Art. 2.
       Modifiche al decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19
  1.  Dopo  il  comma  1  dell'articolo 19 del decreto legislativo 29
gennaio 1998, n. 19, sono aggiunti i seguenti:
  "1-bis.  Per  lo  svolgimento  delle  attivita' istituzionali della
societa'  di  cultura  nei  settori  della  musica, della danza e del
teatro, di cui all'articolo 13, e' stanziato un contributo ordinario,
con  determinazione  triennale,  nell'ambito  delle  somme destinate,
rispettivamente,  alla  musica, non riferita alle fondazioni liriche,
alla danza ed al teatro di prosa, nel Fondo unico dello spettacolo.
  1-ter.  Il  contributo,  di misura non inferiore all'1 per cento di
quanto  previsto  per ciascuno dei settori di cui al comma 1 -bis, e'
assegnato,  sentite le competenti commissioni consultive, con decreto
del  Ministro  per  i beni e le attivita' culturali, avente efficacia
triennale,  salvo  revoca  o  modificazione;  per  l'assegnazione del
contributo,  la  societa' di cultura presenta ogni tre anni, entro il
31  ottobre  dell'anno  antecedente  il  triennio  di riferimento, un
programma delle attivita' con relazione finanziaria ed evidenziazione
delle risorse necessarie al perseguimento delle finalita' nei settori
di attivita' indicati al comma 1 -bis.
  1-quater.  Per  lo  svolgimento delle attivita' istituzionali della
societa'  di  cultura  nel  campo  del cinema, ivi compresa la Mostra
internazionale  del cinema, e' stanziato un contributo ordinario, con
determinazione   triennale,   nell'ambito   del   Fondo  unico  dello
spettacolo   destinato  al  cinema.  Il  contributo,  di  misura  non
inferiore  al  4  per  cento  di tale fondo, e' assegnato, sentita la
commissione  consultiva per il cinema, con decreto del Ministro per i
beni  e  le  attivita'  culturali,  avente efficacia triennale, salvo
revoca o modificazione.".
  2.  In  sede di prima applicazione, i programmi di cui all'articolo
19  del  decreto  legislativo 29 gennaio 1998, n. 19, sono presentati
entro  centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto.
 
           Note all'art. 2:
            - Il titolo  del decreto legislativo 29 gennaio 1998,  n.
          19, e' il seguente: "Trasformazione dell'ente pubblico - La
          Biennale  di  Venezia  -  in    persona  giuridica  privata
          denominata  ''Societa'  di     cultura   La   Biennale   di
          Venezia'',  a    norma dell'art. 11,  comma 1,  lettera b),
          della legge 15 marzo 1997, n. 59".
            - Il testo vigente dell'art.  19 del decreto  legislativo
          29  gennaio  1998,  n.  19,  come modificato dalla presente
          legge, e' il seguente:
            "Art. 19 (Disponibilita' finanziarie). -  1. La  Societa'
          di cultura provvede ai suoi compiti con:
            a)  i    redditi  del    suo patrimonio,   fermo restando
          quanto previsto dall'art. 6, comma 2;
            b)  i contributi  ordinari dello  Stato stanziati    ogni
          anno   negli stati di previsione della spesa del  Ministero
          per i beni culturali e ambientali  e    della    Presidenza
          del    Consiglio    dei     Ministri   - Dipartimento dello
          spettacolo, fermo quanto previsto dall'art. 22;
            c)    i   contributi   ordinari   annuali della   regione
          Veneto,  della provincia e del comune di Venezia;
            d)   eventuali contributi   straordinari  dello    Stato,
          della    regione  Veneto,  della  provincia e del comune di
          Venezia;
            e) i proventi di gestione;
            f)  eventuali  contributi  ed   assegnazioni,   anche   a
          titolo    di sponsorizzazione,  di  altri  soggetti  o enti
          pubblici  o  privati, italiani e stranieri;
            g) eventuali  altre entrate, derivanti dall'esercizio  di
          attivita' commerciali.
            1-bis.    Per    lo     svolgimento  delle      attivita'
          istituzionali    della  Societa'   di cultura   nei settori
          della  musica, della  danza e  del teatro, di cui  all'art.
          13,    e'    stanziato   un   contributo   ordinario,   con
          determinazione   triennale,    nell'ambito  delle     somme
          destinate, rispettivamente, alla  musica, non riferita alle
          fondazioni  liriche,  alla danza ed al teatro di prosa, nel
          Fondo unico dello spettacolo.
            1-ter. Il  contributo, di misura  non inferiore all'1 per
          cento di quanto previsto  per ciascuno dei settori  di  cui
          al  comma    1-bis,  e'  assegnato,  sentite  le competenti
          Commissioni consultive, con decreto del  Ministro    per  i
          beni      e  le  attivita'  culturali,    avente  efficacia
          triennale,    salvo    revoca    o  modificazione,      per
          l'assegnazione    del  contributo, la Societa'   di cultura
          presenta ogni tre  anni, entro il 31   ottobre    dell'anno
          antecedente   il   triennio   di riferimento,  un programma
          delle attivita' con relazione finanziaria ed evidenziazione
          delle risorse necessarie al perseguimento  delle  finalita'
          nei settori di attivita' indicati al comma 1-bis.
            1-quater.   Per      lo  svolgimento     delle  attivita'
          istituzionali della Societa'  di cultura   nel campo    del
          cinema,  ivi compresa  la Mostra internazionale del cinema,
          e'    stanziato un contributo ordinario, con determinazione
          triennale,   nell'ambito    del    Fondo   unico      dello
          spettacolo   destinato   al  cinema.    Il  contributo,  di
          misura  non inferiore al  4 per  cento di  tale fondo,   e'
          assegnato,    sentita  la  Commissione  consultiva  per  il
          cinema,   con decreto  del  Ministro  per  i  beni    e  le
          attivita'    culturali, avente  efficacia triennale,  salvo
          revoca o modificazione".