei predetti soggetti e non concorrono alla formazione del reddito imponibile i maggiori valori iscritti nei rispettivi bilanci, in seguito alle predette operazioni, dalle societa' derivate dalla trasformazione; detti maggiori valori sono riconosciuti ai fini delle imposte sui redditi. 5. Alle operazioni di conferimento di aziende o di rami di esse, di fusione e di scissione effettuate dalle societa' derivanti dalle trasformazioni, fino a quando sono interamente possedute dallo Stato e comunque non oltre tre anni dalla trasformazione, si applicano le disposizioni dell'art. 7 della legge 30 luglio 1990, n. 218, e successive modificazioni. 6. All'art. 16, comma 2, primo periodo, della legge 29 dicembre 1990, n. 408 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: '', con esclusione di quelle in materia di diritti doganali, di imposte di fabbricazione e di consumo e di tributi locali''. 7. A decorrere dal 1 gennaio 1992 la ritenuta di cui al secondo comma dell'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, non si applica agli interessi, premi ed altri frutti maturati derivanti da depositi e conti correnti intrattenuti tra aziende ed istituti di credito. 8. Per l'anno 1993 i sostituti d'imposta hanno facolta' di non svolgere le attivita' previste dall'art. 78, comma 13, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, qualora ne abbiano data comunicazione ai propri dipendenti entro il 5 dicembre 1992; in tal caso per lo stesso anno sono esonerati dagli obblighi connessi alle predette attivita', ma resta fermo quello di tenere conto, ai fini del conguaglio da effettuare in sede di ritenuta di acconto con le modalita' previste dall'art. 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, del risultato contabile della liquidazione delle dichiarazioni dei redditi presentate ai centri di assistenza fiscale. Nessun compenso e' dovuto ai sostituti d'imposta per tale adempimento. 8-bis. -9. (Abrogati). 9-bis. All'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1992, n. 395, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, le parole: ''entro il 15 marzo'' sono sostituite dalle seguenti: ''entro il 31 marzo'', e le parole: ''entro il 15 aprile'', sono sostituite dalle seguenti: ''entro il 30 aprile''; b) al comma 5, le parole: ''Entro il mese di maggio'' sono sostituite dalle seguenti: ''Entro il 20 giugno''". - Si riporta il testo dell'art. 62 del D.-L. n. 331/1993, come modificato dal presente decreto: "Art. 62 (Modificazioni della disciplina dei Centri autorizzati di assistenza fiscale e dei rimborsi d'imposta). - 1. All'art. 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nel comma 8, le parole: ''1 gennaio 1993'' sono sostituite dalle seguenti: ''1 gennaio 1994'' e sono aggiunti in fine, i seguenti periodi: ''Le associazioni sindacali e di categoria operanti nel settore agricolo per l'attivita' di assistenza fiscale resa agli associati determinano il reddito imponibile applicando all'ammontare dei ricavi il coefficiente di redditivita' del 9 per cento e determinano l'imposta sul valore aggiunto riducendo l'imposta relativa alle operazioni imponibili in misura pari a un terzo del suo ammontare, a titolo di detrazione forfettaria dell'imposta afferente agli acquisti ed alle importazioni. Per tale attivita' gli obblighi di tenuta delle scritture contabili sono limitati alla registrazione delle ricevute fiscali su apposito registro preventivamente vidimato. Le suddette associazioni possono optare per la determinazione dell'imposta sul valore aggiunto e per la determinazione del reddito nei modi ordinari; l'opzione deve essere esercitata nella dichiarazione annuale relativa all'imposta sul valore aggiunto per l'anno precedente e deve essere comunicata all'ufficio delle entrate nella dichiarazione annuale relativa alle imposte sul reddito per l'anno precedente; le opzioni hanno effetto fino a quando non siano revocate e, in ogni caso, per almeno un triennio"; b) dopo il comma 8, e' aggiunto il seguente: "8-bis. Il visto di conformita' formale dei dati esposti nelle dichiarazioni da presentare nell'anno 1993 puo' essere apposto a condizione che la richiesta di autorizzazione all'esercizio dell'attivita' da parte dei Centri di assistenza sia presentata almeno quaranta giorni prima della scadenza del termine di presentazione delle dichiarazioni nelle quali si intende apporre il visto e nei casi, di cui al comma 2, in cui la richiesta di autorizzazione alla costituzione dei Centri sia presentata almeno sessanta giorni prima della scadenza di tale termine. Per le dichiarazioni da presentare nell'anno 1993 predisposte dai professionisti o