Art. 7. Ripartizione dei dividendi 1. Sull'ammontare dei dividendi percepiti l'intermediario corrisponde al Mediocredito centrale una quota commisurata alla partecipazione acquisita con l'anticipazione, al netto di una somma annua spettante all'intermediario come commissione di gestione, calcolata applicando ai dividendi di spettanza del Fondo le seguenti misure percentuali: a) 2 per cento annuo per i primi 5 miliardi di lire di anticipazione; b) 1 per cento annuo tra 5 e 10 miliardi di lire.