Art. 12.
                             Abrogazioni
  1. Sono abrogati:
  a)  la legge 4 aprile 1940, n. 406, recante: "Classificazione delle
sale cinematografiche";
  b)   il  decreto  legislativo  3  maggio  1948,  n.  534,  recante:
"Provvidenze a favore della cinematografia a passo ridotto";
  c) la legge 14 febbraio 1963, n. 76, recante: "Modifiche alle norme
concernenti provvidenze a favore della cinematografia";
  d)  la legge 11 agosto 1964, n. 642, recante: "Norme concernenti le
provvidenze in favore della cinematografia";
  e) gli articoli 3, 10, 11, undicesimo comma, 13, commi dal primo al
quinto,  20,  22, 27, commi dall'ottavo al quattordicesimo, 28, commi
quarto,  quinto e sesto, 42, 45, primo comma, lettere da f) ad o), t)
e z), e 54 della legge 4 novembre 1965, n. 1213;
  f) la legge 30 novembre 1973, n. 818, recante: "Disposizioni per la
nomina  dei  componenti del1e commissioni e dei comitati operanti nel
settore dello spettacolo";
  g)  la  legge  23  luglio 1980, n. 379, recante: "Integrazione alle
disposizioni  dell'articolo  28 della legge 4 novembre 1965, n. 1213,
concernente  finanziamenti  a  film ispirati a finalita' artistiche e
culturali";
  h)  la  legge  29  dicembre 1988, n. 555, recante: "Disposizioni in
materia di interventi finanziari per i settori dello spettacolo";
  i)  gli  articoli  16, comma 2, 17, comma 5, e 26, commi 3 e 7, del
decreto-legge  14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni,
dalla legge 1 marzo 1994, n. 153.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Dato a Roma, addi' 21 dicembre 1998
                              SCALFARO
                                   D'Alema,  Presidente del Consiglio
                                  dei Ministri
                                   Melandri, Ministro per i beni e le
                                  attivita' culturali
                                   Ciampi,  Ministro  del tesoro, del
                                  bilancio   e  della  programmazione
                                  economica
                                   Piazza,  Ministro  per la funzione
                                  pubblica
 Visto, il Guardasigilli: Diliberto
 
           Note all'art. 12:
            - Il  testo vigente dell'art.  11 della  legge 4 novembre
          1965, n.  1213, come modificato dalla presente legge, e' il
          seguente:
            "Art. 11 (Premi   di qualita' ai  cortometraggi).    -  I
          cortometraggi,  per    i  quali   sia stata   presentata in
          ciascun trimestre  domanda di nazionalita'   corredata,   a
          pena   di   inammissibilita',   dalla documentazione di cui
          al quarto  comma  dell'art.    10,  unitamente  alla  copia
          campione del  film, concorrono  all'assegnazione dei  premi
          di qualita'.
            I  cortometraggi    prescelti dalla commissione, che  non
          ottengono il riconoscimento della nazionalita' di cui  agli
          articoli 10 e 19 della presente legge, sono  esclusi  dalla
          graduatoria di merito.
            Ai   cortometraggi   inclusi  nella     graduatoria  sono
          assegnati premi in numero ed importo annualmente  stabiliti
          con decreto dell'autorita' di Governo competente in materia
          di spettacolo.
            Tali   premi  sono attribuiti  nella  misura  del  90 per
          cento  al produttore,  dell'8  per cento   al   regista   e
          del    2 per   cento   al direttore  della fotografia,  che
          siano cittadini   italiani e   siano iscritti     con    la
          rispettiva      qualifica      al    pubblico      registro
          cinematografico.
            L'ammontare dei  premi suddetti viene  ridotto del  dieci
          per  cento  nel  caso  che il cortometraggio premiato   sia
          stato girato in bianco e nero e viene,   invece,  aumentato
          del  dieci per cento  nel caso che il cortometraggio sia di
          animazione.