dai Centri di assistenza, le scritture contabili si considerano tenute dal professionista o dal Centro di assistenza anche se sono state redatte ed elaborate dallo stesso contribuente, dalle associazioni sindacali di categoria di cui ai commi 1 e 2, o da impresa avente per oggetto l'elaborazione di dati contabili prescelta dalle medesime associazioni o organizzazioni che hanno costituito il Centro di assistenza, a condizione che risulti da apposita attestazione che il controllo delle scritture stesse sia stato eseguito entro il termine per la presentazione delle dichiarazioni''; c) il comma 13-bis, introdotto dall'art. 10, comma 5-quater, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, e' sostituito dal seguente: ''13-bis. I sostituti d'imposta non sono obbligati a svolgere le attivita' previste dal comma 13, qualora abbiano costituito Centri di assistenza fiscale di cui al comma 20, ovvero abbiano stipulato convenzione con un Centro di assistenza di cui alle lettere a) e b) del comma 1, ovvero di cui al comma 20. In entrambi i casi trovano applicazione le disposizioni dei commi da 21 a 24. Per i sostituti d'imposta resta fermo l'obbligo di tener conto, ai fini del conguaglio da effettuare in sede di ritenuta d'acconto, del risultato contabile delle liquidazioni delle dichiarazioni dei redditi presentate ai Centri di assistenza; nessun compenso e' dovuto ai sostituti d'imposta per tale adempimento''; d) nel comma 16 sono soppresse le parole: ''aumentata a lire 40.000 per i sostituti con meno di venti lavoratori dipendenti''; e) il comma 23 e' sostituito dal seguente: " 23. Se, in sede di controllo da parte dell'Amministrazione finanziaria delle dichiarazioni dei redditi dei lavoratori dipendenti e pensionati, emergono irregolarita' relative alle attivita' esercitate ai sensi del comma 21, si applicano le sanzioni previste nel comma 17 nonche' le disposizioni del primo periodo del comma 7 per quanto riguarda l'esercizio del diritto di rivalsa''; f) nel comma 27, le parole ''1 gennaio 1993'' sono sostituite dalle seguenti: ''1 gennaio 1994''. 2. (Abrogato). 3. Fino all'entrata in vigore del conto fiscale, istituito dall'art. 78, comma 27, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, i compensi previsti dal comma 22 dello stesso articolo vengono erogati direttamente dall'Amministrazione finanziaria a seguito dell'invio, su supporto magnetico, delle dichiarazioni dei redditi degli utenti e di corrispondenti elenchi riassuntivi, sottoscritti dal direttore tecnico responsabile del Centro di assistenza fiscale. Le modalita' di corresponsione del compenso sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro. 4. Nell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1992, n. 395, il comma 1 e' sostituito dal seguente: ''1. I Centri di assistenza per i lavoratori dipendenti e pensionati, per essere autorizzati, devono stipulare una polizza di assicurazione della responsabilita' civile per garantire agli utenti, che esercitano il diritto di rivalsa ai sensi del comma 23 dell'art. 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, il risarcimento del danno sopportato con il pagamento delle sanzioni amministrative irrogate nei loro confronti''. 5. Per l'anno 1993 i sostituti di imposta e i Centri autorizzati di assistenza fiscale di cui all'art. 78, comma 20, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e successive modificazioni, possono ricevere le dichiarazioni dei redditi anche oltre il termine del 15 marzo 1993, previsto per i titolari di reddito di pensione e quello del 31 marzo 1993 previsto per i titolari di reddito di lavoro dipendente ed assimilati. Qualora il risultato contabile della liquidazione delle stesse sia stato comunicato al sostituto d'imposta oltre il 30 aprile 1993 ed entro il 10 luglio 1993, il sostituto stesso deve tener conto del risultato medesimo ai fini delle operazioni previste dall'art. 16, comma 2, primo e secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1992, n. 395, entro il primo mese utile, e cio' anche al fine di tener conto di eventuali rettifiche comunicate dai Centri autorizzati di assistenza fiscale. 6. Nell'art. 9, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni e, le parole: ''tra il 1 e il 30 aprile di ciascun anno'' sono sostituite dalle seguenti: ''tra il 1 e il 30 settembre di ciascun anno''. 