Art. 5.
                Commissione consultiva per il cinema
  1.  La commissione consultiva per il cinema, di cui all'articolo 1,
comma  59, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  23  dicembre  1996, n. 650, ha funzioni
consultive  in  ordine alla valutazione dei requisiti qualitativi dei
progetti  e  delle  iniziative  culturali  in  materia  di cinema. In
particolare, essa esprime parere:
  a)  in  ordine  al  riconoscimento  della  qualifica  di:  "film di
interesse  culturale  nazionale", ai sensi dell'articolo 4, commi 4 e
7, della legge 4 novembre 1965, n. 1213;
  b)  in  ordine  al  riconoscimento  dei premi per le sceneggiature,
nonche'  alla  selezione  dei  progetti  di  opere  filmiche,  di cui
all'articolo 28 della legge 4 novembre 1965, n. 1213;
  c) in ordine alla erogazione del fondo di cui all'articolo 45 della
legge 4 novembre 1965, n. 1213, nei casi previsti dalla legge.
  2.  Alla legge 4 novembre 1965, n. 1213, sono apportate le seguenti
modifiche:
  a)  al comma 3 dell'articolo 4 le parole: "su conforme parere della
sottocommissione  di  cui  all'articolo  30."  sono  sostituite dalle
seguenti:   "con   provvedimento  del  capo  del  Dipartimento  dello
spettacolo.";
  b) all'articolo 4 e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
  "12-bis.  La  presenza  dei  requisiti  per il riconoscimento della
nazionalita'  italiana, per i casi previsti dal presente articolo, e'
attestata   dal   legale   rappresentante  dell'impresa  produttrice,
mediante  dichiarazione  resa, ai sensi dell'articolo 2 della legge 4
gennaio  1968,  n.  15, e successive modificazioni e integrazioni. La
ricevuta   della   presentazione   della   dichiarazione   presso  il
Dipartimento   dello   spettacolo   equivale   al  riconoscimento  di
nazionalita' italiana.";
  c)  all'articolo  19,  quarto  comma, le parole: "sentito il parere
della   sottocommissione   istituita  nell'ambito  della  commissione
centrale  per  la  cinematografia  a  norma  dell'articolo  3,", sono
sostituite   dalle   seguenti:   "con   provvedimenti  del  capo  del
Dipartimento dello spettacolo;";
  d)  al  terzo  comma  dell'articolo  28,  le  parole:  "sentita  la
commissione  centrale  per  la  cinematografia" sono soppresse, ed e'
aggiunto,  in  fine,  il  seguente periodo: "I premi sono concessi su
conforme   parere  della  commissione  consultiva  per  il  cinema.";
all'ottavo  comma  del  medesimo  articolo 28 le parole: "su proposta
della commissione centrale per la cinematografia" sono soppresse;
  e) il nono comma dell'articolo 28 e' sostituito dal seguente:
  "La  commissione  consultiva per il cinema seleziona entro il primo
semestre  di  ciascun  anno,  progetti di cui al comma precedente, in
numero  definito  ogni tre anni con decreto del Ministro per i beni e
le attivita' culturali e comunque non inferiore a 15, con particolare
riferimento alle opere prime, a quelle che prevedono la utilizzazione
di sceneggiature premiate ai sensi del presente articolo e a progetti
presentati  da  diplomati,  da  non  piu'  di  due anni, della Scuola
nazionale di cinema. I progetti selezionati devono essere realizzati,
a   pena   di   decadenza,   entro   un  anno  dalla  erogazione  del
finanziamento.  Con regolamento adottato dal Ministro per i beni e le
attivita' culturali sono fissati i criteri, i requisiti e le
  modalita'  per  la  concessione  dei  benefici  di  cui al presente
  comma.";
f) nel comma 1 dell'articolo 44, le parole: "sentita la commissione
centrale  per  la  cinematografia,",  sono sostituite dalle seguenti:
"sentita la commissione consultiva per il cinema,";
  g) nel primo comma, lettera c), dell'articolo 45, le parole: "delle
iniziative promozionali, culturali e informative", sono soppresse.