            I  premi  eventualmente     non  assegnati   in   ciascun
          trimestre  vanno  ad  aumentare  il    numero  dei    premi
          d'assegnare nel  trimestre successivo  purche'  nell'ambito
          dello stesso esercizio finanziario.
            I  premi  di qualita' sono  assegnati, entro il trimestre
          successivo, con decreto del  Ministro per il turismo  e  lo
          spettacolo  su  conforme parere   della commissione  di cui
          all'art. 49,  ai cortometraggi  in concorso che   siano  di
          livello    particolarmente  elevato  dal    punto  di vista
          tecnico, artistico e    culturale.  La  commissione  redige
          motivata graduatoria di merito di tutti i film in concorso.
            Il  pagamento dei  premi e'  subordinato all'accertamento
          da  parte della S.I.A.E.  che il film sia  stato proiettato
          in almeno  500 sale cinematografiche.
            La disposizione di   cui al  comma  precedente  non    si
          applica  qualora  la distribuzione del   cortometraggio sia
          garantita per    un  periodo  di  tre  anni    dalla  prima
          proiezione al  pubblico dall'Ente  autonomo di gestione per
          il  cinema    che, a tal   fine, si  avvarra' dell'Istituto
          Luce.
            Il   Ministero   del   turismo    e   dello    spettacolo
          provvedera'    ad organizzare  una  pubblica proiezione  di
          tutti  i cortometraggi  in concorso".
            - Il  testo vigente dell'art.  13 della  legge 4 novembre
          1965, n.  1213, come modificato dalla presente legge, e' il
          seguente:
            "Art.  13    (Programmazione  obbligatoria).     -   Agli
          esercenti   di sale cinematografiche che  proiettino, oltre
          ai lungometraggi,   almeno un  cortometraggio  di    quelli
          indicati  nel presente  articolo e' concesso un abbuono del
          3 per cento dei diritti  erariali  introitati  a  norma  di
          legge.  Tale   abbuono e'  concesso per  un periodo  di tre
          anni dalla data, accertata   dalla S.I.A.E.,   della  prima
          proiezione   in pubblico del  cortometraggio   stesso.  Per
          i      cortometraggi       ammessi     alla  programmazione
          obbligatoria    in  base   alle   precedenti    leggi    la
          concessione  dell'abbuono  e' limitata alle  programmazioni
          effettuate entro un anno dalla data di  entrata  in  vigore
          della presente legge.
            Qualora  lo    spettacolo  cinematografico sia   composto
          esclusivamente di cortometraggi nazionali, di cui  al comma
          precedente, o  esteri,  di  cui  all'art.  18  e'  concesso
          all'esercente  un  abbuono  del  50  per  cento  di diritti
          erariali introitati a norma di legge".
            - Il  testo vigente dell'art.  27 della  legge 4 novembre
          1965, n.  1213, come modificato dalla presente legge, e' il
          seguente:
            "Art.  27 (Sezione  autonoma  della Banca  nazionale  del
          lavoro  - Comitato per il credito). -  E' costituito presso
          la sezione autonoma per il   credito cinematografico  della
          Banca  nazionale  del    lavoro  un  fondo  speciale per la
          corresponsione,  per una durata non superiore a  due  anni,
          di  contributi sugli  interessi sui mutui concessi,  per il
          finanziamento    della       produzione     cinematografica
          nazionale   dalla predetta sezione  sul suo fondo ordinario
          o da altre banche,  enti o societa' finanziarie  legalmente
          costituite.
            Sul  fondo  di cui al  precedente comma, per un ammontare
          complessivo  non  superiore    al  15  per    cento   delle
          disponibilita'  annue    del fondo medesimo, possono essere
          corrisposti  anche contributi per una durata non  superiore
          a  cinque  anni  sugli  interessi sui mutui concessi per il
          finanziamento dei  lavori  concernenti  la  trasformazione,
          l'ampliamento e l'ammodernamento  di sale  cinematografiche
          in  attivita'  da almeno dieci  anni  e  appartenenti  alle
          categorie  del  medio   e   piccolo esercizio, o  per    la
          costruzione  di  sale    cinematografiche situate in comuni
          dove non esistano esercizi cinematografici.
