Art. 5. Commissione consultiva per il cinema 1. La commissione consultiva per il cinema, di cui all'articolo 1, comma 59, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, ha funzioni consultive in ordine alla valutazione dei requisiti qualitativi dei progetti e delle iniziative culturali in materia di cinema. In particolare, essa esprime parere: a) in ordine al riconoscimento della qualifica di: "film di interesse culturale nazionale", ai sensi dell'articolo 4, commi 4 e 7, della legge 4 novembre 1965, n. 1213; b) in ordine al riconoscimento dei premi per le sceneggiature, nonche' alla selezione dei progetti di opere filmiche, di cui all'articolo 28 della legge 4 novembre 1965, n. 1213; c) in ordine alla erogazione del fondo di cui all'articolo 45 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, nei casi previsti dalla legge. 2. Alla legge 4 novembre 1965, n. 1213, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 3 dell'articolo 4 le parole: "su conforme parere della sottocommissione di cui all'articolo 30." sono sostituite dalle seguenti: "con provvedimento del capo del Dipartimento dello spettacolo."; b) all'articolo 4 e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "12-bis. La presenza dei requisiti per il riconoscimento della nazionalita' italiana, per i casi previsti dal presente articolo, e' attestata dal legale rappresentante dell'impresa produttrice, mediante dichiarazione resa, ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni e integrazioni. La ricevuta della presentazione della dichiarazione presso il Dipartimento dello spettacolo equivale al riconoscimento di nazionalita' italiana."; c) all'articolo 19, quarto comma, le parole: "sentito il parere della sottocommissione istituita nell'ambito della commissione centrale per la cinematografia a norma dell'articolo 3,", sono sostituite dalle seguenti: "con provvedimenti del capo del Dipartimento dello spettacolo;"; d) al terzo comma dell'articolo 28, le parole: "sentita la commissione centrale per la cinematografia" sono soppresse, ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I premi sono concessi su conforme parere della commissione consultiva per il cinema."; all'ottavo comma del medesimo articolo 28 le parole: "su proposta della commissione centrale per la cinematografia" sono soppresse; e) il nono comma dell'articolo 28 e' sostituito dal seguente: "La commissione consultiva per il cinema seleziona entro il primo semestre di ciascun anno, progetti di cui al comma precedente, in numero definito ogni tre anni con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali e comunque non inferiore a 15, con particolare riferimento alle opere prime, a quelle che prevedono la utilizzazione di sceneggiature premiate ai sensi del presente articolo e a progetti presentati da diplomati, da non piu' di due anni, della Scuola nazionale di cinema. I progetti selezionati devono essere realizzati, a pena di decadenza, entro un anno dalla erogazione del finanziamento. Con regolamento adottato dal Ministro per i beni e le attivita' culturali sono fissati i criteri, i requisiti e le modalita' per la concessione dei benefici di cui al presente comma."; f) nel comma 1 dell'articolo 44, le parole: "sentita la commissione centrale per la cinematografia,", sono sostituite dalle seguenti: "sentita la commissione consultiva per il cinema,"; g) nel primo comma, lettera c), dell'articolo 45, le parole: "delle iniziative promozionali, culturali e informative", sono soppresse.
Note all'art. 5: - Il testo dell'art. 1, comma 59, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, concernente: "Disposizioni urgenti per l'esercizio dell'attivita' radiotelevisiva e delle telecomunicazioni", convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, e' il seguente: "59. La commissione centrale per la musica, di cui all'art. 3 della legge 14 agosto 1967, n. 800, le commissioni consultive per la prosa, di cui all'art. 7 del regio decreto-legge 1 aprile 1935, n. 327, convertito dalla legge 6 giugno 1935, n. 1142, e all'art. 2 del decreto legislativo 20 febbraio 1948, n. 62, la commissione centrale per la cinematografia ed il comitato per il credito cinematografico, di cui, rispettivamente, agli articoli 3 e 27 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, la commissione consultiva per le attivita' circensi e lo spettacolo viaggiante di cui all'art. 3 della legge 18 marzo 1968, n. 337, tutte insediate presso il Dipartimento dello spettacolo, sono sostituite da cinque commissioni rispettivamente denominate commissione consultiva per la musica, commissione consultiva per la prosa, commissione consultiva per il cinema, commissione per il credito cinematografico e commissione consultiva per le