Art. 11.
                         Disposizioni finali
  1.  Per  far  fronte  alle  esigenze  connesse allo svolgimento dei
compiti  delle  commissioni  di cui all'articolo 1, commi 59 e 60 del
decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  23  dicembre  1996,  n. 650, e della commissione di cui
all'articolo 48 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, il Ministro per
i  beni  e le attivita' culturali puo', con proprio decreto, disporre
la  utilizzazione  della  quota del Fondo unico per lo spettacolo, di
cui  all'articolo  2,  secondo  comma, della legge 30 aprile 1985, n.
163.  Resta  inoltre fermo quanto previsto dall'articolo 26, comma 9,
del   decreto-legge   14   gennaio   1994,  n.  26,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 1 marzo 1994, n. 153.
  2.   Al  fine  della  piena  integrazione  del  Dipartimento  dello
spettacolo  presso il Ministero per i beni e le attivita' culturali e
per consentire il migliore funzionamento di quest'ultimo, il Ministro
per  i  beni  e  le  attivita'  culturali  puo'  conferire  ulteriori
incarichi,  comunque  in  numero  non  superiore  a  sette, presso il
Gabinetto del Ministero per i beni e le attivita' culturali, ai sensi
dell'articolo  5  della  legge  30 aprile 1985, n. 163. Ai consulenti
nominati  spetta,  oltre  al  compenso,  il  rimborso delle spese nei
limiti  previsti  per i casi di missione dei dipendenti del Ministero
per i beni e le attivita' culturali.
  3.  La  concessione  di  mutui,  a  valere  sui fondi statali, alle
imprese  che  operano  nei  settori della cinematografia, e' riferita
esclusivamente   ai   film  ammessi  al  Fondo  di  garanzia  di  cui
all'articolo 16 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  1 marzo 1994, n. 153. In tutti gli
altri  casi,  previsti  dalla  legge,  ivi  compresi  quelli  di  cui
all'articolo  31  -bis  della  legge  4  novembre 1965, n. 1213, sono
erogati  esclusivamente  contributi  in  conto  interessi,  sui mutui
contratti  con istituti bancari. A tal fine, con decreto del Ministro
per  i beni e le attivita' culturali, sono definite le condizioni, la
misura e le modalita' di erogazione dei contributi.
  4.  All'articolo 4 del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, e'
aggiunto, in fine, il seguente comma:
  "4 -bis. Per i procedimenti di autorizzazione, relativi a complessi
cinematografici  superiori  a  milletrecento  posti,  avviati in data
anteriore  a  quella di entrata in vigore del presente decreto, e non
ancora  conclusi,  si applicano le disposizioni vigenti al momento di
avvio del procedimento.".
 
           Note all'art. 11:
            -  Per    il  testo    dell'art. 1,   commi 59 e   60 del
          decreto-legge 23 ottobre 1996, n.    545,  convertito,  con
          modificazioni,    dalla  legge  23  dicembre  1996, n. 650,
          vedansi note all'art. 5 e all'art. 10.
            - Per il   testo dell'art. 48 della  legge  4    novembre
          1965, n. 1213, vedansi note all'art. 4.
            -  Il  testo  dell'art. 2, secondo  comma, della legge 30
          aprile 1985, n. 163, recante    norme  in  tema  di  "Nuova
          disciplina  degli  interventi  dello  Stato  a favore dello
          spettacolo", e' il seguente:
            "2.  La    residua quota del  Fondo e'  riservata per far
          fronte  agli  oneri   derivanti   dall'applicazione   degli
          articoli 4 e 5 della presente legge, nonche' per provvedere
          ad  eventuali  interventi integrativi in base alle esigenze
          dei singoli settori".
            - Per  il    testo  dell'art.  26  del  decreto-legge  14
          gennaio  1994,  n.    26,    recante norme   in   tema   di
          "Interventi  urgenti  in favore   del cinema",  convertito,
          con  modificazioni,  dalla    legge 1 marzo 1994, n.   153,
          vedansi note all'art. 12.
            - Il testo dell'art. 5 della   legge 30 aprile  1985,  n.