            I   contributi di   cui al   precedente  comma    saranno
          corrisposti    su mutui che non superino per  ciascuna sala
          cinematografica la somma di 50 milioni di lire  o  comunque
          sulla parte di tali mutui non eccedente la cifra indicata.
            Il  fondo  di    cui al primo comma e' alimentato  con il
          versamento da parte dello  Stato di una  somma annuale   di
          L.  700.000.000    per ogni esercizio finanziario a partire
          dall'esercizio 1965.
            L'assegnazione dei   contributi sugli    interessi  avra'
          inizio  dal 1 gennaio 1965 con l'aliquota del 3 per cento.
            Sono  escluse  dal  contributo   le operazioni effettuate
          dalla Sezione autonoma   per il    credito  cinematografico
          dalla  Banca    nazionale  del lavoro con il fondo   di cui
          all'art. 3 della legge  6 luglio 1949, n.  448,  modificato
          dall'art. 32 della legge 31 luglio 1956, n. 897.
            Entro   novanta   giorni  dall'entrata  in  vigore  della
          presente legge il Ministro   del turismo   e    spettacolo,
          d'intesa    con    il  Ministro    del  tesoro, provvedera'
          all'emanazione  di  un  regolamento    che  stabilisca   le
          modalita'  di gestione   del fondo di cui al primo  comma e
          le  norme che   disciplinano la  richiesta,  l'assegnazione
          e l'erogazione  dei contributi,  l'investimento  temporaneo
          delle  eventuali  disponibilita'  del   fondo     medesimo,
          nonche'  la  destinazione   delle  somme  non utilizzate  e
          dei relativi interessi".
            -  Per  il    testo  dell'art. 28 della legge 4  novembre
          1965, n. 1213, vedansi note all'art. 5.
            - Per il   testo dell'art. 45 della  legge  4    novembre
          1965, n. 1213, vedansi note all'art. 5.
            -  Per  il    testo  dell'art.  16  del  decreto-legge 14
          gennaio 1996, n.  26, vedansi note all'art. 6.
            - Il testo vigente dell'art.   17  del  decreto-legge  14
          gennaio  1994, n. 26, come modificato dal presente decreto,
          e' il seguente:
            "Art. 17 (Norme generali sui mutui).  - 1. La concessione
          dei mutui alle  imprese  cinematografiche,  a  valere   sui
          fondi    statali,    e'  deliberata,   previa   valutazione
          tecnicoeconomica,  dalla  societa' concessionaria,   ovvero
          dagli    enti creditizi   di cui  all'art. 7,  a favore dei
          progetti che abbiano  riportato il parere   favorevole  del
          Comitato per il credito cinematografico.
            1-bis.    L'ammontare   minimo   del   capitale   versato
          dalle  imprese cinematografiche    che   richiedono      la
          concessione      di    mutui     e' determinato,   per   le
          societa'  per  azioni e  per  le  societa'  in  accomandita
          per  azioni in   misura pari all'ammontare minimo richiesto
          dalle disposizioni del   codice civile  per  il    capitale
          delle  predette societa'; per le societa' a responsabilita'
          limitate, nella somma non inferiore   a   quaranta  milioni
          di   lire.   Per  le societa'  in  nome collettivo, per  le
          societa'    in  accomandita    semplice  e    le   societa'
          cooperative  il    capitale deve   essere di  ammontare non
          inferiore  al  capitale  sociale    minimo  richiesto   dal
          presente  decreto-legge per le societa'  a  responsabilita'
          limitata    e    dello    stesso  importo    deve essere il
          patrimonio aziendale  dell'imprenditore individuale. Per le
          domande di  mutuo di  cui al   comma 1,  gia'    presentate
          alla    data  di  entrata    in   vigore   della   presente
          disposizione,  l'ammontare  del capitale o  del  patrimonio
          e'  ininfluente.  Ai fini dell'applicazione del comma 1, e'
          ininfluente  l'eventuale inizio della lavorazione del  film
          ovvero  la  sua intervenuta ultimazione o  proiezione nelle
          sale, purche'  successivi   alla  data   di   presentazione
          della    domanda finalizzata   ad  ottenere  il  parere del
          Comitato  per  il  credito cinematografico.
