Art. 4. Commissione per i lungometraggi, i cortometraggi ed i film per ragazzi 1. All'articolo 48 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, come modificato dall'articolo 3 del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1, dopo la lettera c), e' aggiunta la seguente: "c-bis) sulla ammissione o revoca dei benefici, ai sensi dell'articolo 5."; b) al comma 2, le parole: "dell'Autorita' di Governo competente in materia di spettacolo" sono sostituite dalle seguenti: "del Ministro per i beni e le attivita' culturali, e' presieduta dal capo del Dipartimento dello spettacolo, o da altro dirigente, ed"; c) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: "3-bis. La commissione e' integrata, per i fini di cui all'articolo 5, da un esperto in rappresentanza dei produttori cinematografici dei film di lungometraggio e da un esperto in rappresentanza degli autori cinematografici.". 2. Alla legge 4 novembre 1965, n. 1213, sono apportate le seguenti modifiche: a) il secondo comma dell'articolo 8 e' sostituito dal seguente: "L'attestato di qualita' e' rilasciato, per ogni semestre, ad un numero di lungometraggi ammessi ai benefici della presente legge, ivi compresi quelli di cui all'articolo 18, annualmente stabilito con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali."; b) il terzo periodo del comma 1 dell'articolo 5 e' sostituito dal seguente: "L'accertamento dei predetti requisiti e' effettuato nei casi in cui vi sia preventiva indicazione della commissione consultiva per il cinema, formulata in sede di espressione di parere favorevole alla concessione di benefici, ovvero quando vi sia motivata richiesta del capo del Dipartimento dello spettacolo. Qualora i benefici siano stati gia' concessi, l'accertamento della mancanza dei requisiti ne comporta la decadenza."; c) nel primo comma dell'articolo 11, le parole: "in ciascun trimestre" sono sostituite dalle seguenti: "in ciascun semestre"; d) l'articolo 7 e' sostituito dal seguente: "Art. 7 (Incentivi alla produzione). - 1. A favore dei produttori dei film di cui agli articoli 4, commi 4, 5, 6 - con esclusione dei cortometraggi - e 8, e' concesso dal Ministro per i beni e le attivita' culturali, sentito il parere della commissione di cui all'articolo 48, un contributo calcolato in percentuale sull'introito lordo degli spettacoli nei quali il film sia stato proiettato, per la durata massima di due anni dalla sua prima proiezione in pubblico. Con regolamento adottato dal Ministro per i beni e le attivita' culturali, sono definiti la misura del contributo, le modalita' di erogazione del medesimo, le finalita' alle quali lo stesso deve essere destinato, nonche' la misura di un ulteriore contributo da concedere in favore del regista e degli autori del soggetto e della sceneggiatura cittadini italiani."; e) all'articolo 18, primo comma, le parole: "sentito il parere di una delle commissioni di cui all'articolo 46 se a lungometraggio, e della commissione di cui all'articolo 49 se a cortometraggio,", sono sostituite dalle seguenti: "sentito il parere della commissione di cui all'articolo 48,"; al terzo comma, le parole: "commissione di cui all'articolo 49", sono sostituite dalle seguenti: "commissione di cui all'articolo 48"; f) il terzo comma dell'articolo 25 e' sostituito dal seguente: "L'accertamento della eventuale sussistenza delle predette finalita' pubblicitarie, che devono assumere, con particolare inequivocabile rilevanza, carattere di ricorrenza o prevalenza nel contesto del film, e' affidato, ove richiesto dal capo del Dipartimento dello spettacolo, alla commissione di cui all'articolo 48."; g) l'articolo 46, come da ultimo modificato dall'articolo 2 del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, e' abrogato. 3. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 7 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, nel testo precedente alla modifica di cui al comma 2, lettera d), fino alla data di entrata in vigore del regolamento ivi previsto, e per i film che abbiano avuto la prima proiezione in pubblico anteriormente a tale data.
Note all'art. 4: - Il testo vigente dell'art. 48 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, recante "Nuovo ordinamento dei provvedimenti a favore della cinematografia", come modificato dalla presente legge, e' il seguente: "Art. 48 (Commissione per i lungometraggi, i cortometraggi ed i film per ragazzi). - 1. E' istituita una commissione per i lungometraggi, i cortometraggi ed i film per ragazzi. Essa esprime il parere: a) sul rilascio degli attestati e sulla assegnazione dei premi di qualita' ai film di lungometraggio di cui agli articoli 8 e 9; b) sull'assegnazione dei premi di qualita' ai cortometraggi di cui all'art. 11; c) sulla qualifica di film "prodotti per i ragazzi". cbis) sulla ammissione o revoca dei benefici, ai sensi dell'art. 5. 2. La commissione, nominata con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, e' presieduta, dal capo del Dipartimento dello spettacolo, o da altro dirigente, ed e' cosi' composta: a) due personalita' della cultura e dell'arte, una delle quali esercita funzioni di presidente; b) tre critici cinematografici, designati dalle organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative; c) due docenti universitari in materie umanistiche e sociologiche, designati dal Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica. 3. La commissione e' integrata, ai fini del parere sulla qualifica di film ''prodotti per ragazzi'', da due esperti in pedagogia e problemi dell'eta' evolutiva, designati dal Ministro di grazia e giustizia. 3-bis. La Commissione e' integrata, per i fini di cui all'art. 5, da un esperto in rappresentanza dei produttori cinematografici dei film di lungometraggio e da un esperto in rappresentanza degli autori cinematografici. 