          163,  recante  norme in   tema di   "Nuova disciplina degli
          interventi dello  Stato a favore dello spettacolo",  e'  il
          seguente:
            "Art.     5  (Osservatorio    dello  spettacolo).   -  E'
          istituito,   nell'ambito      dell'ufficio   studi        e
          programmazione    del  Ministero    del  turismo    e dello
          spettacolo, l'osservatorio  dello spettacolo  con i compiti
          di:
            a) raccogliere   ed aggiornare    tutti  i  dati    e  le
          notizie  relativi all'andamento dello spettacolo, nelle sue
          diverse forme, in Italia e all'estero;
            b) acquisire  tutti gli   elementi di   conoscenza  sulla
          spesa  annua  complessiva  in  Italia,  ivi compresa quella
          delle  regioni  e  degli  enti  locali,     e   all'estero,
          destinata  al    sostegno  e    alla  incentivazione  dello
          spettacolo;
            c)  elaborare  documenti di   raccolta   e   analisi   di
          tali   dati   e notizie, che  consentano di  individuare le
          linee di  tendenza dello spettacolo  nel suo  complesso   e
          dei  singoli   settori   di esso   sui mercati nazionali ed
          internazionali.
            A questi fini, per esigenze  particolari, il Ministro del
          turismo e dello    spettacolo   puo'     avvalersi,     con
          appositi    incarichi      e  convenzioni,  che non possono
          superare  il numero complessivo di dieci in  ciascun  anno,
          della  collaborazione  di  esperti  e  di  enti  pubblici e
          privati.
            Le spese   per la dotazione di    mezzi  e  di  strumenti
          necessari  allo  svolgimento dei  compiti dell'osservatorio
          dello  spettacolo, nonche' per le  collaborazioni di    cui
          al  comma    precedente,  fanno    carico  al  Fondo di cui
          all'art. 1 della presente legge".
            - Per  il    testo  dell'art.  16  del  decreto-legge  14
          gennaio 1994, n.  26, vedansi note all'art. 6.
            -  Il  testo    dell'art.  31-bis  della legge 4 novembre
          1965, n. 1213, e' il seguente:
            "Art.    31-bis   (Interventi     a     favore      della
          distribuzione   e dell'esportazione). -  1. A  favore delle
          imprese      nazionali   titolari  dei     diritti       di
          distribuzione   cinematografica   in      Italia    e    di
          sfruttamento  economico all'estero,  nonche'  al  favore di
          soggetti pubblici e privati riuniti in  consorzi di imprese
          di distribuzione e di esportazione di  opere filmiche, sono
          concessi,  per  i    film  di cui agli articoli 4, 18 e 19,
          alternativamente mutui a tasso agevolato o contributi sugli
          interessi con gli  stessi tassi e modalita' previsti per la
          produzione di film  di cui ai  commi 4 e  5 e dell'art.  4.
          I  mutui    o    i   contributi   sono     concessi   sugli
          effettivi  costi  di distribuzione   e  di     esportazione
          come    previsto  al   comma  2.  L'erogazione dei mutui  e
          dei contributi di cui al  presente comma ha luogo solo dopo
          l'accertata ultimazione  del film stesso. Nel caso di  film
          prodotti  in  un  Paese  della  Comunita'  europea  diverso
          dall'Italia l'accertamento riguarda il film nella  versione
          originale.
            2.    Ai   fini   della    determinazione  dei  costi  di
          distribuzione  cinematografica     in  Italia     e      di
          esportazione    delle  opere   filmiche nazionali, al netto
          delle spese generali, sono incluse  le spese per la  stampa
          di copie, per  la promozione, il lancio, il sottotitolaggio
          e     il   corredo    pubblicitario,  per    gli  eventuali
          doppiaggi    e  sottotitolaggi  dell'opera     e   per   la
          concessione    di  minimi garantiti, con esclusione di ogni
          spesa compresa nel costo di produzione.
            3. Le  provvidenze di cui  al comma 1  sono concesse  con
          le  stesse  modalita' per  sostenere l'attivita' di imprese
          di distribuzione, di circuiti di sale, ovvero iniziative di
          programmazione di sale, sia  in  Europa    che  in    Paesi
          extraeuropei,   sempre      che     nella  attivita'     di
          distribuzione e   nella  programmazione    delle  sale  sia
          rispettata una quota  annua di  produzione  cinematografica
          di  interesse  culturale nazionale  non   inferiore  al  50
          per  cento  delle   giornate  di programmazione".