attivita' circensi e lo spettacolo viaggiante. A tali commissioni sono attribuite, salvo quanto disposto dal comma 60, le funzioni gia' proprie delle commissioni sostituite, nonche' ogni altra funzione consultiva che l'autorita' di Governo competente per lo spettacolo intenda loro affidare". - Il testo vigente dell'art. 4 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, come modificato dalla presente legge, e' il seguente: "Art. 4 (Riconoscimento della nazionalita' italiana). - 1. Ai fini della presente legge, per ''film'' o ''opera filmica'' si intende lo spettacolo realizzato su supporti di qualsiasi natura, con contenuto narrativo o documentaristico, purche' opera dell'ingegno, ai sensi della disciplina del diritto d'autore, destinato al pubblico, prioritariamente nella sala cinematografica, dal titolare dei diritti di utilizzazione. 2. Ai fini dell'ammissione ai benefici previsti dalla presente legge, le componenti artistiche e tecniche dell'opera da prendere in considerazione sono le seguenti: a) regista italiano; b) autore del soggetto italiano o autori in maggioranza italiani; c) sceneggiatore italiano o sceneggiatori in maggioranza italiani; d) interpreti principali in maggioranza italiani; e) interpreti secondari per tre quarti italiani; f) ripresa sonora diretta in lingua italiana; g) direttore della fotografia italiano; h) montatore italiano; i) autore della musica italiano; l) scenografo italiano; m) costumista italiano; n) troupe italiana; o) riprese in esterni ed interni effettuate in maggioranza in Italia; p) uso di industrie tecniche italiane; q) uso di teatri di posa italiani. 3. Per quanto concerne le lettere o) e q) del comma 2 possono essere concesse deroghe, per ragioni artistiche con provvedimento del capo del Dipartimento dello spettacolo. 4. Per ''film lungometraggio di produzione nazionale'' si intende il film di durata superiore a 75 minuti postsincronizzato in lingua italiana, realizzato da imprese produttrici nazionali con troupe italiana, che presenti complessivamente almeno due delle componenti di cui al comma 2, lettere a), b) e c), due delle componenti di cui alle lettere d), e) ed f), tre delle componenti i cui al lettere g), h), i), l) e m), e due delle componenti di cui alle lettere o), p) e q), del medesimo comma. 5. Per ''film lungometraggio di interesse culturale nazionale'' si intende il film di durata superiore a 75 minuti, postsincronizzato in lingua italiana, realizzato da imprese produttrici nazionali, che abbia il regista e lo sceneggiatore italiano, l'autore del soggetto italiano o in maggioranza italiani, la maggioranza degli interpreti principali, i tre quarti degli interpreti secondari, che utilizzino la lingua italiana sia per la ripresa sonora diretta sia per l'eventuale postsincronizzazione, la troupe italiana, che presenti quattro delle componenti di cui alle lettere g), h), i), l) e m) e le tre componenti di cui alle lettere o), p) e q) del comma 2 e che corrisponda ad un interesse culturale nazionale in quanto oltre ad adeguati requisiti di idoneita' tecnica, presenti significative qualita' artistiche e culturali o spettacolari senza pregiudizio della liberta' di espressione. 6. Per ''film di animazione'' si intende l'opera filmica di lungo e cortometraggio, realizzata da imprese produttrici nazionali con immagini animate per mezzo di ogni tipo di tecnica e di supporto. Ai film di animazione si applicano, qualora siano presenti le relative componenti, le disposizioni di cui ai commi 4 e 5. 7. Per ''cortometraggio'', si intende l'opera filmica, realizzata da imprese produttrici nazionali, a contenuto narrativo o documentaristico, con esclusione di quelle con finalita' anche parzialmente pubblicitarie, di durata inferiore a 75 minuti. Ai cortometraggi si applicano, qualora siano presenti le relative componenti, le disposizioni di cui ai commi 4 e 5. In deroga a quanto previsto dal comma 1, su parere della commissione centrale per la cinematografia puo' essere riconosciuta la qualifica di interesse culturale nazionale anche ai cortometraggi a contenuto documentaristico non prioritariamente destinati alla sala. 8. Per ''film in coproduzione'' o ''compartecipazione'' si intende l'opera filmica prodotta in comune da imprese italiane e straniere, anche in deroga alle disposizioni di cui ai commi 4 e 5, secondo le disposizioni di cui all'art. 19. 9. I film che abbiano i requisiti di cui al presente articolo vengono iscritti, all'atto del formale provvedimento di riconoscimento di nazionalita', in appositi, separati elenchi istituiti presso gli uffici dell'autorita' competente in materia di spettacolo. A tal fine le imprese produttrici sono tenute a presentare, entro novanta giorni dalla data di prima proiezione in pubblico, accertata dalla SIAE, le copie campione e apposite istanze di ammissione ai benefici di legge corredate dei documenti necessari a comprovare la sussistenza dei requisiti di legge. 