Art. 11. Disposizioni finali 1. Per far fronte alle esigenze connesse allo svolgimento dei compiti delle commissioni di cui all'articolo 1, commi 59 e 60 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, e della commissione di cui all'articolo 48 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, il Ministro per i beni e le attivita' culturali puo', con proprio decreto, disporre la utilizzazione della quota del Fondo unico per lo spettacolo, di cui all'articolo 2, secondo comma, della legge 30 aprile 1985, n. 163. Resta inoltre fermo quanto previsto dall'articolo 26, comma 9, del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 marzo 1994, n. 153. 2. Al fine della piena integrazione del Dipartimento dello spettacolo presso il Ministero per i beni e le attivita' culturali e per consentire il migliore funzionamento di quest'ultimo, il Ministro per i beni e le attivita' culturali puo' conferire ulteriori incarichi, comunque in numero non superiore a sette, presso il Gabinetto del Ministero per i beni e le attivita' culturali, ai sensi dell'articolo 5 della legge 30 aprile 1985, n. 163. Ai consulenti nominati spetta, oltre al compenso, il rimborso delle spese nei limiti previsti per i casi di missione dei dipendenti del Ministero per i beni e le attivita' culturali. 3. La concessione di mutui, a valere sui fondi statali, alle imprese che operano nei settori della cinematografia, e' riferita esclusivamente ai film ammessi al Fondo di garanzia di cui all'articolo 16 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 marzo 1994, n. 153. In tutti gli altri casi, previsti dalla legge, ivi compresi quelli di cui all'articolo 31 -bis della legge 4 novembre 1965, n. 1213, sono erogati esclusivamente contributi in conto interessi, sui mutui contratti con istituti bancari. A tal fine, con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, sono definite le condizioni, la misura e le modalita' di erogazione dei contributi. 4. All'articolo 4 del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "4 -bis. Per i procedimenti di autorizzazione, relativi a complessi cinematografici superiori a milletrecento posti, avviati in data anteriore a quella di entrata in vigore del presente decreto, e non ancora conclusi, si applicano le disposizioni vigenti al momento di avvio del procedimento.".
Note all'art. 11: - Per il testo dell'art. 1, commi 59 e 60 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, vedansi note all'art. 5 e all'art. 10. - Per il testo dell'art. 48 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, vedansi note all'art. 4. - Il testo dell'art. 2, secondo comma, della legge 30 aprile 1985, n. 163, recante norme in tema di "Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo", e' il seguente: "2. La residua quota del Fondo e' riservata per far fronte agli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 4 e 5 della presente legge, nonche' per provvedere ad eventuali interventi integrativi in base alle esigenze dei singoli settori". - Per il testo dell'art. 26 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, recante norme in tema di "Interventi urgenti in favore del cinema", convertito, con modificazioni, dalla legge 1 marzo 1994, n. 153, vedansi note all'art. 12. - Il testo dell'art. 5 della legge 30 aprile 1985, n. 163, recante norme in tema di "Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo", e' il seguente: "Art. 5 (Osservatorio dello spettacolo). - E' istituito, nell'ambito dell'ufficio studi e programmazione del Ministero del turismo e dello spettacolo, l'osservatorio dello spettacolo con i compiti di: a) raccogliere ed aggiornare tutti i dati e le notizie relativi all'andamento dello spettacolo, nelle sue diverse forme, in Italia e all'estero; b) acquisire tutti gli elementi di conoscenza sulla spesa annua complessiva in Italia, ivi compresa quella delle regioni e degli enti locali, e all'estero, destinata al sostegno e alla incentivazione dello spettacolo; c) elaborare documenti di raccolta e analisi di tali dati e notizie, che consentano di individuare le linee di tendenza dello spettacolo nel suo complesso e dei singoli settori di esso sui mercati nazionali ed internazionali. A questi fini, per esigenze particolari, il Ministro del turismo e dello spettacolo puo' avvalersi, con appositi incarichi e convenzioni, che non possono superare il numero complessivo di dieci in ciascun anno, della collaborazione di esperti e di enti pubblici e privati. Le spese per la dotazione di mezzi e di strumenti necessari allo svolgimento dei compiti dell'osservatorio dello spettacolo, nonche' per le collaborazioni di cui al comma precedente, fanno carico al Fondo di cui all'art. 1 della presente legge". - Per il testo dell'art. 16 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, vedansi note all'art. 6. - Il testo dell'art. 31-bis della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e' il seguente: "Art. 31-bis (Interventi a favore della distribuzione e dell'esportazione). - 1. A favore delle imprese nazionali titolari dei diritti di distribuzione cinematografica in Italia e di sfruttamento economico all'estero, nonche' al favore di soggetti pubblici e privati riuniti in consorzi di imprese di distribuzione e di esportazione di opere filmiche, sono concessi, per i film di cui agli articoli 4, 18 e 19, alternativamente mutui a tasso agevolato o contributi sugli interessi con gli stessi tassi e modalita' previsti per la produzione di film di cui ai commi 4 e 5 e dell'art. 4. I mutui o i contributi sono concessi sugli effettivi costi di distribuzione e di esportazione come previsto al comma 2. L'erogazione dei mutui e dei contributi di cui al presente comma ha luogo solo dopo l'accertata ultimazione del film stesso. Nel caso di film prodotti in un Paese della Comunita' europea diverso dall'Italia l'accertamento riguarda il film nella versione originale. 