Art. 2. Modifiche al decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19 1. Dopo il comma 1 dell'articolo 19 del decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19, sono aggiunti i seguenti: "1-bis. Per lo svolgimento delle attivita' istituzionali della societa' di cultura nei settori della musica, della danza e del teatro, di cui all'articolo 13, e' stanziato un contributo ordinario, con determinazione triennale, nell'ambito delle somme destinate, rispettivamente, alla musica, non riferita alle fondazioni liriche, alla danza ed al teatro di prosa, nel Fondo unico dello spettacolo. 1-ter. Il contributo, di misura non inferiore all'1 per cento di quanto previsto per ciascuno dei settori di cui al comma 1 -bis, e' assegnato, sentite le competenti commissioni consultive, con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, avente efficacia triennale, salvo revoca o modificazione; per l'assegnazione del contributo, la societa' di cultura presenta ogni tre anni, entro il 31 ottobre dell'anno antecedente il triennio di riferimento, un programma delle attivita' con relazione finanziaria ed evidenziazione delle risorse necessarie al perseguimento delle finalita' nei settori di attivita' indicati al comma 1 -bis. 1-quater. Per lo svolgimento delle attivita' istituzionali della societa' di cultura nel campo del cinema, ivi compresa la Mostra internazionale del cinema, e' stanziato un contributo ordinario, con determinazione triennale, nell'ambito del Fondo unico dello spettacolo destinato al cinema. Il contributo, di misura non inferiore al 4 per cento di tale fondo, e' assegnato, sentita la commissione consultiva per il cinema, con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, avente efficacia triennale, salvo revoca o modificazione.". 2. In sede di prima applicazione, i programmi di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19, sono presentati entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Note all'art. 2: - Il titolo del decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19, e' il seguente: "Trasformazione dell'ente pubblico - La Biennale di Venezia - in persona giuridica privata denominata ''Societa' di cultura La Biennale di Venezia'', a norma dell'art. 11, comma 1, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59". - Il testo vigente dell'art. 19 del decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19, come modificato dalla presente legge, e' il seguente: "Art. 19 (Disponibilita' finanziarie). - 1. La Societa' di cultura provvede ai suoi compiti con: a) i redditi del suo patrimonio, fermo restando quanto previsto dall'art. 6, comma 2; b) i contributi ordinari dello Stato stanziati ogni anno negli stati di previsione della spesa del Ministero per i beni culturali e ambientali e della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento dello spettacolo, fermo quanto previsto dall'art. 22; c) i contributi ordinari annuali della regione Veneto, della provincia e del comune di Venezia; d) eventuali contributi straordinari dello Stato, della regione Veneto, della provincia e del comune di Venezia; e) i proventi di gestione; f) eventuali contributi ed assegnazioni, anche a titolo di sponsorizzazione, di altri soggetti o enti pubblici o privati, italiani e stranieri; g) eventuali altre entrate, derivanti dall'esercizio di attivita' commerciali. 1-bis. Per lo svolgimento delle attivita' istituzionali della Societa' di cultura nei settori della musica, della danza e del teatro, di cui all'art. 13, e' stanziato un contributo ordinario, con determinazione triennale, nell'ambito delle somme destinate, rispettivamente, alla musica, non riferita alle fondazioni liriche, alla danza ed al teatro di prosa, nel Fondo unico dello spettacolo. 1-ter. Il contributo, di misura non inferiore all'1 per cento di quanto previsto per ciascuno dei settori di cui al comma 1-bis, e' assegnato, sentite le competenti Commissioni consultive, con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, avente efficacia triennale, salvo revoca o modificazione, per l'assegnazione del contributo, la Societa' di cultura presenta ogni tre anni, entro il 31 ottobre dell'anno antecedente il triennio di riferimento, un programma delle attivita' con relazione finanziaria ed evidenziazione delle risorse necessarie al perseguimento delle finalita' nei settori di attivita' indicati al comma 1-bis. 1-quater. Per lo svolgimento delle attivita' istituzionali della Societa' di cultura nel campo del cinema, ivi compresa la Mostra internazionale del cinema, e' stanziato un contributo ordinario, con determinazione triennale, nell'ambito del Fondo unico dello spettacolo destinato al cinema. Il contributo, di misura non inferiore al 4 per cento di tale fondo, e' assegnato, sentita la Commissione consultiva per il cinema, con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, avente efficacia triennale, salvo revoca o modificazione".