 
           Note all'art. 5:
            -    Il testo  dell'art. 1,  comma 59,  del decreto-legge
          23 ottobre 1996,   n. 545,    concernente:    "Disposizioni
          urgenti  per  l'esercizio dell'attivita'    radiotelevisiva
          e      delle         telecomunicazioni",  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge  23 dicembre 1996, n. 650, e' il
          seguente:
            "59.  La  commissione  centrale  per  la  musica,  di cui
          all'art.  3  della  legge  14  agosto  1967,  n.  800,   le
          commissioni  consultive  per  la prosa, di cui   all'art. 7
          del  regio    decreto-legge  1    aprile  1935,    n.  327,
          convertito    dalla  legge    6 giugno   1935, n.   1142, e
          all'art. 2  del decreto legislativo 20 febbraio 1948,    n.
          62,  la  commissione  centrale  per la cinematografia ed il
          comitato  per   il   credito   cinematografico,   di   cui,
          rispettivamente,  agli  articoli  3    e  27  della legge 4
          novembre 1965, n. 1213, la commissione   consultiva per  le
          attivita'  circensi  e  lo  spettacolo  viaggiante  di  cui
          all'art. 3  della  legge  18  marzo  1968,  n.  337,  tutte
          insediate  presso  il  Dipartimento  dello spettacolo, sono
          sostituite   da    cinque    commissioni    rispettivamente
          denominate   commissione   consultiva      per  la  musica,
          commissione    consultiva  per  la  prosa,      commissione
          consultiva  per   il   cinema,  commissione per  il credito
          cinematografico  e     commissione  consultiva     per   le
          attivita'  circensi   e   lo   spettacolo    viaggiante.  A
          tali  commissioni  sono attribuite,  salvo quanto  disposto
          dal    comma  60,    le  funzioni    gia'  proprie    delle
          commissioni    sostituite,  nonche'   ogni altra   funzione
          consultiva che  l'autorita' di  Governo competente per   lo
          spettacolo intenda loro affidare".
            - Il  testo vigente  dell'art. 4  della legge  4 novembre
          1965, n.  1213, come modificato dalla presente legge, e' il
          seguente:
            "Art.  4 (Riconoscimento della nazionalita'  italiana). -
          1. Ai fini della presente legge, per ''film''    o  ''opera
          filmica''  si  intende lo spettacolo realizzato su supporti
          di   qualsiasi   natura,   con   contenuto   narrativo    o
          documentaristico,  purche'   opera dell'ingegno,   ai sensi
          della  disciplina  del  diritto   d'autore,  destinato   al
          pubblico,  prioritariamente nella sala cinematografica, dal
          titolare dei diritti di utilizzazione.
            2.  Ai fini  dell'ammissione  ai benefici  previsti dalla
          presente  legge,  le  componenti  artistiche  e    tecniche
          dell'opera da prendere in considerazione sono le seguenti:
            a) regista italiano;
            b)  autore  del soggetto italiano o autori in maggioranza
          italiani;
            c) sceneggiatore italiano o sceneggiatori in  maggioranza
          italiani;
            d) interpreti principali in maggioranza italiani;
            e) interpreti secondari per tre quarti italiani;
            f) ripresa sonora diretta in lingua italiana;
            g) direttore della fotografia italiano;
            h) montatore italiano;
            i) autore della musica italiano;
            l) scenografo italiano;
            m) costumista italiano;
            n) troupe italiana;
            o)  riprese  in    esterni   ed interni   effettuate   in
          maggioranza  in Italia;
            p) uso di industrie tecniche italiane;
            q) uso di teatri di posa italiani.
            3.  Per quanto  concerne le  lettere o)  e q)  del  comma
          2  possono  essere concesse deroghe, per ragioni artistiche
          con  provvedimento  del   capo   del   Dipartimento   dello
          spettacolo.
            4.  Per  ''film lungometraggio di produzione  nazionale''
          si intende il  film  di    durata  superiore  a  75  minuti
          postsincronizzato   in  lingua  italiana,    realizzato  da
          imprese  produttrici  nazionali con   troupe italiana,  che
          presenti  complessivamente  almeno due  delle componenti di
          cui al comma 2, lettere a),  b) e c), due delle  componenti
          di  cui  alle  lettere d), e) ed f), tre delle componenti i
          cui al lettere g), h), i), l) e m), e  due delle componenti
          di cui alle lettere o), p) e q), del medesimo comma.
