Art. 5.
                   Concessione delle anticipazioni
  1. La gestione del Fondo e' affidata al Mediocredito centrale sulla
base di apposita  convenzione stipulata con il  Ministero del tesoro,
ai sensi dell'articolo 3 della legge 26 novembre 1993, n. 489.
  2. Gli intermediari fanno pervenire le domande di concessione delle
anticipazioni al  Mediocredito centrale  entro il  31 gennaio,  il 30
aprile, il 31 luglio e il 31 ottobre di ogni anno.
  3.  Alla  domanda  va   allegata  la  seguente  documentazione,  da
aggiornarsi in caso di successive variazioni:
  a) copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto vigente;
  b)   attestazione   comprovante  l'iscrizione   delle   finanziarie
nell'elenco speciale di cui  all'articolo 107 del decreto legislativo
1  settembre  1993,  n.  385,  e  delle  S.F.I.S.  nell'albo  di  cui
all'articolo 2, comma 3, della legge 5 ottobre 1991, n. 317;
  c) atto notorio o dichiarazione sostitutiva resa dal rappresentante
legale secondo le  disposizioni della legge 4 gennaio 1968,  n. 15, e
successive modificazioni, circa la  sussistenza dei requisiti e delle
condizioni previsti dalla legge e dal presente regolamento;
    d) copia dell'ultimo bilancio approvato;
  e)  dichiarazione  attestante  il  possesso dei  requisiti  di  cui
all'articolo  2,  rilasciata  da   una  primaria  societa'  esercente
l'attivita' di valutazione del merito di credito (rating);
  f) l'indicazione del proprio numero  di conto corrente bancario per
l'accreditamento delle anticipazioni;
  g) copia del  programma di sviluppo e del piano  finanziario di cui
all'articolo 3, comma 2.
  4.  Le  domande  sono  corredate  da  una  relazione  in  cui  sono
specificate l'entita'  della partecipazione finanziaria  da assumere,
la  situazione  economicofinanziaria   e  gestionale  della  societa'
partecipanda,  la  redditivita'   presunta  dell'investimento  e,  in
generale, le prospettive di sviluppo prevedibili nel medio periodo in
virtu'  dell'apporto  delle  nuove risorse  finanziarie,  nonche'  la
valutazione  dell'azienda  effettuata  ai fini  della  determinazione
dell'ammontare dell'investimento.
  5. Sono  ammissibili anche le  domande relative ad  acquisizioni di
partecipazioni  effettuate  nel  semestre  precedente  alla  data  di
presentazione  delle  domande  medesime, purche'  dopo  l'entrata  in
vigore del presente regolamento.
  6. Il Comitato entro  il 31 marzo, il 30 giugno,  il 30 settembre e
il 31 dicembre  di ogni anno, valuta la conformita'  delle domande ai
principi  e  ai   criteri  stabiliti  dalla  legge   e  dal  presente
regolamento   e,  sulla   base   delle  risultanze   dell'istruttoria
effettuata  dal Mediocredito  centrale, procede,  previa acquisizione
degli  atti  previsti  dalla   vigente  normativa  "antimafia",  alla
concessione delle  anticipazioni per  l'importo richiesto  da ciascun
intermediario  con  le  domande  pervenute  nei  termini  di  cui  al
precedente  comma 2  e  ritenute ammissibili,  a  valere sulle  somme
resesi disponibili per  il relativo trimestre e secondo  i criteri di
priorita' di  cui al successivo  comma 7. Le somme  eventualmente non
assegnate nel  trimestre e  gli eventuali rientri  verificatesi nello
stesso trimestre  sono disponibili  per le concessioni  nel trimestre
successivo.
  7.  Le anticipazioni  sono  concesse dal  Comitato  sulla base  dei
seguenti criteri di priorita', con riferimento alla sede legale delle
imprese oggetto dell'intervento di partecipazione:
    a) territori di cui all'obiettivo 1;
  b) territori di cui agli obiettivi 2 e 5 b, cosi' come definiti dal
regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio del 20 luglio 1993;
    c) restante parte del territorio nazionale.