7. All'art. 42-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il secondo comma e' sostituito dal seguente: ''Entro l'anno solare successivo alla data di scadenza del termine della presentazione della dichiarazione dei redditi gli uffici e i centri di servizio formano, per ciascun anno di imposta, liste di rimborso che contengono, in corrispondenza di ciascun nominativo, le generalita' dell'avente diritto, il numero di registrazione della dichiarazione originante il rimborso e l'ammontare dell'imposta da rimborsare, nonche' riassunti riepilogativi, sottoscritti dal titolare dell'ufficio o da chi lo sostituisce, che riportano gli estremi ed il totale delle partite di rimborso delle singole liste''; b) il primo periodo del sesto comma e' sostituito dal seguente: ''I vaglia cambiari sono spediti per raccomandata ovvero, se di importo superiore a lire 10 milioni, per assicurata dalla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato all'indirizzo del domicilio fiscale degli aventi diritto, senza obbligo di avviso.''. 8. Al fine di provvedere alla regolare esecuzione dei rimborsi automatizzati ed al reintegro delle somme dovute per i compensi ai concessionari della riscossione per l'anno 1993, gli stanziamenti dei capitoli 3521 e 3458 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario medesimo sono incrementati, rispettivamente, di lire 305 miliardi e di lire 95 miliardi. 9. All'onere derivante dal comma 8, pari a lire 400 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del capitolo 3530 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1993. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 10. Le disposizioni di cui all'art. 42-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 come modificato dal comma 7 del presente articolo, si applicano anche ai rimborsi relativi ai periodi di imposta antecedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto; in tal caso le liste debbono essere formate entro il 31 dicembre 1994. 11. Al decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 3-bis dell'art. 1 e' soppresso; b) il secondo periodo del comma 2 dell'art. 4 e' soppresso; c) dopo il comma 2 dell'art. 4 e' aggiunto il seguente: ''2-bis. Gli importi dovuti ai sensi del presente decreto sono imputabili a riduzione del patrimonio netto dell'impresa nel bilancio del periodo cui si riferisce il tributo o in quello del pagamento. Il patrimonio su cui va calcolata l'imposta e' assunto al lordo dell'imposta stessa''. 12. Per gli imprenditori e per gli esercenti arti o professioni che non aderiscono ad alcuna associazione di categoria presente nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) o per i quali non esistono associazioni di categoria ne' ordini professionali, il parere di cui all'art. 11-bis, comma 3, terzo periodo, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, e' sostituito da una autocertificazione dell'interessato concernente la descrizione dell'attivita' svolta. Tale certificazione deve essere asseverata a norma del medesimo art. 11-bis, comma 3. 13. I redditi di impresa dichiarati dai soggetti di cui all'articolo 11-bis del decretolegge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, della legge 14 novembre 1992, n. 438 e di cui all'articolo 62-ter del presente decreto sono esclusi dall'imposta locale sui redditi fino ad un ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo determinato ai sensi dell'art. 11, comma 1-bis, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, introdotto dall'art. 11, comma 4, del predetto decreto-legge n. 384 del 1992. Ai soggetti cui si applicano le disposizioni del presente comma non spettano le deduzioni di cui all'articolo 120 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 14. La disposizione di cui all'art. 9, comma 9, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, deve intendersi nel senso che ai fini dell'imposta sul valore aggiunto il contributo diretto lavorativo di cui all'art. 11, comma 1-bis, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, e successive modificazioni ed integrazioni, non spiega diretta e immediata efficacia ma di esso si tiene conto esclusivamente ai fini dell'accertamento induttivo di cui all'art. 12 dello stesso decreto-legge n. 69 del 1989 nei confronti dei soggetti ivi indicati qualora l'Amministrazione finanziaria ricorra a tale tipo di accertamento. 15. Per l'anno 1993 i contribuenti che intendono adeguare il volume d'affari ai coefficienti presuntivi di cui all'art. 11 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154 e successive modificazioni ed integrazioni, possono integrare la dichiarazione annuale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto ed effettuare il relativo versamento entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi. In tal caso sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento e non si applicano soprattasse e pene pecuniarie. I maggiori corrispettivi devono essere annotati, in apposita sezione, entro il suddetto termine, nel registro di cui all'art. 23 o all'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. 