            5. Per ''film  lungometraggio    di  interesse  culturale
          nazionale''  si  intende  il  film di durata superiore a 75
          minuti, postsincronizzato in lingua   italiana,  realizzato
          da imprese  produttrici nazionali,  che abbia il regista  e
          lo  sceneggiatore italiano,  l'autore del soggetto italiano
          o    in  maggioranza  italiani,  la     maggioranza   degli
          interpreti  principali,  i    tre  quarti  degli interpreti
          secondari, che utilizzino la  lingua   italiana   sia   per
          la  ripresa    sonora    diretta    sia    per  l'eventuale
          postsincronizzazione, la   troupe italiana,   che  presenti
          quattro  delle componenti di cui alle lettere g),  h),  i),
          l) e m) e le tre componenti di cui alle lettere o),   p)  e
          q) del comma 2 e che corrisponda ad  un interesse culturale
          nazionale  in  quanto    oltre ad adeguati   requisiti   di
          idoneita'   tecnica,    presenti    significative  qualita'
          artistiche e  culturali  o  spettacolari senza  pregiudizio
          della liberta' di espressione.
            6.  Per ''film di animazione'' si intende l'opera filmica
          di lungo  e  cortometraggio,    realizzata    da    imprese
          produttrici   nazionali   con immagini animate per mezzo di
          ogni  tipo di tecnica e di supporto. Ai film di  animazione
          si   applicano,   qualora  siano     presenti  le  relative
          componenti, le disposizioni di cui ai commi 4 e 5.
            7.  Per  ''cortometraggio'', si intende l'opera  filmica,
          realizzata da    imprese   produttrici     nazionali,     a
          contenuto  narrativo   o documentaristico,  con  esclusione
          di     quelle     con     finalita'     anche  parzialmente
          pubblicitarie,  di durata  inferiore   a   75 minuti.    Ai
          cortometraggi  si  applicano,  qualora  siano  presenti  le
          relative componenti, le disposizioni di cui ai commi 4 e 5.
          In  deroga a quanto previsto dal  comma 1,  su parere della
          commissione centrale  per la cinematografia    puo'  essere
          riconosciuta   la     qualifica  di    interesse  culturale
          nazionale   anche    ai   cortometraggi     a     contenuto
          documentaristico non prioritariamente destinati alla sala.
            8.  Per ''film in  coproduzione'' o ''compartecipazione''
          si intende l'opera filmica prodotta  in comune  da  imprese
          italiane e straniere, anche in deroga alle  disposizioni di
          cui  ai  commi  4    e  5,  secondo  le disposizioni di cui
          all'art. 19.
            9.  I film  che abbiano  i requisiti  di cui  al presente
          articolo vengono   iscritti,     all'atto    del    formale
          provvedimento     di riconoscimento  di   nazionalita',  in
          appositi,   separati  elenchi istituiti presso  gli  uffici
          dell'autorita'  competente    in materia di spettacolo.   A
          tal  fine  le    imprese   produttrici   sono   tenute    a
          presentare,  entro    novanta  giorni dalla   data di prima
          proiezione in pubblico, accertata dalla  SIAE,  le    copie
          campione  e  apposite  istanze di ammissione ai benefici di
          legge corredate dei documenti  necessari  a  comprovare  la
          sussistenza dei requisiti di legge.
            10.  Per   ''sala cinematografica''  si intende qualunque
          spazio, al chiuso o  all'aperto, con  uno o piu'   schermi,
          autorizzato    ai  sensi  della  presente legge e adibito a
          pubblico  spettacolo  cinematografico.      Per      ''sala
          d'essai''  si   intende   la  sala cinematografica  il  cui
          titolare, con dichiarazione resa  all'autorita'  competente
          in  materia  di spettacolo, si   impegna per un periodo non
          inferiore   a due anni a proiettare    film    d'essai    e
          cortometraggi    di   interesse   culturale nazionale   per
          almeno  il  70   per cento   dei   giorni   di    effettiva
          programmazione   cinematografica   annuale.   La  quota  di
          programmazione e' ridotta al  50  per  cento  per  le  sale
          ubicate  in  comuni  con  popolazione  inferiore  a  40.000
          abitanti.   All'interno  delle  suddette  quote  almeno  la
          meta' dei  giorni di  programmazione deve  essere riservata
          alla  programmazione  di    film  d'essai    di  produzione
          italiana o  dei Paesi della Comunita'  europea. Per  ''sale
          delle  comunita' ecclesiali'' si intendono le  sale il  cui
          nullaosta     e  la    cui  licenza    di  esercizio  siano
          rilasciati  a  legali  rappresentanti di   istituzioni    o
          enti ecclesiali  riconosciuti  dallo  Stato,  che  svolgano
          attivita'   di formazione  sociale, culturale  e  religiosa
          e    che  programmino    film  secondo  le      indicazioni
          dell'autorita' religiosa competente  in campo nazionale.