10. Per ''sala cinematografica'' si intende qualunque spazio, al chiuso o all'aperto, con uno o piu' schermi, autorizzato ai sensi della presente legge e adibito a pubblico spettacolo cinematografico. Per ''sala d'essai'' si intende la sala cinematografica il cui titolare, con dichiarazione resa all'autorita' competente in materia di spettacolo, si impegna per un periodo non inferiore a due anni a proiettare film d'essai e cortometraggi di interesse culturale nazionale per almeno il 70 per cento dei giorni di effettiva programmazione cinematografica annuale. La quota di programmazione e' ridotta al 50 per cento per le sale ubicate in comuni con popolazione inferiore a 40.000 abitanti. All'interno delle suddette quote almeno la meta' dei giorni di programmazione deve essere riservata alla programmazione di film d'essai di produzione italiana o dei Paesi della Comunita' europea. Per ''sale delle comunita' ecclesiali'' si intendono le sale il cui nullaosta e la cui licenza di esercizio siano rilasciati a legali rappresentanti di istituzioni o enti ecclesiali riconosciuti dallo Stato, che svolgano attivita' di formazione sociale, culturale e religiosa e che programmino film secondo le indicazioni dell'autorita' religiosa competente in campo nazionale. 11. Per ''film d'essai'' si intende l'opera filmica italiana o straniera, riconosciuta ai sensi della presente legge, di particolare valore artistico, culturale e tecnico, o espressione di cinematografie nazionali meno conosciute, che contribuisca alla diffusione della cultura cinematografica e alla conoscenza di correnti e tecniche di espressione non affermate in Italia. I film ammessi al fondo di garanzia di cui all'art. 16 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, assumono automaticamente anche la qualifica di ''film d'essai''. I film d'archivio, distribuiti dalla Cineteca nazionale e dalle altre pubbliche o private, finanziate dallo Stato, sono equiparati ai film d'essai. 12. Per impresa nazionale ''di produzione'' o ''di distribuzione'' o ''di esportazione'' si intende l'impresa o societa' cinematografica, con capitale sociale in maggioranza italiano, con sede legale e domicilio fiscale in Italia e con amministratori italiani, che svolga in Italia la maggior parte della sua attivita' e sia titolare dei rispettivi diritti di utilizzazione dell'opera filmica. Per ''impresa nazionale di esercizio'' e ''industria tecnica nazionale'' si intende l'impresa o societa' cinematografica con capitale sociale in maggioranza italiano, con sede legale e domicilio fiscale in Italia e con amministratori italiani, che svolga in Italia la maggior parte della sua attivita'. 12-bis. La presenza dei requisiti per il riconoscimento della nazionalita' italiana, per i casi previsti dal presente articolo, e' attestata dal legale rappresentante dell'impresa produttrice, mediante dichiarazione resa, ai sensi dell'art. 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni e integrazioni. La ricevuta della presentazione della dichiarazione presso il Dipartimento dello spettacolo equivale al riconoscimento di nazionalita' italiana". - Il testo vigente dell'art. 28 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, come modificato dalla presente legge, e' il seguente: "Art. 28 (Fondo particolare). - E' istituito presso la sezione autonoma per il credito cinematografico della Banca nazionale del lavoro, mediante conferimento da parte dello Stato, di lire 300 milioni per l'esercizio finanziario 1965 e di L. 250.000.000 per i due esercizi finanziari successivi, un fondo particolare per la concessione di finanziamenti a film ispirati a finalita' artistiche e culturali realizzati con una formula produttiva che preveda la partecipazione ai costi di produzione di autori, registi, attori e lavoratori. Al fine di promuovere la ricerca creativa con particolare riferimento ai nuovi autori nell'ambito dello spettacolo cinematografico nazionale, sono concessi annualmente premi sul fondo speciale di cui all'art. 45 a favore di autori di sceneggiature che contribuiscano all'accrescimento del patrimonio artistico e culturale del cinema italiano. Il numero e l'importo dei premi, nonche' il termine e le modalita' di presentazione delle domande, sono determinati ogni due anni, con proprio decreto, dall'autorita' competente in materia di spettacolo. I premi sono concessi su conforme parere della commissione consultiva per il cinema. La selezione delle sceneggiature da ammettere al premio viene effettuata da una giuria presieduta da una personalita' scelta