Art. 11. Norme finali 1. Entro il 31 marzo di ogni anno il Mediocredito centrale trasmette al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato una relazione dettagliata delle operazioni effettuate nel corso dell'anno precedente con le anticipazioni del Fondo.