            2. Il   tasso di  interesse  applicato    dalla  societa'
          concessionaria,  ovvero  dagli    enti  creditizi  di   cui
          all'art. 7, sulle  operazioni di mutuo per  la  produzione,
          la distribuzione cinematografica in Italia e l'esportazione
          di    opere  filmiche   nazionali e' pari,   per i  film di
          produzione  nazionale,  al  40  per  cento  del  tasso   di
          riferimento   per  il  credito  industriale  in  vigore  al
          momento  della  stipula  del  contratto  e,  per  i    film
          assistiti  dal  fondo    di garanzia, al 30   per cento del
          tasso medesimo.  Sulle operazioni di  mutuo a favore  delle
          industrie tecniche e  dell'esercizio il tasso  di interesse
          e' pari al  40 per cento del  predetto tasso di riferimento
          ed  e'  pari  al    30  per  cento  per gli investimenti ad
          elevato  contenuto  di  innovazione  tecnologica   di   cui
          all'art. 19, comma 2, e per gli investimenti nell'esercizio
          di cui all'art. 20, comma 3, lettere a), b), c) e d).
            3.    All'ammortamento    dei  mutui   concessi  per   la
          produzione,   distribuzione   ed   esportazione   di   film
          concorrono  tutti  i  proventi  del  film    in Italia   ed
          all'estero  di spettanza,   rispettivamente, delle  imprese
          di produzione, di distribuzione e di esportazione.
            4.    Per le   opere assistite  dal fondo  di garanzia  i
          proventi  di spettanza      dell'impresa        produttrice
          vengono      destinati proporzionalmente   all'ammortamento
          del     mutuo     ed    al      recupero  dell'investimento
          effettuato  direttamente    dalla impresa produttrice.   La
          quota  dei proventi  destinata  all'ammortamento  del mutuo
          deve essere imputata in   primo  luogo  a  copertura  della
          parte    di  mutuo  non  assistita dal   fondo di garanzia.
          L'istituto   mutuante resta titolare dei    diritti      di
          utilizzazione      acquisiti    nelle      percentuali   di
          assegnazione del mutuo  e  dei  relativi  proventi  fino  a
          totale  rimborso  del  mutuo.  Sugli ulteriori proventi una
          quota pari al 7 per  cento  e'  destinata  a  favore  degli
          autori italiani
            5. (Abrogato).
            6.  Per   i mutui   assistiti dal  fondo di  garanzia, il
          recupero di quanto  ancora   dovuto,  dopo   la   scadenza,
          fino    all'estinzione, comunque, del   residuo debito  non
          assistito   dal  fondo    di  garanzia,  avviene  con    le
          modalita'  concordate  tra    le  parti sulla base   di una
          relazione del produttore relativa alle  cause  del  mancato
          ammortamento  e   secondo    criteri  e  principi  generali
          stabiliti   con   decreto dell'autorita'   competente    in
          materia    di    spettacolo,   sentito   il comitato per il
          credito cinematografico.
            7. I  costi degli  investimenti ammessi   a fruire    del
          mutuo    o  dei contributi di cui  al presente decreto sono
          accertati dalla  societa'  di  certificazione  di  bilancio
          legalmente riconosciute.
            8.  Con  decreto dell'autorita'  competente in materia di
          spettacolo,   sentito   il   comitato   per   il    credito
          cinematografico, sono fissati, ove non previsti, l'aliquota
          massima  del  mutuo in rapporto  al costo del film, nonche'
          il tetto massimo di costo a tali fini ammissibile".