2. Ai fini della determinazione dei costi di distribuzione cinematografica in Italia e di esportazione delle opere filmiche nazionali, al netto delle spese generali, sono incluse le spese per la stampa di copie, per la promozione, il lancio, il sottotitolaggio e il corredo pubblicitario, per gli eventuali doppiaggi e sottotitolaggi dell'opera e per la concessione di minimi garantiti, con esclusione di ogni spesa compresa nel costo di produzione. 3. Le provvidenze di cui al comma 1 sono concesse con le stesse modalita' per sostenere l'attivita' di imprese di distribuzione, di circuiti di sale, ovvero iniziative di programmazione di sale, sia in Europa che in Paesi extraeuropei, sempre che nella attivita' di distribuzione e nella programmazione delle sale sia rispettata una quota annua di produzione cinematografica di interesse culturale nazionale non inferiore al 50 per cento delle giornate di programmazione". - Il testo vigente dell'art. 4 del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3 recante norme in tema di "Riordino degli organi collegiali operanti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento dello spettacolo -, a norma dell'art. 11, comma 1, lettera a), della legge 15 marzo 1997, n. 59", come modificato dalla presente legge, e' il seguente: "Art. 4 (Commissione apertura sale cinematografiche). - 1. L'articolo 52 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, come modificato dalla legge 1 giugno 1975, n. 287, e' sostituito dal seguente: ''Art. 52 (Commissione apertura sale cinematografiche). - 1. L'autorizzazione di cui all'art. 31 e' rilasciata sentito il parere di una commissione, nominata dall'autorita' di Governo competente in materia di spettacolo, cosi' composta: a) il capo del Dipartimento dello spettacolo, o dirigente del medesimo Dipartimento da lui delegato, con funzioni di presidente; b) due rappresentanti degli esercenti di sale cinematografiche; c) un rappresentante dei noleggiatori di film; d) un rappresentante dei produttori di film. 2. I componenti di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1 sono nominati su designazione delle organizzazioni nazionali di categorie maggiormente rappresentative.''. 2. L'accertamento dei requisiti tecnici, di idoneita', di sicurezza e di igiene per il rilascio da parte delle autorita' competenti delle autorizzazioni alla apertura dei locali da destinare a sale per pubblici spettacolo, anche cinematografici o teatrali, e' esclusivamente affidata alle commissioni provinciali di vigilanza, di cui all'art. 141 del regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. Ai fini del rilascio dei provvedimenti autorizzatori comunque necessari all'apertura dei locali da destinare a spettacolo cinematografici o teatrali, il prefetto convoca una conferenza di servizi con gli enti e le amministrazioni interessati, ai sensi dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dall'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127. Le commissioni provinciali di vigilanza, anche avvalendosi dell'ausilio di personale tecnico di altre amministrazioni pubbliche, sono altresi' competenti all'accertamento degli aspetti tecnici di sicurezza e di igiene, al fine della iscrizione nell'elenco di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337. 3. All'art. 31 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, sono apportate le seguenti modifiche. a) al comma 1, dopo le parole: ''Autorita' competente in materia di spettacolo'' sono inserite le seguenti: '', nei soli casi in cui il numero complessivo dei posti sia o divenga superiore a milletrecento.'': e sono aggiunte, in fine, le parole: '', qualora il numero dei posti sia superiore a milletrecento.''; b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: ''2. Con regolamento adottato dall'autorita' competente in materia di spettacolo, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti i criteri per il rilascio delle autorizzazioni nei casi previsti dal comma 1.''; c) al comma 4, le parole: ''L'autorizzazione per l'attivita''' sono sostituite dalle seguenti: ''L'esercizio legittimo dell'attivita'''. 4. Il regio decreto-legge 10 settembre 1936, n. 1946, convertito dalla legge 18 gennaio 1937, n. 193, e' abrogato. 4-bis. Per i procedimenti di autorizzazione, relativi a complessi cinematografici superiori a milletrecento posti, avviati in data anteriore a quella di entrata in vigore del presente decreto e non ancora conclusi, si applicano le disposizioni vigenti al momento di avvio di procedimento".