16. L'ammontare dei corrispettivi non registrati dichiarato per adeguare il volume d'affari ai coefficienti presuntivi di cui all'art. 11 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, va ripartito in proporzione agli ammontari dichiarati di operazioni imponibili, con riferimento alle rispettive aliquote, nonche' di operazioni non imponibili, esenti ovvero non soggette ad imposta. 17. Il termine previsto dall'art. 8, comma 10, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, in materia di revisione delle circoscrizioni territoriali degli uffici finanziari, e' prorogato al 31 dicembre 1993. 18. Nel decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nell'art. 4, comma 1, lettere d) ed i), le parole ''31 marzo 1993'' sono sostituite dalle altre: ''20 giugno 1993''; b) nell'art. 5, comma 1, le parole ''31 marzo 1993'' sono sostituite dalle altre: ''20 giugno 1993''; c) nell'art. 12, comma 3, le parole: ''febbraio, aprile, giugno e settembre 1992'' sono sostituite dalle seguenti: ''nell'anno 1992 e nei mesi di febbraio, aprile e giugno 1993''; e le parole: ''1 novembre 1992'' sono sostituite dalle seguenti: ''1 luglio 1993''. 19. Nell'art. 62-bis, commi 1 e 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, introdotto dall'art. 5, comma 6, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, le parole: ''31 marzo 1993'' sono sostituite dalle seguenti: ''20 giugno 1993''. 20. I versamenti dovuti con riferimento alla dichiarazione dei redditi dalle persone fisiche e dalle societa' ed associazioni di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, che ai sensi delle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto devono essere eseguiti entro il termine di presentazione della dichiarazione, sono effettuati almeno 10 giorni prima del termine stabilito per la presentazione della dichiarazione stessa. 21. I provvedimenti previsti dall'art. 2 dell'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile 29 gennaio 1993, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 2 febbraio 1993, per definire i termini e le modalita' di recupero dei carichi sospesi sono adottati con decreti del Ministro delle finanze e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. 22. Al fine di dare pratica attuazione al disposto di cui all'art. 48, comma 6, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, il Ministero del tesoro, nella compilazione del certificato di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, tiene conto dell'ammontare di tutti i contributi versati dai membri italiani del Parlamento europeo ai fini della costituzione di pensioni o vitalizi secondo la regolamentazione propria di tale istituzione, purche' la stessa provveda a far pervenire in tempo utile la relativa documentazione. 23. All'art. 58 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 3, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''La disposizione di cui al presente comma si applica anche ai fini dell'opzione prevista al comma 3-bis''; b) dopo il comma 3, e' inserito il seguente: ''3-bis. La possibilita' di opzione di cui al comma 2 e' estesa, alle medesime condizioni, ai soggetti di cui all'art. 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per le attivita' esercitate aventi carattere assistenziale, didattico, sanitario e culturale.''. 24. La dichiarazione di opzione di cui all'art. 58, comma 3-bis, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, introdotto dal comma 23, lettera b), del presente articolo, deve essere presentata entro il 18 dicembre 1993; la relativa imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta locale sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto deve essere versata in due rate di pari importo, con scadenza, rispettivamente, la prima entro il termine di presentazione della dichiarazione e la seconda entro il mese di maggio 1994. Con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 30 settembre 1993, saranno stabilite le modalita' di presentazione della dichiarazione di opzione e di versamento dell'imposta. 24-bis. Per il periodo d'imposta chiuso al 31 dicembre 1992, i soggetti indicati nel terzo comma dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, possono presentare la dichiarazione dei redditi propri entro il 31 luglio 1993". Note all'art. 4: - Si riporta il testo dell'art. 5 del D.-L. n. 330/1994, come modificato dal presente decreto: "Art. 5 (Assistenza fiscale ai lavoratori dipendenti ed ai pensionati). - 1. All'art. 