dall'Autorita' competente in materia di spettacolo tra quelle facenti parte del Consiglio nazionale dello spettacolo, ai sensi dell'art. 3, secondo comma, lettera z), della legge 30 aprile 1985, n. 163, e composta da: a) il direttore generale dello spettacolo; b) due esperti nominati dall'autorita' competente in materia di spettacolo tra personalita' rappresentative del mondo della cultura e della produzione cinematografica; c) due autori, un produttore, un distributore e un critico cinematografico, nominati dall'autorita' competente in materia di spettacolo, sentita la commissione centrale per la cinematografia, sulla base di terne proposte dalle rispettive associazioni di categoria. Non possono far parte della giuria i componenti del comitato per il credito cinematografico salvo quanto disposto dalla lettera a) del comma precedente. I premi sono assegnati annualmente dall'autorita' competente in materia di spettacolo, su conforme parere della giuria. Una copia delle sceneggiature selezionate e' trasmessa dall'autorita' competente in materia di spettacolo al centro sperimentale per la cinematografia, che provvede alla sua conservazione e puo' utilizzarla a fini di studio. Per progetti di opere filmiche riconosciute di interesse culturale nazionale ed aventi rilevanti finalita' culturali ed artistiche, presentati da autori cinematografici italiani e da realizzare da parte di imprese cooperative italiane ovvero con formule produttive che prevedano la partecipazione ai costi di produzione, in misura non inferiore al 30 per cento dei rispettivi compensi, di registi, soggettisti e sceneggiatori, attori e tecnici qualificati, e' concesso un mutuo a tasso agevolato, assistito dal fondo di garanzia, in misura pari al 90 per cento dell'importo massimo ammissibile, dedotte le partecipazioni. L'importo massimo valutabile ai fini del mutuo e' fissato, ogni tre anni, con decreto dell'autorita' competente in materia di spettacolo, su proposta della commissione centrale per la cinematografia. Con decreto dell'autorita' di Governo competente in materia di spettacolo, sono definiti i requisiti, le modalita' ed i limiti di importo per la concessione dei mutui di cui al presente comma, in favore dei cortometraggi e contenuto narrativo. La commissione consultiva per il cinema seleziona entro il primo semestre di ciascun anno, progetti di cui al comma precedente, in numero definito ogni tre anni con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali e comunque non inferiore a 15, con particolare riferimento alle opere prime, a quelle che prevedono la utilizzazione di sceneggiature premiate ai sensi del presente articolo e a progetti presentati da diplomati da non piu' di due anni dalla Scuola nazionale di cinema. I progetti selezionati devono essere realizzati, a pena di decadenza, entro un anno dalla erogazione del finanziamento. Con regolamento adottato dal Ministro per i beni e le attivita' culturali sono fissati i criteri, i requisiti e le modalita' per la concessione dei benefici di cui al presente comma". - Il testo vigente dell'art. 45 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, come modificato dalla presente legge, e' il seguente: "Art. 45 (Fondo speciale per lo sviluppo ed il potenziamento delle attivita' cinematografiche). - Il Ministero del turismo e dello spettacolo devolvera' annualmente la somma di lire un miliardo 470 milioni, sentito il parere della Commissione centrale per la cinematografia: a) per iniziative ed attivita' intese a favorire ed incrementare gli scambi cinematografici con l'estero; b) per la concessione di sovvenzioni a favore di iniziative e manifestazioni in Italia promosse od organizzate da enti pubblici e privati, senza scopo di lucro, istituti universitari, comitati ed associazioni culturali e di categoria ed inerenti allo sviluppo del cinema sul piano artistico, culturale e tecnico, nonche' per la concessione di sovvenzioni, anche in aggiunta a contributi ordinari previsti dalle leggi vigenti, ad enti pubblici nazionali per la conservazione del proprio patrimonio filmico e per la organizzazione e realizzazione di mostre d'arte cinematografica di particolare rilevanza internazionale; c) per la concessione di premi agli esercenti delle sale d'essai e delle sale delle comunita' ecclesiali in base ad un regolamento che tenga conto della qualita' della programmazione complessiva di film italiani, con particolare riguardo per le sale situate nelle zone urbane periferiche e in piccoli e medi comuni; d) per la sovvenzione di progetti e di iniziative in campo cinematografico, cui l'Italia sia tenuta a contribuire in base a particolari impegni assunti nel quadro di organizzazioni internazionali; e) per le maggiori facilitazioni