            - Il testo vigente dell'art.   26  del  decreto-legge  14
          gennaio  1994, n. 26, come modificato dalla presente legge,
          e' il seguente:
            "Art. 26. - 1. Possono usufruire  dei  benefici  previsti
          dal  presente  decreto  i film la cui   lavorazione risulti
          iniziata dopo l'entrata in vigore del decreto stesso.
            2.  I  film  ammessi  ai  benefici previsti dalla legge 4
          novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni, e dalla
          legge  14  agosto  1971,  n.     819,     e      successive
          modificazioni,   godono,   anche  dopo la  data  di entrata
          in vigore  del  presente  decreto,  dei  suddetti  benefici
          secondo  le  modalita' vigenti prima dell'entrata in vigore
          del decreto stesso.
            3. (Abrogato).
            4. Nel termine  indicato nel secondo comma dell'art.    4
          della  legge  30   aprile   1985,   n.   163,   l'autorita'
          competente    in    materia    di  spettacolo,  sentito  il
          Consiglio  nazionale  dello  spettacolo,  puo'  con  propri
          decreti modificare   i criteri   e le    modalita'  fissati
          nelle  norme  di  attuazione    in  precedenza emanate, per
          adeguarli  a  esigenze  manifestatesi    nel  corso     del
          triennio  e   purche'   le modifiche  non contrastino con i
          principi del presente decreto.
            5.  L'autorita' competente  in   materia di    spettacolo
          comunica  al Parlamento, nella relazione  di cui all'art. 6
          della   legge 30 aprile 1985, n.  163, le modifiche di  cui
          al comma  4 e le esigenze  che le hanno determinate.
            6.    Ai  fini    della    sussistenza  dei     requisiti
          soggettivi  per   gli interventi finanziari in favore delle
          opere filmiche di cui all'art.  4 della legge   4  novembre
          1965,   n.  1213,  le    imprese  dei  Paesi  membri  della
          Comunita' europea,  che  abbiano  sede in   Italia,   ed  i
          loro   cittadini  sono  equiparati    alle  imprese  ed  ai
          cittadini italiani; ai fini  dell'erogazione  alle  imprese
          dei  benefici  economici  previsti dal presente decreto  si
          applicano   gli articoli   10, 10-bis   e  10-quater  della
          legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.
            7. (Abrogato).
            8.  Il  primo  comma  dell'art.  7 della legge 4 novembre
          1965, n. 1213, e' sostituito dal seguente:
            ''A favore del produttore del film di   cui  all'art.  4,
          commi 4, 5 e 6  -   con  esclusione   dei  cortometraggi  -
          e    8,      e'   concesso dall'autorita'   competente   in
          materia  di    spettacolo,    su    conforme  parere  della
          commissione  di  cui  all'art. 46, un contributo pari al 13
          per cento dell'introito lordo degli   spettacoli nei  quali
          il  film  sia  stato  proiettato  per la durata di due anni
          dalla  sua  prima  proiezione  in  pubblico    secondo  gli
          accertamenti    della       SIAE.   Il      contributo   e'
          prioritariamente  finalizzato  all'ammortamento  dei  mutui
          contratti  per  la produzione dell'opera filmica, qualora i
          proventi della stessa non siano  stati    sufficienti    ad
          ammortizzare    i     mutui,   nonche'   al reinvestimento,
          accertato   da una   societa'  di    certificazione,  nella
          produzione  di nuovi  film di interesse culturale nazionale
          e film  di  produzione  nazionale;  in    caso  di  mancato
          reinvestimento    entro i due anni  successivi   alla  data
          di   erogazione   del    contributo,   il  beneficiario  e'
          tenuto  a  restituire   la parte di contributo destinata al
          reinvestimento    maggiorata  degli     interessi   legali.
          L'importo del contributo reinvestito  non e' computato  nel
          costo del film  ai fini degli interventi creditizi previsti
          dalla presente legge.''.
            9.  Il  compenso  spettante  ai componenti  dei  comitati
          e      delle  commissioni  e'  determinato  ogni  tre  anni
          dall'autorita' competente  in  materia  di  spettacolo,  di
          concerto con il Ministro del tesoro".