Art. 10.
                 Commissione consultiva per la danza
  1.  La  commissione consultiva per la danza, di cui all'articolo 1,
comma  60, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  23  dicembre  1996, n. 650, ha funzioni
consultive  in  ordine alla valutazione degli aspetti qualitativi dei
progetti  e  delle  iniziative  culturali  in  materia  di  danza. In
particolare, essa esprime parere sugli aspetti qualitativi:
  a)  in  ordine  ai  contributi,  definiti  con cadenza triennale ed
erogati annualmente ai soggetti operanti nel campo della danza;
  b)  unitamente alla commissione consultiva per la musica, in ordine
a quanto previsto dalla lettera b) dell'articolo 9.
  2.  Anche al fine di definire la percentuale del Fondo unico per lo
spettacolo  destinata alle attivita' di danza, il Ministro per i beni
e  le  attivita'  culturali  determina,  con  efficacia triennale, le
percentuali  di  ripartizione del medesimo Fondo, sentito il comitato
per  i  problemi dello spettacolo, con riferimento ai diversi settori
dello  spettacolo  e  valutato quanto previsto dall'articolo 2, primo
comma, della legge 20 aprile 1985, n. 163.
 
           Note all'art. 10:
            -    Il testo  dell'art. 1,  comma 60,  del decreto-legge
          23 ottobre 1996, n. 545, convertito,  con    modificazioni,
          dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, e' il seguente:
            "60.    E' istituita   la commissione  consultiva per  la
          danza,  alla quale sono attribuite le  funzioni  consultive
          in  materia  di  danza  gia' esercitate   dalla commissione
          centrale per   la  musica,    nonche'  ogni  altra    forma
          consultiva    attinente    ai   problemi  della  danza  che
          l'autorita'    di      Governo    competente      per    lo
          spettacolo  intenda affidarle".
            -  Il  testo  dell'art.  2,  primo  comma, della legge 30
          aprile 1985, n.  163,  recante norme   in tema   di  "Nuova
          disciplina  degli    interventi  dello Stato a favore dello
          spettacolo" e' il seguente:
            "Il  Fondo    unico  per  lo    spettacolo  e'  ripartito
          annualmente    tra  i diversi settori, fatto salvo previsto
          all'art. 13 ed in rapporto  alle  leggi  di  riforma,    in
          ragione  di  quote  non  inferiori   al 45 per cento per le
          attivita' musicali  e di   danza, al 25   per  cento    per
          quelle  cinematografiche,  al 15   per cento per quelle del
          teatro  di prosa ed all'1 per cento per quelle  circensi  e
          dello spettacolo viaggiante".