tariffarie applicate rispetto a quelle vigenti per trasporto di complessi, materiali ed attrezzature inerenti alla produzione cinematografica nazionale, secondo convenzioni da stipulare annualmente con il Ministero dei trasporti; f) per sovvenzioni a favore di enti pubblici aventi per scopo l'assistenza ai lavoratori del cinema; g) per la concessione di contributi: 1) alla Cineteca di Milano; 2) per l'archivio cinematografico e fotografico dell'Istituto Luce; 3) al Museo nazionale del cinema di Torino; 4) alla Biennale di Venezia per la conservazione del materiale filmico in dotazione alla Mostra internazionale d'arte cinematografica; h) per l'erogazione di una sovvenzione annua di L. 12.500.000 al Consiglio internazionale del cinema e della televisione con sede in Roma; i) per l'erogazione al Centro sperimentale di cinematografia, istituito con legge 24 marzo 1942, n. 419, di un contributo annuo non inferiore a lire 300 milioni; l) per l'erogazione alla Biennale di Venezia per la mostra internazionale d'arte cinematografica di un contributo annuo non inferiore a lire 120 milioni; m) per l'erogazione all'Istituto Luce per la realizzazione di film "prodotti per i ragazzi" di un contributo annuo non inferiore a lire 150 milioni; n) per l'erogazione all'Ente autonomo di gestione per il cinema per l'ammodernamento degli impianti tecnici delle societa' da esso inquadrate, di un contributo annuo non inferiore a lire 70 milioni; o) per l'erogazione alla Cineteca nazionale di un contributo annuo non inferiore a lire 50 milioni; p) per la ricerca creativa; q) per la conservazione ed il restauro del patrimonio filmico nazionale ed internazionale in possesso di enti o soggetti pubblici e privati; r) per la partecipazione finanziaria ad iniziative assunte per opere filmiche di elevato impegno artistico o industriale nell'ambito della Comunita' europea o in base ad accordi internazionali; s) per la partecipazione ad iniziative comuni assunte con i Paesi europei per la produzione, la distribuzione e l'esportazione di opere filmiche di elevato impegno industriale o artistico; t) per circuiti e consorzi di esercizi cinematografici, con particolare riguardo per quelli operanti in piccoli centri e nelle periferie, per la stampa e la circolazione di copie e la promozione di film nazionali e comunitari, per le iniziative volte all'aggiornamento professionale, nonche' per le attivita' promozionali di interesse collettivo degli esercizi consorziati; u) per la realizzazione di festival, mostre, rassegne di interesse nazionale ed internazionale di opere cinematografiche da parte di soggetti pubblici e privati, sempreche' le iniziative si ricolleghino a progetti a carattere permanente in ambito nazionale con istituzioni pubbliche o private; v) per la pubblicazione, diffusione conservazione di riviste e opere a carattere storico e criticoinformativo di interesse nazionale, riguardanti la cinematografia, nonche' l'organizzazione di corsi di cultura cinematografica effettuati da enti ed associazioni senza scopo di lucro e da enti pubblici e da universita', con particolare riferimento alle cattedre di storia del cinema, comunicazioni sociali e spettacolo; z) per l'attuazione degli accordi di programma di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26. In sostituzione dei contributi sugli spettacoli cinematografici e teatrali previsti dalle disposizioni contenute nell'art. 15, regio decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765 e nell'art. 29 del regolamento l agosto 1927, n. 1616 a favore delle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo sara' erogato per ciascun esercizio finanziario un contributo pari allo 0,50 per cento dell'introito lordo degli spettacoli cinematografici. Detto contributo sara' ripartito fra le aziende dal Ministero del turismo e dello spettacolo. L'Autorita' competente in materia di spettacolo, sentita la commissione centrale per la cinematografia, fissa con proprio decreto le modalita' ed i termini di presentazione delle domande. Ferma restando l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1 della legge 26 luglio 1984, n. 414, l'autorita' competente in materia di spettacolo determina con proprio decreto la quota annua del fondo speciale da assegnare all'ente autonomo ''La Biennale di Venezia", per la realizzazione della Mostra internazionale d'arte cinematografica". - Il testo vigente dell'art. 19 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, come modificato dalla presente legge, e' il seguente: "Art. 19 (Coproduzioni). - In deroga alle disposizioni di cui all'art. 4 ed all'art. 10 possono essere riconosciuti nazionali, ai fini della presente legge, i lungometraggi ed i cortometraggi realizzati in coproduzione con imprese