Art. 12. Abrogazioni 1. Sono abrogati: a) la legge 4 aprile 1940, n. 406, recante: "Classificazione delle sale cinematografiche"; b) il decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 534, recante: "Provvidenze a favore della cinematografia a passo ridotto"; c) la legge 14 febbraio 1963, n. 76, recante: "Modifiche alle norme concernenti provvidenze a favore della cinematografia"; d) la legge 11 agosto 1964, n. 642, recante: "Norme concernenti le provvidenze in favore della cinematografia"; e) gli articoli 3, 10, 11, undicesimo comma, 13, commi dal primo al quinto, 20, 22, 27, commi dall'ottavo al quattordicesimo, 28, commi quarto, quinto e sesto, 42, 45, primo comma, lettere da f) ad o), t) e z), e 54 della legge 4 novembre 1965, n. 1213; f) la legge 30 novembre 1973, n. 818, recante: "Disposizioni per la nomina dei componenti del1e commissioni e dei comitati operanti nel settore dello spettacolo"; g) la legge 23 luglio 1980, n. 379, recante: "Integrazione alle disposizioni dell'articolo 28 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, concernente finanziamenti a film ispirati a finalita' artistiche e culturali"; h) la legge 29 dicembre 1988, n. 555, recante: "Disposizioni in materia di interventi finanziari per i settori dello spettacolo"; i) gli articoli 16, comma 2, 17, comma 5, e 26, commi 3 e 7, del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 marzo 1994, n. 153. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 21 dicembre 1998 SCALFARO D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri Melandri, Ministro per i beni e le attivita' culturali Ciampi, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Piazza, Ministro per la funzione pubblica Visto, il Guardasigilli: Diliberto
Note all'art. 12: - Il testo vigente dell'art. 11 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, come modificato dalla presente legge, e' il seguente: "Art. 11 (Premi di qualita' ai cortometraggi). - I cortometraggi, per i quali sia stata presentata in ciascun trimestre domanda di nazionalita' corredata, a pena di inammissibilita', dalla documentazione di cui al quarto comma dell'art. 10, unitamente alla copia campione del film, concorrono all'assegnazione dei premi di qualita'. I cortometraggi prescelti dalla commissione, che non ottengono il riconoscimento della nazionalita' di cui agli articoli 10 e 19 della presente legge, sono esclusi dalla graduatoria di merito. Ai cortometraggi inclusi nella graduatoria sono assegnati premi in numero ed importo annualmente stabiliti con decreto dell'autorita' di Governo competente in materia di spettacolo. Tali premi sono attribuiti nella misura del 90 per cento al produttore, dell'8 per cento al regista e del 2 per cento al direttore della fotografia, che siano cittadini italiani e siano iscritti con la rispettiva qualifica al pubblico registro cinematografico. L'ammontare dei premi suddetti viene ridotto del dieci per cento nel caso che il cortometraggio premiato sia stato girato in bianco e nero e viene, invece, aumentato del dieci per cento nel caso che il cortometraggio sia di animazione. I premi eventualmente non assegnati in ciascun trimestre vanno ad aumentare il numero dei premi d'assegnare nel trimestre successivo purche' nell'ambito dello stesso esercizio finanziario. I premi di qualita' sono assegnati, entro il trimestre successivo, con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo su conforme parere della commissione di cui all'art. 49, ai cortometraggi in concorso che siano di livello particolarmente elevato dal punto di vista tecnico, artistico e culturale. La commissione redige motivata graduatoria di merito di tutti i film in concorso. Il pagamento dei premi e' subordinato all'accertamento da parte della S.I.A.E. che il film sia stato proiettato in almeno 500 sale cinematografiche. La disposizione di cui al comma precedente non si applica qualora la distribuzione del cortometraggio sia garantita per un periodo di tre anni dalla prima proiezione al pubblico dall'Ente autonomo di gestione per il cinema che, a tal fine, si avvarra' dell'Istituto Luce. Il Ministero del turismo e dello spettacolo provvedera' ad organizzare una pubblica proiezione di tutti i cortometraggi in concorso". - Il testo vigente dell'art. 13 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, come modificato dalla presente legge, e' il seguente: "Art. 13 (Programmazione obbligatoria). - Agli esercenti di sale cinematografiche che proiettino, oltre ai lungometraggi, almeno un cortometraggio di quelli indicati nel presente articolo e' concesso un abbuono del 3 per cento dei diritti erariali introitati a norma di legge. Tale abbuono e' concesso per un periodo di tre anni dalla data, accertata dalla S.I.A.E., della prima proiezione in pubblico del cortometraggio stesso. Per i cortometraggi ammessi alla programmazione obbligatoria in base alle precedenti leggi la concessione dell'abbuono e' limitata alle programmazioni effettuate entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Qualora lo spettacolo cinematografico sia composto esclusivamente di cortometraggi nazionali, di cui al comma precedente, o esteri, di cui all'art. 18 e' concesso all'esercente un abbuono del 50 per cento di diritti erariali introitati a norma di legge". - Il testo vigente dell'art. 