Art. 10. Commissione consultiva per la danza 1. La commissione consultiva per la danza, di cui all'articolo 1, comma 60, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, ha funzioni consultive in ordine alla valutazione degli aspetti qualitativi dei progetti e delle iniziative culturali in materia di danza. In particolare, essa esprime parere sugli aspetti qualitativi: a) in ordine ai contributi, definiti con cadenza triennale ed erogati annualmente ai soggetti operanti nel campo della danza; b) unitamente alla commissione consultiva per la musica, in ordine a quanto previsto dalla lettera b) dell'articolo 9. 2. Anche al fine di definire la percentuale del Fondo unico per lo spettacolo destinata alle attivita' di danza, il Ministro per i beni e le attivita' culturali determina, con efficacia triennale, le percentuali di ripartizione del medesimo Fondo, sentito il comitato per i problemi dello spettacolo, con riferimento ai diversi settori dello spettacolo e valutato quanto previsto dall'articolo 2, primo comma, della legge 20 aprile 1985, n. 163.
Note all'art. 10: - Il testo dell'art. 1, comma 60, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, e' il seguente: "60. E' istituita la commissione consultiva per la danza, alla quale sono attribuite le funzioni consultive in materia di danza gia' esercitate dalla commissione centrale per la musica, nonche' ogni altra forma consultiva attinente ai problemi della danza che l'autorita' di Governo competente per lo spettacolo intenda affidarle". - Il testo dell'art. 2, primo comma, della legge 30 aprile 1985, n. 163, recante norme in tema di "Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo" e' il seguente: "Il Fondo unico per lo spettacolo e' ripartito annualmente tra i diversi settori, fatto salvo previsto all'art. 13 ed in rapporto alle leggi di riforma, in ragione di quote non inferiori al 45 per cento per le attivita' musicali e di danza, al 25 per cento per quelle cinematografiche, al 15 per cento per quelle del teatro di prosa ed all'1 per cento per quelle circensi e dello spettacolo viaggiante".