estere, in base a speciali accordi internazionali di reciprocita'. La quota di partecipazione del coproduttore non puo' essere inferiore al 20 per cento del costo del film, salvo deroghe concesse con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, sentita la commissione per il credito cinematografico. In mancanza di accordo internazionale, la compartecipazione tra imprese italiane e straniere puo' essere autorizzata con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, sentita la commissione per il credito cinematografico, per singole iniziative di carattere culturale e imprenditoriale". Il saldo della quota minoritaria dovra' essere corrisposto entro sessanta giorni dalla consegna del materiale. L'inadempimento di tale disposizione da parte del coproduttore minoritario fara' decadere la coproduzione, senza per altro pregiudicare la nazionalita' del film del paese maggioritario, sempre che abbia i requisiti per essere riconosciuto nazionale ai sensi degli articoli 4 e 10 della presente legge. Il riconoscimento di nazionalita' del film, di cui ai precedenti commi, viene rilasciato con provvedimenti del Capo del Dipartimento dello Spettacolo, in base ad apposita istanza dell'impresa produttrice italiana, presentata al Ministero del turismo e dello spettacolo almeno trenta giorni prima dell'inizio della lavorazione del film. Il numero dei film che ciascuna impresa italiana puo' realizzare in coproduzione con quota minoritaria non puo' superare il doppio dei film realizzati dalla medesima, da sola o in coproduzione con quota maggioritaria, riconosciuti nazionali da non oltre due anni". - Il testo vigente dell'art. 44 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, come modificato dalla presente legge, e' il seguente: "Art. 44 (Associazioni nazionali e circoli di cultura cinematografica). - Per ''circolo di cultura cinematografica'' si intende l'associazione senza scopo di lucro, costituita ai sensi della presente legge, che svolga attivita' di cultura cinematografica attraverso proiezioni, dibattiti, conferenze, corsi e pubblicazioni. Per ''associazione nazionale di cultura cinematografica'' si intende l'associazione senza scopo di lucro, diffusa in almeno cinque regioni, operante da almeno tre anni, alla quale aderiscano circoli di cultura cinematografica ed organismi specializzati, costituiti ai sensi della presente legge. Previo accertamento dei requisiti fiscali e normativi, definiti dalla presente legge, sentita la commissione consultiva per il cinema, l'autorita' competente in materia di spettacolo provvede, con proprio decreto, al riconoscimento delle associazioni di cui al presente comma e procede ogni triennio alla verifica della permanenza dei requisiti prescritti. 2. Ai fini del riconoscimento di cui al comma 1, le associazioni nazionali di cultura cinematografica devono essere in possesso dei seguenti requisiti: a) essere costituite per atto pubblico e prevedere nello statuto l'obbligo di convocazione almeno ogni tre anni dell'assemblea dei circoli aderenti; b) associare circoli di cultura cinematografica e organismi specializzati dal cui atto costitutivo redatto, con esenzione da imposte, tasse e diritti di registrazione, anche dal segretario comunale di rispettiva competenza, risultino i seguenti elementi: 1) l'assenza di fini di lucro; 2) la specificazione delle attivita' di cui al comma 1; 3) l'impegno a riservare le proiezioni ai soci muniti di tessera annuale vidimata dalla Societa' italiana degli autori ed editori (SIAE); i divieti di accesso per i minori alle proiezioni di film dovranno essere rispettati dai circoli di cultura cinematografica quando si proiettino film aventi tale divieto o che non abbiano chiesto il nullaosta di circolazione; 4) l'obbligo di convocazione almeno ogni tre anni dell'assemblea dei soci. 3. Nell'ambito delle attivita' loro consentite, le associazioni e i circoli aderenti possono avvalersi anche della riproduzione visivosonora da supporti videootticoelettronicomagnetici. 4. A ciascuna delle associazioni nazionali riconosciute con decreto dell'autorita' competente in materia di spettacolo, viene concesso dall'autorita' medesima un contributo annuo, da prelevare sul fondo di cui all'art. 45, per l'attivita' svolta direttamente e per i servizi e progetti organizzati in comune tra le associazioni nazionali riconosciute. 5. Le associazioni nazionali riconosciute ed i circoli ad esse aderenti, per il proseguimento dei fini sociali, possono assumere la gestione ed essere titolari di licenze d'esercizio di sale cinematografiche e video riservate ai soci e usufruire delle provvidenze finanziarie e delle agevolazioni creditizie previste a favore dell'esercizio cinematografico e della distribuzione di film".