27 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, come modificato dalla presente legge, e' il seguente: "Art. 27 (Sezione autonoma della Banca nazionale del lavoro - Comitato per il credito). - E' costituito presso la sezione autonoma per il credito cinematografico della Banca nazionale del lavoro un fondo speciale per la corresponsione, per una durata non superiore a due anni, di contributi sugli interessi sui mutui concessi, per il finanziamento della produzione cinematografica nazionale dalla predetta sezione sul suo fondo ordinario o da altre banche, enti o societa' finanziarie legalmente costituite. Sul fondo di cui al precedente comma, per un ammontare complessivo non superiore al 15 per cento delle disponibilita' annue del fondo medesimo, possono essere corrisposti anche contributi per una durata non superiore a cinque anni sugli interessi sui mutui concessi per il finanziamento dei lavori concernenti la trasformazione, l'ampliamento e l'ammodernamento di sale cinematografiche in attivita' da almeno dieci anni e appartenenti alle categorie del medio e piccolo esercizio, o per la costruzione di sale cinematografiche situate in comuni dove non esistano esercizi cinematografici. I contributi di cui al precedente comma saranno corrisposti su mutui che non superino per ciascuna sala cinematografica la somma di 50 milioni di lire o comunque sulla parte di tali mutui non eccedente la cifra indicata. Il fondo di cui al primo comma e' alimentato con il versamento da parte dello Stato di una somma annuale di L. 700.000.000 per ogni esercizio finanziario a partire dall'esercizio 1965. L'assegnazione dei contributi sugli interessi avra' inizio dal 1 gennaio 1965 con l'aliquota del 3 per cento. Sono escluse dal contributo le operazioni effettuate dalla Sezione autonoma per il credito cinematografico dalla Banca nazionale del lavoro con il fondo di cui all'art. 3 della legge 6 luglio 1949, n. 448, modificato dall'art. 32 della legge 31 luglio 1956, n. 897. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro del turismo e spettacolo, d'intesa con il Ministro del tesoro, provvedera' all'emanazione di un regolamento che stabilisca le modalita' di gestione del fondo di cui al primo comma e le norme che disciplinano la richiesta, l'assegnazione e l'erogazione dei contributi, l'investimento temporaneo delle eventuali disponibilita' del fondo medesimo, nonche' la destinazione delle somme non utilizzate e dei relativi interessi". - Per il testo dell'art. 28 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, vedansi note all'art. 5. - Per il testo dell'art. 45 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, vedansi note all'art. 5. - Per il testo dell'art. 16 del decreto-legge 14 gennaio 1996, n. 26, vedansi note all'art. 6. - Il testo vigente dell'art. 17 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: "Art. 17 (Norme generali sui mutui). - 1. La concessione dei mutui alle imprese cinematografiche, a valere sui fondi statali, e' deliberata, previa valutazione tecnicoeconomica, dalla societa' concessionaria, ovvero dagli enti creditizi di cui all'art. 7, a favore dei progetti che abbiano riportato il parere favorevole del Comitato per il credito cinematografico. 1-bis. L'ammontare minimo del capitale versato dalle imprese cinematografiche che richiedono la concessione di mutui e' determinato, per le societa' per azioni e per le societa' in accomandita per azioni in misura pari all'ammontare minimo richiesto dalle disposizioni del codice civile per il capitale delle predette societa'; per le societa' a responsabilita' limitate, nella somma non inferiore a quaranta milioni di lire. Per le societa' in nome collettivo, per le societa' in accomandita semplice e le societa' cooperative il capitale deve essere di ammontare non inferiore al capitale sociale minimo richiesto dal presente decreto-legge per le societa' a responsabilita' limitata e dello stesso importo deve essere il patrimonio aziendale dell'imprenditore individuale. Per le domande di mutuo di cui al comma 1, gia' presentate alla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'ammontare del capitale o del patrimonio e' ininfluente. Ai fini dell'applicazione del comma 1, e' ininfluente l'eventuale inizio della lavorazione del film ovvero la sua intervenuta ultimazione o proiezione nelle sale, purche' successivi alla data di presentazione della domanda finalizzata ad ottenere il parere del Comitato per il credito cinematografico. 2. Il tasso di interesse applicato dalla societa' concessionaria, ovvero dagli enti creditizi di cui all'art. 7, sulle operazioni di mutuo per la produzione, la distribuzione cinematografica in Italia e l'esportazione di opere filmiche nazionali e' pari, per i film di produzione nazionale, al 40 per cento del tasso di riferimento per il credito industriale in vigore al momento della stipula del contratto e, per i film assistiti dal fondo di garanzia, al 30 per cento del tasso medesimo. Sulle operazioni di mutuo a favore delle industrie tecniche e dell'esercizio il tasso di interesse e' pari al 40 per cento del predetto tasso di riferimento ed e' pari al 30 per cento per gli investimenti ad elevato contenuto di innovazione tecnologica di cui all'art. 19, comma 2, e per gli investimenti nell'esercizio di cui all'art. 20, comma 3, lettere a), b), c) e d). 