Art. 3.
                 Imprese beneficiarie dell'intervento
  1. Le anticipazioni sono concesse per la partecipazione al capitale
delle  piccole e  medie imprese  con sede  in Italia  costituite come
societa' di  capitale, anche  in forma  cooperativa, in  possesso dei
requisiti previsti  dalla disciplina comunitaria in  materia di aiuti
di  Stato  a favore  delle  piccole  e  medie  imprese, di  cui  alla
decisione  della   Commissione  europea  pubblicata   nella  Gazzetta
Ufficiale delle Comunita' europee n. 213 del 23 luglio 1996.
  2. Le partecipazioni di cui al comma 1 sono acquisite sulla base di
un  programma di  sviluppo dell'impresa  di durata  almeno triennale,
corredato  da un  piano  finanziario e  contenente indicazioni  sugli
investimenti   da  effettuare   e  sulle   prospettive  di   mercato,
considerata anche l'incidenza della ricerca sul programma di sviluppo
e l'innovazione del prodotto.
  3.  Un  decimo  delle  anticipazioni  e'  concesso  sulla  base  di
programmi  di sviluppo  connessi  con progetti  ad altissimo  rischio
economico. In tal  caso, oltre alle condizioni previste  dal comma 2,
l'impresa  beneficiaria deve  presentare  un  valore dell'utile  piu'
ammortamenti (cashflow) positivo negli  ultimi due esercizi completi.
Le imprese  che non hanno  chiuso due esercizi completi  di attivita'
devono  presentare  un  valore  del  margine  operativo  lordo  (MOL)
positivo  nell'esercizio non  completo  e un  valore dell'utile  piu'
ammortamenti (cashflow) positivo nell'esercizio completo.