Art. 7.
                      Ripartizione dei dividendi
  1.   Sull'ammontare   dei   dividendi   percepiti   l'intermediario
corrisponde  al  Mediocredito  centrale una  quota  commisurata  alla
partecipazione acquisita  con l'anticipazione, al netto  di una somma
annua  spettante  all'intermediario  come  commissione  di  gestione,
calcolata applicando ai dividendi di  spettanza del Fondo le seguenti
misure percentuali:
  a)  2  per  cento  annuo  per   i  primi  5  miliardi  di  lire  di
anticipazione;
    b) 1 per cento annuo tra 5 e 10 miliardi di lire.