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nel comma 4, secondo periodo, le parole da: ''destinazione dell'8 per mille'' fino alla fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti: ''destinazione dell'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche prevista dall'art. 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, e dalle leggi che approvano le intese con le confessioni religiose di cui all'art. 8, terzo comma, della Costituzione''. b) il comma 17 e' sostituito dal seguente: '' 17. Se, in sede di controllo da parte dell'amministrazione finanziaria delle dichiarazioni dei redditi di cui ai commi 10 e 21 e delle dichiarazioni di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, emergono violazioni commesse dal sostituto di imposta, si applicano le sanzioni previste dallo stesso decreto n. 600 del 1973 e dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per le violazioni commesse dal contribuente. In caso di inosservanza delle disposizioni dei commi da 10 a 16, diverse da quelle di cui al precedente periodo, si applica al sostituto di imposta la pena pecuniaria prevista dall'art. 53 del citato decreto n. 600 del 1973''; c) il comma 23 e' sostituito dal seguente: '' 23. Se, in sede di controllo da parte dell'amministrazione finanziaria delle dichiarazioni dei redditi dei lavoratori dipendenti e dei pensionati, emergono violazioni commesse dal centro di assistenza, si applicano agli stessi le sanzioni previste dai decreti del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e n. 602, per le violazioni commesse dal contribuente. In caso di inosservanza delle disposizioni del comma 21, diverse da quelle di cui al precedente periodo, si applica al lavoratore dipendente o pensionato la pena pecuniaria prevista dall'art. 53 del citato decreto n. 600 del 1973. Si applicano le del primo periodo del comma 7 per quanto riguarda l'esercizio del diritto di rivalsa''. 2. Al decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1992, n. 395, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'art. 2, comma 1, primo periodo, le parole: ''15 dicembre dell'anno cui la dichiarazione si riferisce'' sono sostituite dalle seguenti: ''15 gennaio dell'anno successivo a quello cui la dichiarazione si riferisce'' e, nel terzo periodo, le parole: ''15 dicembre'' sono sostituite dalle seguenti: ''15 gennaio''; b) all'art. 2, comma 2, le parole: ''entro il mese di febbraio'' sono sostituite dalle seguenti: ''entro il mese di marzo''; c) all'art. 2, comma 4, il secondo ed il terzo periodo sono soppressi; d) all'art. 2, comma 7, le parole: ''ai fini della destinazione dell'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per scopi di interesse sociale o di carattere umanitario, ovvero per scopi di carattere religioso o caritativo, di cui all'art. 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, e successive modificazioni ed integrazioni, e alle leggi 22 novembre 1988, n. 16 e n. 517, e successive modificazioni ed integrazioni, sono sostituite dalle seguenti: ''i fini della destinazione dell'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche prevista dall'art. 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, e dalle leggi che approvano le intese con le confessioni religiose di cui all'art. 8, terzo comma, della Costituzione,''; e) all'art. 3, comma 3, le parole: ''Entro il mese di aprile, il sostituto consegna al dichiarante copia, in duplice esemplare'' sono sostituite dalle seguenti: "Entro il 15 maggio il sostituto consegna al dichiarante copia"; f) all'art. 3, comma 5, i primi due periodi sono sostituiti dai seguenti: ''L'imposta, che dal prospetto di cui al comma 4 risulta a debito, compresa la prima rata di acconto, e' trattenuta sulla retribuzione corrisposta nel mese di giugno ed aggiunta alle ritenute di acconto del dichiarante relative allo stesso mese. L'importo dell'eventuale contributo al Servizio sanitario nazionale, compresa la relativa prima rata di acconto, va trattenuto dalla retribuzione corrisposta nello stesso mese di giugno e versato con le modalita' per lo stesso previste. Le somme risultanti a credito sono rimborsate mediante una corrispondente riduzione delle ritenute dovute dal dichiarante nel mese di giugno, ovvero utilizzando, se necessario, l'ammontare complessivo delle ritenute operate dal medesimo sostituto nei confronti di tutti i dipendenti nello stesso mese di giugno''; g) all'art. 3, i commi 6 e 7 sono abrogati; h) all'art. 3, il comma 8 e' sostituito dal seguente: '' 8. Se nell'esecuzione delle operazioni di cui al comma 5 il sostituto d'imposta riscontri che la