Art. 4.
          Commissione per i lungometraggi, i cortometraggi
                        ed i film per ragazzi
  1.  All'articolo  48  della  legge  4  novembre 1965, n. 1213, come
modificato dall'articolo 3 del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n.
3, sono apportate le seguenti modifiche:
  a) al comma 1, dopo la lettera c), e' aggiunta la seguente:
  "c-bis)   sulla   ammissione   o  revoca  dei  benefici,  ai  sensi
dell'articolo 5.";
  b)  al comma 2, le parole: "dell'Autorita' di Governo competente in
materia  di spettacolo" sono sostituite dalle seguenti: "del Ministro
per  i  beni  e  le  attivita'  culturali, e' presieduta dal capo del
Dipartimento dello spettacolo, o da altro dirigente, ed";
  c) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
  "3-bis. La commissione e' integrata, per i fini di cui all'articolo
5, da un esperto in rappresentanza dei produttori cinematografici dei
film di lungometraggio e da un esperto in rappresentanza degli autori
cinematografici.".
  2.  Alla legge 4 novembre 1965, n. 1213, sono apportate le seguenti
modifiche:
  a) il secondo comma dell'articolo 8 e' sostituito dal seguente:
  "L'attestato  di  qualita'  e' rilasciato, per ogni semestre, ad un
numero di lungometraggi ammessi ai benefici della presente legge, ivi
compresi  quelli  di  cui  all'articolo 18, annualmente stabilito con
decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali.";
  b)  il  terzo periodo del comma 1 dell'articolo 5 e' sostituito dal
seguente:  "L'accertamento  dei  predetti requisiti e' effettuato nei
casi   in   cui  vi  sia  preventiva  indicazione  della  commissione
consultiva  per il cinema, formulata in sede di espressione di parere
favorevole  alla  concessione  di  benefici,  ovvero  quando  vi  sia
motivata  richiesta  del  capo  del  Dipartimento  dello  spettacolo.
Qualora  i  benefici  siano stati gia' concessi, l'accertamento della
mancanza dei requisiti ne comporta la decadenza.";
  c)  nel  primo  comma  dell'articolo  11,  le  parole:  "in ciascun
trimestre" sono sostituite dalle seguenti: "in ciascun semestre";
  d) l'articolo 7 e' sostituito dal seguente:
  "Art.  7  (Incentivi alla produzione). - 1. A favore dei produttori
dei  film  di cui agli articoli 4, commi 4, 5, 6 - con esclusione dei
cortometraggi  -  e  8,  e'  concesso  dal  Ministro  per i beni e le
attivita'  culturali,  sentito  il  parere  della  commissione di cui
all'articolo 48, un contributo calcolato in percentuale sull'introito
lordo degli spettacoli nei quali il film sia stato proiettato, per la
durata  massima  di  due anni dalla sua prima proiezione in pubblico.
Con  regolamento  adottato  dal  Ministro  per  i beni e le attivita'
culturali,  sono  definiti  la misura del contributo, le modalita' di
erogazione  del  medesimo,  le  finalita'  alle  quali lo stesso deve
essere  destinato,  nonche'  la  misura di un ulteriore contributo da
concedere  in  favore del regista e degli autori del soggetto e della
sceneggiatura cittadini italiani.";
  e)  all'articolo  18, primo comma, le parole: "sentito il parere di
una  delle  commissioni di cui all'articolo 46 se a lungometraggio, e
della  commissione di cui all'articolo 49 se a cortometraggio,", sono
sostituite  dalle  seguenti:  "sentito il parere della commissione di
cui all'articolo 48,"; al terzo comma, le parole: "commissione di cui
all'articolo 49", sono sostituite dalle seguenti: "commissione di cui
all'articolo 48";
  f) il terzo comma dell'articolo 25 e' sostituito dal seguente:
  "L'accertamento   della   eventuale   sussistenza   delle  predette
finalita'   pubblicitarie,   che  devono  assumere,  con  particolare
inequivocabile  rilevanza,  carattere  di ricorrenza o prevalenza nel
contesto   del   film,  e'  affidato,  ove  richiesto  dal  capo  del
Dipartimento  dello  spettacolo, alla commissione di cui all'articolo
48.";
  g)  l'articolo  46,  come  da ultimo modificato dall'articolo 2 del
decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, e' abrogato.
  3.  Resta  ferma  l'applicazione  dell'articolo  7  della  legge  4
novembre  1965, n. 1213, nel testo precedente alla modifica di cui al
comma  2,  lettera  d),  fino  alla  data  di  entrata  in vigore del
regolamento  ivi  previsto,  e  per i film che abbiano avuto la prima
proiezione in pubblico anteriormente a tale data.
