Art. 3. Imprese beneficiarie dell'intervento 1. Le anticipazioni sono concesse per la partecipazione al capitale delle piccole e medie imprese con sede in Italia costituite come societa' di capitale, anche in forma cooperativa, in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese, di cui alla decisione della Commissione europea pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. 213 del 23 luglio 1996. 2. Le partecipazioni di cui al comma 1 sono acquisite sulla base di un programma di sviluppo dell'impresa di durata almeno triennale, corredato da un piano finanziario e contenente indicazioni sugli investimenti da effettuare e sulle prospettive di mercato, considerata anche l'incidenza della ricerca sul programma di sviluppo e l'innovazione del prodotto. 3. Un decimo delle anticipazioni e' concesso sulla base di programmi di sviluppo connessi con progetti ad altissimo rischio economico. In tal caso, oltre alle condizioni previste dal comma 2, l'impresa beneficiaria deve presentare un valore dell'utile piu' ammortamenti (cashflow) positivo negli ultimi due esercizi completi. Le imprese che non hanno chiuso due esercizi completi di attivita' devono presentare un valore del margine operativo lordo (MOL) positivo nell'esercizio non completo e un valore dell'utile piu' ammortamenti (cashflow) positivo nell'esercizio completo.