            - Il  testo vigente dell'art.  4 del decreto  legislativo
          8  gennaio  1998,  n.  3 recante norme in tema di "Riordino
          degli organi collegiali operanti  presso    la   Presidenza
          del    Consiglio   dei    Ministri   - Dipartimento   dello
          spettacolo  -,  a norma  dell'art.  11, comma   1,  lettera
          a),  della  legge  15 marzo   1997, n. 59", come modificato
          dalla presente legge, e' il seguente:
            "Art.      4         (Commissione      apertura      sale
          cinematografiche).     -   1.  L'articolo 52 della  legge 4
          novembre 1965, n.   1213, come  modificato  dalla  legge  1
          giugno 1975, n. 287, e' sostituito dal seguente:
            ''Art.       52      (Commissione      apertura      sale
          cinematografiche).    -    1.    L'autorizzazione  di   cui
          all'art.  31  e'  rilasciata    sentito  il  parere  di una
          commissione, nominata  dall'autorita' di Governo competente
          in materia di spettacolo, cosi' composta:
            a)  il capo   del   Dipartimento dello   spettacolo,    o
          dirigente    del medesimo Dipartimento da lui delegato, con
          funzioni di presidente;
            b)   due   rappresentanti   degli   esercenti   di   sale
          cinematografiche;
            c) un rappresentante dei noleggiatori di film;
            d) un rappresentante dei produttori di film.
            2.  I  componenti    di cui alle lettere  b), c) e d) del
          comma 1 sono nominati su designazione delle  organizzazioni
          nazionali di categorie maggiormente rappresentative.''.
            2. L'accertamento dei requisiti tecnici, di idoneita', di
          sicurezza e di  igiene  per  il  rilascio  da  parte  delle
          autorita'  competenti  delle autorizzazioni   alla apertura
          dei    locali  da    destinare    a  sale    per   pubblici
          spettacolo,    anche   cinematografici   o   teatrali,   e'
          esclusivamente affidata  alle  commissioni  provinciali  di
          vigilanza,   di  cui  all'art.  141  del  regolamento    di
          esecuzione  del  testo  unico  delle  leggi  di    pubblica
          sicurezza,  approvato con  regio decreto  6 maggio 1940, n.
          635. Ai fini  del rilascio dei  provvedimenti autorizzatori
          comunque  necessari all'apertura dei  locali da destinare a
          spettacolo  cinematografici    o  teatrali,    il  prefetto
          convoca  una    conferenza di servizi   con gli  enti  e le
          amministrazioni  interessati, ai  sensi dell'art.  14 della
          legge 7  agosto  1990, n.  241, come  modificato  dall'art.
          17  della  legge 15  maggio  1997, n.  127. Le  commissioni
          provinciali di vigilanza, anche avvalendosi dell'ausilio di
          personale tecnico di altre amministrazioni  pubbliche, sono
          altresi' competenti all'accertamento degli aspetti  tecnici
          di sicurezza e   di  igiene,  al  fine  della    iscrizione
          nell'elenco  di  cui all'art. 4 della  legge 18 marzo 1968,
          n. 337.
            3. All'art. 31 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, sono
          apportate le seguenti modifiche.
            a) al comma 1, dopo le parole: ''Autorita' competente  in
          materia di spettacolo'' sono inserite  le seguenti: '', nei
          soli  casi   in cui il numero    complessivo    dei   posti
          sia  o   divenga   superiore    a milletrecento.'': e  sono
          aggiunte,  in  fine,  le  parole: '', qualora il numero dei
          posti sia superiore a milletrecento.'';
            b)  il comma  2 e'  sostituito dal  seguente: ''2.    Con
          regolamento  adottato  dall'autorita' competente in materia
          di spettacolo, ai sensi dell'art.   17,  comma    3,  della
          legge  23   agosto 1988,  n. 400,  sono definiti  i criteri
          per il  rilascio delle  autorizzazioni nei   casi  previsti
          dal comma 1.'';
            c)   al   comma  4,  le  parole:  ''L'autorizzazione  per
          l'attivita''' sono sostituite dalle seguenti: ''L'esercizio
          legittimo dell'attivita'''.
            4. Il  regio decreto-legge 10  settembre 1936, n.   1946,
          convertito   dalla  legge  18  gennaio  1937,  n.  193,  e'
          abrogato.
            4-bis. Per  i procedimenti di autorizzazione,  relativi a
          complessi  cinematografici    superiori  a    milletrecento
          posti,   avviati in  data anteriore a  quella di entrata in
          vigore del presente decreto   e  non  ancora  conclusi,  si
          applicano  le  disposizioni vigenti  al momento di avvio di
          procedimento".