4. I componenti che abbiano partecipato, a qualsiasi titolo, alla realizzazione anche di un solo film in concorso nel periodo di permanenza in carica devono essere sostituiti". - Il testo vigente dell'art. 8 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, come modificato dalla presente legge, e' il seguente: "Art. 8 (Attestati di qualita' ai lungometraggi). - Il Ministro per il turismo e lo spettacolo, su conforme parere della commissione prevista dall'art. 48, rilascia con proprio decreto un attestato di qualita' ai lungometraggi ammessi ai benefici della presente legge che abbiano particolari qualita' artistiche e culturali. L'attestato di qualita' e' rilasciato, per ogni semestre, ad un numero di lungometraggi ammessi ai benefici della presente legge, ivi compresi quelli di cui all'art. 18, annualmente stabilito con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali. La domanda per il rilascio dell'attestato di qualita', corredata dalla ricevuta di pagamento della tassa di concessione governativa di L. 150.000 al competente ufficio del registro, deve essere presentata al Ministero del turismo e dello spettacolo entro il termine perentorio di quindici giorni dalla data di presentazione della copia campione. La commissione prevista dall'art. 48 esprime il proprio parere previo esame di tutti i film per i quali e' stata presentata la domanda di cui al comma precedente. Il rilascio dell'attestato di qualita' ai film prescelti e' subordinato all'ammissione ai benefici della presente legge. Qualora uno o piu' film indicati dalla commissione non ottengano l'ammissione ai benefici della presente legge, ad essi sono sostituiti altri film in concorso che la commissione riterra' in possesso dei requisiti di cui al primo comma. Gli attestati non rilasciati in ciascun semestre si aggiungono a quelli da rilasciare nel semestre successivo dello stesso esercizio finanziario". - Il testo vigente dell'art. 5 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, come modificato dalla presente legge, e' il seguente: "Art. 5 (Ammissione ai benefici). - I lungometraggi nazionali sono ammessi ai benefici della presente legge purche' presentino, oltre che adeguati requisiti di idoneita' tecnica, anche sufficienti qualita' artistiche, o culturali, o spettacolari. Senza pregiudizio della liberta' di espressione, non possono essere ammessi ai benefici stessi i film che sfruttino volgarmente temi sessuali a fini di speculazione commerciale. L'accertamento dei predetti requisiti e' effettuato nei casi in cui vi sia preventiva indicazione della commissione consultiva per il cinema, formulata in sede di espressione di parere favorevole alla concessione dei benefici, ovvero quando vi sia motivata richiesta del capo del Dipartimento dello spettacolo. Qualora i benefici siano stati gia' concessi, l'accertamento della mancanza di requisiti ne comporta la decadenza. 2. Agli esercenti di sale cinematografiche si applicano, con i limiti e le condizioni ivi previste, le agevolazioni fiscali di cui all'art. 30". - Il testo vigente dell'art. 11, comma 1, della legge 4 novembre 1965, n. 1213, come modificato dalla presente legge, e' il seguente: "I cortometraggi, per i quali sia stata presentata in ciascun semestre domanda di nazionalita' corredata, a pena di inammissibilita', dalla documentazione di cui al quarto comma dell'art. 10, unitamente alla copia campione del film, concorrono all'assegnazione dei premi di qualita'". - Il testo vigente dell'art. 18 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, come modificato dalla presente legge, e' il seguente: "Art. 18 (Film dei Paesi della Comunita' economica europea e dell'OCSE). - Ai fini dell'applicazione del programma generale per la soppressione delle restrizioni alla libera prestazione dei servizi nell'ambito della Comunita' economica europea, i film a lungometraggio e a cortometraggio dichiarati nazionali da uno degli Stati membri della C.E.E., in base ai requisiti indicati nella prima direttiva del Consiglio della Comunita' in materia cinematografica del 15 ottobre 1963, sono ammessi ai benefici della presente legge ed agli abbuoni a favore degli esercenti, sentito il parere della commissione di cui all'art. 48, con le stesse modalita' ed entro i termini previsti per i film riconosciuti di nazionalita' italiana. Agli stessi benefici sono ammessi i film di lungometraggio e i cortometraggi prodotti da imprese italiane che, non dichiarati nazionali rispettivamente ai sensi degli articoli 4, 10 e 14 della presente legge, presentino i requisiti indicati nella direttiva del Consiglio della Comunita' di cui al comma precedente. I film a cortometraggio prodotti in uno degli Stati membri dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) sono ammessi, sentito il parere della commissione di cui all'art. 48, ai benefici della presente legge ed agli abbuoni a favore dell'esercente, con le stesse modalita' ed entro i termini previsti per i film riconosciuti di nazionalita' italiana. Le disposizioni di cui ai precedenti commi saranno applicate nei confronti dei film di Paesi ove non esistano restrizioni alla importazione e alla distribuzione di film italiani". - Il testo vigente dell'art. 25 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, come modificato dalla presente legge, e' il seguente: "Art. 25 (Pubblico registro cinematografico). - I film nazionali di lungometraggio, di cortometraggio e di attualita' ai fini della ammissione alle provvidenze previste dalla presente legge, devono essere iscritti nel pubblico registro cinematografico tenuto, ai sensi delle vigenti norme, dalla Societa' italiana autori ed editori. Non sono ammessi ai contributi ed ai premi previsti dalla presente legge, i film che abbiano, anche parzialmente, finalita' pubblicitarie, nonche' i film prodotti dalle Amministrazioni dello Stato e dagli enti pubblici. L'accertamento della eventuale sussistenza delle predette finalita' pubblicitarie, che devono assumere, con particolare inequivocabile rilevanza, carattere di ricorrenza o prevalenza nel contesto del film, e' affidato, ove richiesto dal capo del Dipartimento dello spettacolo, alla commissione di cui all'art. 48".