retribuzione o rata di pensione corrisposta nel mese di giugno risulti insufficien te per il pagamento dell'importo risultante a debito, comprensivo del contributo al Servizio sanitario nazionale e della prima rata di acconto, la parte residua e' trattenuta dalle retribuzioni corrisposte nei periodi di paga immediatamente successivi dello stesso periodo d'imposta. Sugli importi di cui e' differito il pagamento si applica l'interesse in ragione dell'1 per cento mensile, che e' trattenuto e versato nei termini e con le modalita' previsti per le somme cui afferisce. Nel mese di luglio il sostituto d'imposta tiene conto di ulteriori importi da conguagliare a rettifica di quelli erroneamente indicati nel prospetto di cui al comma 4. In tal caso si applica, nei riguardi del sostituto d'imposta, la soprattassa del 3 per cento delle somme dovute dal contribuente, che e' versata nei termini e con le modalita' previsti per le somme stesse; non si applica l'interesse dell'1 per cento''; i) all'art. 3, il comma 9 e' sostituito dal seguente: '' 9. L'importo della seconda rata di acconto e' trattenuto retribuzione corrisposta nel mese di novembre; ove tale retribuzione risulti insufficiente per il pagamento di quanto dovuto, la parte residua e' trattenuta dalla retribuzione corrisposta nel mese di dicembre. Si applica l'interesse dell'1 per cento, che e' trattenuto e versato nei termini e con le modalita' previsti per le somme cui afferisce''; j) all'art. 5; comma 1, primo periodo, le parole: ''nei termini e con le modalita' previste nell'art. 3, comma 7'' sono sostituite dalle seguenti: ''nel mese di giugno e con le modalita' previste per i versamenti delle imposte e del contributo al Servizio sanitario nazionale risultanti dalle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche e per i versamenti dei relativi acconti''; k) all'art. 14, comma 1, le parole: ''15 dicembre dell'anno cui la dichiarazione stessa si riferisce'' sono sostituite dalle seguenti ''15 gennaio dell'anno sucesssivo a quello cui la dichiarazione si riferisce''; l) all'art. 14, i commi 2 e 3 sono abrogati; m) all'art. 14, il comma 4 e' sostituito dal seguente: '' 4. I soggetti di cui all'art. 7, agli effetti di quanto disposto dal titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, adempiono all'obbligo di dichiarazione dei redditi presentando, al centro di assistenza dagli stessi prescelto, una apposita dichiarazione, nonche' la busta contenente la scheda di cui all'art. 2, comma 7, entro il mese di aprile dell'anno successivo a quello cui la dichiarazione si riferisce, sempreche' sia ancora in corso il rapporto di lavoro dipendente con il sostituto d'imposta che dovra' provvedere alle operazioni di conguaglio di cui all'art. 16, comma 2''; n) all'art. 14, il comma 5 e' sostituito dal seguente: '' 5. L'apposita dichiarazione di cui al comma 4 deve contenere anche i dati identificativi del sostituto d'imposta che deve effettuare le operazioni di cui all'art. 16. Nel caso di contribuenti che, all'atto della presentazione della dichiarazione hanno in corso piu' rapporti di lavoro dipendente e di pensione, le operazioni di cui all'art. 16 sono effettuate dal sostituto che eroga la retribuzione o la pensione di importo piu' elevato''; o) all'art. 15, comma 2, primo periodo, le parole: ''che ha erogato la retribuzione o pensione di riferimento di cui'' sono sostituite dalla seguente ''indicato'' e, nel secondo periodo, le parole: ''31 marzo'' e ''30 aprile'' sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: ''5 maggio'' e ''15 maggio''; p) all'art. 15, comma 3, le parole: ''Entro il mese di aprile, il centro di assistenza consegna al dichiarante copia in duplice esemplare'' sono sostituite dalle seguenti ''Entro il 15 maggio il centro di assistenza consegna al dichiarante copia''; q) all'art. 15, comma 5, le parole: "20 giugno" sono sostituite dalle seguenti: "mese di luglio"; r) all'art. 16, comma 1, secondo periodo, le parole: ''commi da 1 a 3 sono sostituite dalle seguenti: ''commi 3, 5 e 6''; s) all'art. 16 comma 2, il primo periodo e' sostituito dal seguente: ''I sostituti d'imposta aggiungono o detraggono a carico delle ritenute d'acconto le imposte riferite a ciascun dipendente, sulla base di quanto comunicato dal centro di assistenza e secondo i termini e le modalita' di cui all'art. 3, commi 5 e 8. I centri di assistenza comunicano, entro il 31 maggio agli enti che erogano pensioni ed entro il 15 giugno agli altri sostituti di imposta, gli ulteriori importi da conguagliare a rettifica di quelli erroneamente comunicati entro il termine previsto nel comma 2 dell'art. 15. In tal caso si applica, nei riguardi del lavoratore dipendente o del pensionato, la soprattassa del 3 per cento delle somme dovute, che e' trattenuta e versata dal sostituto d'imposta nei termini e con le modalita' previsti per le somme cui afferisce; non si applica l'interesse di cui al comma 8 dell'art. 3. Si applicano le disposizioni del primo periodo del comma 7 dell'art. 