Art. 9.
                      Revoca delle anticipazioni
  1.   La   concessione   dell'anticipazione  e'   revocata,   previa
contestazione  all'intermediario e  assegnazione  al  medesimo di  un
termine di trenta giorni per la presentazione di controdeduzioni, nei
seguenti casi:
  a)  mancato  impiego  delle  anticipazioni  entro  sei  mesi  dalla
concessione;
  b) sopravvenuta  cancellazione delle  finanziarie o  delle S.F.I.S.
rispettivamente dall'elenco speciale e dall'albo;
  c)  successivo  accertamento  della  insussistenza,  alla  data  di
presentazione della domanda, dei prescritti requisiti;
  d)  venir meno,  successivamente alla  data di  presentazione della
domanda dei requisiti prescritti;
  e)    dichiarazioni     mendaci    o     comportamento    scorretto
dell'intermediario  anche sotto  forma  di omissioni  in relazione  a
richieste  di informazioni  e chiarimenti  da parte  del Mediocredito
centrale.
  2.  Nei casi  di cui  al  precedente comma,  gli intermediari  sono
tenuti  all'immediato  rimborso  delle somme  anticipate  oltre  agli
interessi calcolati ad un tasso  pari alla media dei rendimenti lordi
dei buoni  ordinari del  Tesoro a  dodici mesi  dell'ultimo semestre,
maggiorato  di  7  punti  percentuali,  a  decorrere  dalla  data  di
erogazione dell'anticipazione.