 
           Note all'art. 4:
            - Il  testo vigente dell'art.  48 della  legge 4 novembre
          1965,   n.     1213,    recante  "Nuovo    ordinamento  dei
          provvedimenti  a    favore  della  cinematografia",    come
          modificato  dalla  presente  legge,   e'  il seguente:
            "Art.   48    (Commissione  per    i  lungometraggi,    i
          cortometraggi  ed i film   per   ragazzi).   -   1.      E'
          istituita    una    commissione    per   i lungometraggi, i
          cortometraggi ed  i  film  per  ragazzi.  Essa  esprime  il
          parere:
            a)  sul  rilascio    degli attestati e sulla assegnazione
          dei premi di qualita' ai film di lungometraggio di cui agli
          articoli 8 e 9;
            b)  sull'assegnazione  dei  premi   di      qualita'   ai
          cortometraggi di cui all'art. 11;
            c) sulla qualifica di film "prodotti per i ragazzi".
            cbis)  sulla  ammissione  o revoca dei benefici, ai sensi
          dell'art. 5.
            2. La commissione,  nominata con decreto del Ministro per
          i beni e le   attivita' culturali,   e'    presieduta,  dal
          capo  del    Dipartimento  dello  spettacolo,  o  da  altro
          dirigente, ed e' cosi' composta:
            a)  due personalita'  della cultura   e dell'arte,    una
          delle  quali esercita funzioni di presidente;
            b)    tre    critici   cinematografici, designati   dalle
          organizzazioni   nazionali   di   categoria    maggiormente
          rappresentative;
            c)  due  docenti  universitari   in materie umanistiche e
          sociologiche, designati  dal  Ministro  dell'universita'  e
          della ricerca scientifica e tecnologica.
            3. La commissione e' integrata,  ai fini del parere sulla
          qualifica  di    film ''prodotti   per ragazzi'',   da  due
          esperti  in pedagogia   e problemi    dell'eta'  evolutiva,
          designati  dal Ministro  di grazia  e giustizia.
            3-bis.  La Commissione   e' integrata, per i fini di  cui
          all'art.  5,  da  un    esperto  in    rappresentanza   dei
          produttori  cinematografici dei film di lungometraggio e da
          un esperto in rappresentanza degli autori cinematografici.
            4.  I  componenti   che abbiano partecipato, a  qualsiasi
          titolo, alla realizzazione  anche di   un   solo   film  in
          concorso    nel  periodo    di  permanenza in carica devono
          essere sostituiti".
            - Il  testo vigente  dell'art. 8  della legge  4 novembre
          1965, n.  1213, come modificato dalla presente legge, e' il
          seguente:
            "Art. 8 (Attestati di qualita' ai  lungometraggi).  -  Il
          Ministro  per  il   turismo e   lo spettacolo,  su conforme
          parere della  commissione prevista dall'art. 48,   rilascia
          con   proprio   decreto     un  attestato  di  qualita'  ai
          lungometraggi ammessi  ai benefici della    presente  legge
          che abbiano particolari qualita' artistiche e culturali.
            L'attestato  di    qualita'  e'    rilasciato, per   ogni
          semestre,    ad  un  numero  di  lungometraggi  ammessi  ai
          benefici  della  presente legge, ivi compresi quelli di cui
          all'art. 18, annualmente stabilito con decreto del Ministro
          per i beni e le attivita' culturali.
            La domanda  per il  rilascio dell'attestato di  qualita',
          corredata  dalla  ricevuta  di  pagamento  della  tassa  di
          concessione governativa di L. 150.000 al competente ufficio
          del  registro,  deve  essere presentata al   Ministero  del
          turismo   e   dello    spettacolo    entro    il    termine
          perentorio  di  quindici giorni dalla data di presentazione
          della copia campione.
            La   commissione prevista   dall'art.   48  esprime    il
          proprio    parere  previo   esame di   tutti i  film per  i
          quali  e' stata  presentata la domanda di   cui al    comma
          precedente.    Il  rilascio   dell'attestato di qualita' ai
          film prescelti  e' subordinato all'ammissione  ai  benefici
          della presente legge.
            Qualora uno  o piu' film  indicati dalla commissione  non
          ottengano  l'ammissione   ai    benefici   della   presente
          legge,   ad  essi  sono sostituiti  altri film  in concorso
          che la  commissione riterra'  in possesso dei requisiti  di
          cui al primo comma.
            Gli  attestati    non rilasciati in   ciascun semestre si
          aggiungono a quelli da  rilasciare nel semestre  successivo
          dello stesso esercizio finanziario".