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, per quanto riguarda l'esercizio del diritto di rivalsa''; t) all'art. 16, comma 3, la parola: ''giugno'' e' sostituita dalla seguente: ''luglio'' ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nell'art. 3, comma 5''; u) all'art. 17 i commi 1 e 2 sono abrogati. 3. Ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e' autorizzato l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo per modificare ulteriormente, a scopi di semplificazione, quanto stabilito nel comma 2, nonche' per emanare ulteriori norme di attuazione dell'art. 78, commi da 1 a 24, della legge 30 dicembre 1991, n. 13. 4. (Abrogato). 5. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 4 si applicano a decorrere dalla data dell'8 dicembre 1993". - Si riporta il testo dell'art. 9 del D. Lgs. n. 241/1997, come modificato dal presente decreto: "Art. 9 (Disposizioni relative a taluni adempimenti dei sostituti d'imposta). - 1. (Abrogato). 2. All'art. 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, il comma 15, riguardante gli adempimenti del sostituto d'imposta nei confronti dell'amministrazione finanziaria e' sostituito dal seguente: '' 15. Il sostituto d'imposta, eseguite le operazioni indicate nei commi 13 e 14 del presente articolo ed adempiuti gli obblighi indicati nell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, deve trasmettere all'amministrazione finanziaria entro il mese di luglio, le apposite dichiarazioni ricevute, rispettando i termini e le modalita' stabiliti con il decreto di cui all'art. 8 del citato decreto n. 600 del 1973. La trasmissione delle dichiarazioni deve avvenire con le modalita' previste dall'art. 12 del citato decreto n. 600 del 1973, per la presentazione delle dichiarazioni dei sostituti d'imposta. Il sostituto d'imposta deve inoltre inviare all'amministrazione finanziaria le schede per la scelta della destinazione dell'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al comma 10''. 3. Restano ferme le disposizioni di cui alla legge 2 gennaio 1997, n. 2, concernente norme per la regolamentazione della contribuzione volontaria ai movimenti o partiti politici". - Si riporta il testo dell'art. 1 della legge n. 12 del 1979, come modeificato dal presente decreto: "Art. 1 (Esercizio della professione di consulente del lavoro). - Tutti gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti, quando non sono curati dal datore di lavoro, direttamente od a mezzo di propri dipendenti, non possono essere assunti se non da coloro che siano iscritti nell'albo dei consulenti del lavoro a norma dell'art. 9 della presente legge, salvo il disposto del successivo art. 40, nonche' da coloro che siano iscritti negli albi degli avvocati e procuratori legali, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, i quali in tal caso sono tenuti a darne comunicazione agli ispettorati del lavoro delle province nel cui ambito territoriale intendono svolgere gli adempimenti di cui sopra. I dipendenti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale che abbiano prestato servizio, almeno per 15 anni, con mansioni di ispettori del lavoro presso gli ispettorati del lavoro, sono esonerati dagli esami per l'iscrizione all'albo dei consulenti del lavoro e dal tirocinio per esercitare tale attivita'. Il personale di cui al presente comma non potra' essere iscritto all'albo della provincia dove ha prestato servizio se non dopo 4 anni dalla cessazione del servizio stesso. Il titolo di consulente del lavoro spetta alle persone che, munite dell'apposita abilitazione professionale, sono iscritte nell'albo di cui all'art. 8 della presente legge. Le imprese considerate artigiane ai sensi della legge 25 luglio 1956, n. 860, nonche' le altre piccole imprese, anche in forma cooperativa, possono affidare l'esecuzione degli adempimenti di cui al primo comma a servizi o a centri di assistenza fiscale istituiti dalle rispettive associazioni di categoria. Tali servizi possono essere organizzati a mezzo dei consulenti del lavoro, anche se dipendenti dalle predette associazioni". - La legge 25 luglio 1956, n. 860, reca: "Norme per la disciplina giuridica delle imprese artigiane" ed e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 10 agosto 1956, n. 200.