3. All'ammortamento dei mutui concessi per la produzione, distribuzione ed esportazione di film concorrono tutti i proventi del film in Italia ed all'estero di spettanza, rispettivamente, delle imprese di produzione, di distribuzione e di esportazione. 4. Per le opere assistite dal fondo di garanzia i proventi di spettanza dell'impresa produttrice vengono destinati proporzionalmente all'ammortamento del mutuo ed al recupero dell'investimento effettuato direttamente dalla impresa produttrice. La quota dei proventi destinata all'ammortamento del mutuo deve essere imputata in primo luogo a copertura della parte di mutuo non assistita dal fondo di garanzia. L'istituto mutuante resta titolare dei diritti di utilizzazione acquisiti nelle percentuali di assegnazione del mutuo e dei relativi proventi fino a totale rimborso del mutuo. Sugli ulteriori proventi una quota pari al 7 per cento e' destinata a favore degli autori italiani 5. (Abrogato). 6. Per i mutui assistiti dal fondo di garanzia, il recupero di quanto ancora dovuto, dopo la scadenza, fino all'estinzione, comunque, del residuo debito non assistito dal fondo di garanzia, avviene con le modalita' concordate tra le parti sulla base di una relazione del produttore relativa alle cause del mancato ammortamento e secondo criteri e principi generali stabiliti con decreto dell'autorita' competente in materia di spettacolo, sentito il comitato per il credito cinematografico. 7. I costi degli investimenti ammessi a fruire del mutuo o dei contributi di cui al presente decreto sono accertati dalla societa' di certificazione di bilancio legalmente riconosciute. 8. Con decreto dell'autorita' competente in materia di spettacolo, sentito il comitato per il credito cinematografico, sono fissati, ove non previsti, l'aliquota massima del mutuo in rapporto al costo del film, nonche' il tetto massimo di costo a tali fini ammissibile". - Il testo vigente dell'art. 26 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, come modificato dalla presente legge, e' il seguente: "Art. 26. - 1. Possono usufruire dei benefici previsti dal presente decreto i film la cui lavorazione risulti iniziata dopo l'entrata in vigore del decreto stesso. 2. I film ammessi ai benefici previsti dalla legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni, e dalla legge 14 agosto 1971, n. 819, e successive modificazioni, godono, anche dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, dei suddetti benefici secondo le modalita' vigenti prima dell'entrata in vigore del decreto stesso. 3. (Abrogato). 4. Nel termine indicato nel secondo comma dell'art. 4 della legge 30 aprile 1985, n. 163, l'autorita' competente in materia di spettacolo, sentito il Consiglio nazionale dello spettacolo, puo' con propri decreti modificare i criteri e le modalita' fissati nelle norme di attuazione in precedenza emanate, per adeguarli a esigenze manifestatesi nel corso del triennio e purche' le modifiche non contrastino con i principi del presente decreto. 5. L'autorita' competente in materia di spettacolo comunica al Parlamento, nella relazione di cui all'art. 6 della legge 30 aprile 1985, n. 163, le modifiche di cui al comma 4 e le esigenze che le hanno determinate. 6. Ai fini della sussistenza dei requisiti soggettivi per gli interventi finanziari in favore delle opere filmiche di cui all'art. 4 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, le imprese dei Paesi membri della Comunita' europea, che abbiano sede in Italia, ed i loro cittadini sono equiparati alle imprese ed ai cittadini italiani; ai fini dell'erogazione alle imprese dei benefici economici previsti dal presente decreto si applicano gli articoli 10, 10-bis e 10-quater della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni. 7. (Abrogato). 8. Il primo comma dell'art. 7 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e' sostituito dal seguente: ''A favore del produttore del film di cui all'art. 4, commi 4, 5 e 6 - con esclusione dei cortometraggi - e 8, e' concesso dall'autorita' competente in materia di spettacolo, su conforme parere della commissione di cui all'art. 46, un contributo pari al 13 per cento dell'introito lordo degli spettacoli nei quali il film sia stato proiettato per la durata di due anni dalla sua prima proiezione in pubblico secondo gli accertamenti della SIAE. Il contributo e' prioritariamente finalizzato all'ammortamento dei mutui contratti per la produzione dell'opera filmica, qualora i proventi della stessa non siano stati sufficienti ad ammortizzare i mutui, nonche' al reinvestimento, accertato da una societa' di certificazione, nella produzione di nuovi film di interesse culturale nazionale e film di produzione nazionale; in caso di mancato reinvestimento entro i due anni successivi alla data di erogazione del contributo, il beneficiario e' tenuto a restituire la parte di contributo destinata al reinvestimento maggiorata degli interessi legali. L'importo del contributo reinvestito non e' computato nel costo del film ai fini degli interventi creditizi previsti dalla presente legge.''. 9. Il compenso spettante ai componenti dei comitati e delle commissioni e' determinato ogni tre anni dall'autorita' competente in materia di spettacolo, di concerto con il Ministro del tesoro".