Art. 8.
                       Obbligo di riservatezza
  1.  E' fatto  obbligo al  Mediocredito  centrale e  al Comitato  di
mantenere  la riservatezza  sulla  identita'  degli intermediari  che
richiedono l'anticipazione  durante la  fase della  istruttoria delle
domande   e  di   garantirne  l'anonimato   fino  al   momento  della
realizzazione dell'investimento.