            - Il  testo vigente  dell'art. 5  della legge  4 novembre
          1965, n.  1213, come modificato dalla presente legge, e' il
          seguente:
            "Art.  5  (Ammissione  ai  benefici).   - I lungometraggi
          nazionali sono ammessi ai  benefici della   presente  legge
          purche'    presentino, oltre che   adeguati   requisiti  di
          idoneita'     tecnica,     anche     sufficienti   qualita'
          artistiche,      o   culturali,  o  spettacolari.     Senza
          pregiudizio della  liberta'  di  espressione,  non  possono
          essere  ammessi  ai benefici stessi   i film  che sfruttino
          volgarmente   temi  sessuali    a  fini    di  speculazione
          commerciale.  L'accertamento    dei predetti   requisiti e'
          effettuato    nei    casi  in    cui    vi   sia preventiva
          indicazione   della commissione   consultiva      per    il
          cinema,   formulata   in   sede  di espressione  di  parere
          favorevole alla  concessione  dei  benefici, ovvero  quando
          vi  sia    motivata richiesta   del capo   del Dipartimento
          dello  spettacolo.  Qualora i  benefici  siano  stati  gia'
          concessi,  l'accertamento  della  mancanza  di requisiti ne
          comporta la decadenza.
            2.    Agli  esercenti    di  sale    cinematografiche  si
          applicano,  con  i limiti e le  condizioni ivi previste, le
          agevolazioni  fiscali di cui all'art. 30".
            - Il  testo vigente dell'art. 11,  comma 1,  della  legge
          4  novembre  1965,  n. 1213, come modificato dalla presente
          legge, e' il seguente:
            "I  cortometraggi, per  i  quali sia   stata   presentata
          in    ciascun  semestre     domanda      di    nazionalita'
          corredata,    a      pena     di inammissibilita',    dalla
          documentazione   di   cui  al  quarto  comma dell'art.  10,
          unitamente   alla copia   campione del    film,  concorrono
          all'assegnazione dei premi di qualita'".
            - Il  testo vigente dell'art.  18 della  legge 4 novembre
          1965, n.  1213, come modificato dalla presente legge, e' il
          seguente:
            "Art.   18   (Film dei  Paesi  della  Comunita' economica
          europea   e dell'OCSE). -  Ai  fini  dell'applicazione  del
          programma  generale  per la soppressione delle  restrizioni
          alla  libera prestazione  dei servizi nell'ambito     della
          Comunita'      economica      europea,     i     film     a
          lungometraggio e  a cortometraggio dichiarati nazionali  da
          uno degli Stati membri della C.E.E., in  base ai  requisiti
          indicati   nella  prima  direttiva  del    Consiglio  della
          Comunita' in  materia cinematografica del 15 ottobre  1963,
          sono  ammessi  ai  benefici  della  presente  legge ed agli
          abbuoni  a favore  degli  esercenti,   sentito il    parere
          della  commissione  di    cui  all'art. 48, con   le stesse
          modalita'  ed    entro  i  termini  previsti  per  i   film
          riconosciuti di nazionalita' italiana.
            Agli    stessi  benefici    sono  ammessi    i  film   di
          lungometraggio  e i cortometraggi   prodotti   da   imprese
          italiane   che,   non  dichiarati nazionali rispettivamente
          ai sensi degli  articoli 4, 10 e  14 della presente  legge,
          presentino  i  requisiti  indicati    nella  direttiva  del
          Consiglio della Comunita' di cui al comma precedente.
            I  film  a   cortometraggio   prodotti   in   uno   degli
          Stati   membri dell'Organizzazione  per  la  cooperazione e
          lo  sviluppo  economico (OCSE)  sono ammessi,  sentito   il
          parere    della    commissione  di    cui all'art.   48, ai
          benefici della  presente  legge ed  agli abbuoni  a  favore
          dell'esercente,    con  le   stesse modalita'   ed entro  i
          termini previsti per i film  riconosciuti  di  nazionalita'
          italiana.
            Le  disposizioni    di  cui ai   precedenti commi saranno
          applicate nei confronti  dei   film   di   Paesi ove    non
          esistano      restrizioni      alla   importazione  e  alla
          distribuzione di film italiani".
            - Il  testo vigente dell'art.  25 della  legge 4 novembre
          1965, n.  1213, come modificato dalla presente legge, e' il
          seguente:
            "Art.  25  (Pubblico  registro cinematografico). - I film
          nazionali di lungometraggio,   di   cortometraggio  e    di
          attualita'    ai fini   della ammissione   alle provvidenze
          previste dalla  presente legge,   devono essere    iscritti
          nel   pubblico  registro  cinematografico tenuto,  ai sensi
          delle vigenti norme,  dalla  Societa'  italiana  autori  ed
          editori.
            Non  sono  ammessi  ai  contributi   ed ai premi previsti
          dalla presente legge,   i   film    che  abbiano,     anche
          parzialmente,      finalita' pubblicitarie, nonche'  i film
          prodotti dalle  Amministrazioni dello Stato  e  dagli  enti
          pubblici.
            L'accertamento della eventuale sussistenza delle predette
          finalita'   pubblicitarie,    che  devono    assumere,  con
          particolare  inequivocabile  rilevanza,      carattere   di
          ricorrenza    o  prevalenza   nel contesto   del film,   e'
          affidato,  ove richiesto  dal capo  del Dipartimento  dello
          spettacolo, alla commissione di cui all'art. 48".