Art. 11.
                             Norme finali
  1.  Entro  il  31  marzo  di ogni  anno  il  Mediocredito  centrale
trasmette   al   Ministero  del   tesoro,   del   bilancio  e   della
programmazione economica e al Ministero dell'industria, del commercio
e  dell'artigianato   una  relazione  dettagliata   delle  operazioni
effettuate nel  corso dell'anno  precedente con le  anticipazioni del
Fondo.