  8. Nel caso in cui i fondi disponibili non risultassero sufficienti
per accogliere  tutte le richieste  relative a ciascuno  dei predetti
ambiti territoriali,  il Comitato  procede ad  un'ulteriore selezione
sulla base dei seguenti criteri di priorita':
    a) piccole imprese;
    b) medie imprese.
  9.  Nel caso  in cui  i fondi  ancora disponibili  non risultassero
sufficienti  per accogliere  tutte le  richieste relative  a ciascuna
delle  predette  categorie,  il   Comitato  procede  ad  un'ulteriore
selezione sulla base dei seguenti criteri di priorita':
    a) imprese industriali;
    b) imprese degli altri settori.
  10.  La  definitiva  assegnazione  dei fondi  in  applicazione  dei
predetti criteri di priorita' sara' effettuata sulla base dell'ordine
cronologico di completamento delle  domande pervenute al Mediocredito
centrale. Le domande non accolte  per carenza di fondi possono essere
ripresentate nel trimestre successivo.
  11. L'accreditamento delle anticipazioni concesse e' effettuato non
prima di cinque giorni lavorativi  antecedenti la data fissata per la
sottoscrizione  dell'atto  di  acquisto delle  partecipazioni  ovvero
immediatamente  nel caso  di partecipazioni  gia' acquisite,  salvi i
tempi tecnici necessari per le erogazioni.
  12. Una volta erogata  l'anticipazione, il Mediocredito centrale ne
verifica l'effettivo impiego in  conformita' ai termini esposti dagli
intermediari. A tal  fine questi ultimi sono tenuti  ad inviare entro
trenta giorni dall'erogazione dell'anticipazione:
  a) copia  autenticata della delibera  di aumento di  capitale della
partecipata    per   un    importo   non    inferiore   alla    somma
dell'anticipazione e  dell'apporto di  capitale proprio,  dalla quale
risulti il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 4, commi 1
e 3;
  b)  copia  dell'atto  notarile   o  del  fissato  bollato  relativo
all'acquisto   delle  azioni   o   quote   per  l'importo   derivante
dall'aumento di capitale deliberato.
  13.  Gli  intermediari  sono   tenuti  ad  inviare  annualmente  al
Mediocredito    centrale   una    relazione   sull'andamento    delle
partecipazioni per le quali sono  state concesse le anticipazioni del
Fondo.
  14.  Gli intermediari  possono  richiedere ulteriori  anticipazioni
soltanto dando dimostrazione di  aver gia' investito quelle ricevute,
totalmente e in conformita' agli obiettivi del Fondo.
 
           Note all'art. 5:
            -  Il  testo    dell'art.  3 della legge n. 489/1993   e'
          riportato nelle note all'art. 1.
            - Il testo   dell'art. 107 del  D.Lgs.  n.  25/l993    e'
          riportato nelle note all'art. 1.
            -  Il    regolamento  CEE   n. 2081/93, che   modifica il
          regolamento n.  2052/88  relativo alle  missioni dei  fondi
          a   finalita' strutturali, alla    loro  efficacia    e  al
          coordinamento    dei loro   interventi e   di quelli  della
          Banca  europea  per gli   investimenti   e   degli    altri
          strumenti   finanziari  esistenti,   e'  pubb1icato   nella
          Gazzetta  Ufficiale  delle Comunita'  europee  n. L  93 del
          31  luglio 1993   e ripubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
          della  Repubblica  italiana n. 73 del 16 settembre 1993 - 2
          serie speciale.   Gli obiettivi 1,  2  e  5  -  b  indicati
          nell'art. 1 di detto regolamento sono:
            1)  promuovere  lo  sviluppo  e l'adeguamento strutturale
          delle regioni il cui sviluppo  e'  in  ritardo,  denominato
          "obiettivo n. 1";
            2)  riconvertire le regioni, regioni  frontaliere o parti
          di  regioni  (compresi  i    bacini  d'occupazione    e  le
          comunita'      urbane)   gravemente   colpite  dal  declino
          industriale, denonimato "obiettivo n. 2";
            5-  b) promuovere  lo  sviluppo rurale,   agevolando   lo
          sviluppo    e  l'adeguamento strutturale delle zone rurali,
          denominato "obiettivo n.  5- b".