            11.    Per ''film  d'essai'' si  intende l'opera  filmica
          italiana  o straniera, riconosciuta ai sensi della presente
          legge, di particolare valore   artistico,    culturale    e
          tecnico,    o    espressione   di cinematografie  nazionali
          meno   conosciute,   che   contribuisca    alla  diffusione
          della   cultura   cinematografica   e  alla  conoscenza  di
          correnti e   tecniche di  espressione    non  affermate  in
          Italia.    I  film  ammessi  al  fondo di garanzia di   cui
          all'art. 16 del decreto-legge 14  gennaio  1994,  n.    26,
          assumono  automaticamente  anche    la  qualifica di ''film
          d'essai''.   I    film  d'archivio,    distribuiti    dalla
          Cineteca  nazionale  e  dalle  altre pubbliche   o private,
          finanziate dallo Stato, sono equiparati ai film d'essai.
            12. Per impresa  nazionale    ''di  produzione''  o  ''di
          distribuzione''  o   ''di     esportazione''   si   intende
          l'impresa     o   societa' cinematografica, con    capitale
          sociale    in  maggioranza   italiano, con sede   legale  e
          domicilio   fiscale   in   Italia e   con    amministratori
          italiani,  che  svolga in Italia la maggior parte della sua
          attivita' e sia   titolare   dei   rispettivi diritti    di
          utilizzazione   dell'opera filmica. Per ''impresa nazionale
          di  esercizio''  e  ''industria  tecnica  nazionale''    si
          intende    l'impresa  o    societa'   cinematografica   con
          capitale sociale in maggioranza italiano, con sede legale e
          domicilio fiscale in Italia e con amministratori  italiani,
          che svolga in Italia la maggior parte della sua attivita'.
            12-bis.     La    presenza  dei    requisiti    per    il
          riconoscimento   della nazionalita' italiana,  per  i  casi
          previsti  dal presente articolo, e' attestata   dal  legale
          rappresentante    dell'impresa      produttrice,   mediante
          dichiarazione resa,  ai  sensi dell'art.  2  della legge  4
          gennaio  1968,    n.  15,  e    successive  modificazioni e
          integrazioni. La ricevuta   della    presentazione    della
          dichiarazione       presso      il  Dipartimento      dello
          spettacolo      equivale      al    riconoscimento       di
          nazionalita' italiana".
            - Il  testo vigente dell'art.  28 della  legge 4 novembre
          1965, n.  1213, come modificato dalla presente legge, e' il
          seguente:
            "Art.    28 (Fondo  particolare). -  E' istituito  presso
          la   sezione autonoma   per  il    credito  cinematografico
          della  Banca   nazionale del lavoro,  mediante conferimento
          da   parte dello    Stato,    di  lire    300  milioni  per
          l'esercizio  finanziario  1965   e di L. 250.000.000  per i
          due    esercizi    finanziari  successivi,     un     fondo
          particolare  per    la  concessione di finanziamenti a film
          ispirati a finalita' artistiche  e  culturali    realizzati
          con     una     formula  produttiva    che    preveda    la
          partecipazione ai  costi di produzione  di autori, registi,
          attori e lavoratori.
            Al  fine   di  promuovere  la  ricerca    creativa    con
          particolare   riferimento       ai      nuovi        autori
          nell'ambito   dello   spettacolo cinematografico nazionale,
          sono concessi  annualmente premi sul fondo speciale di  cui
          all'art.  45  a  favore  di  autori    di sceneggiature che
          contribuiscano all'accrescimento del patrimonio artistico e
          culturale del cinema italiano.
            Il numero e l'importo dei premi,  nonche' il termine e le
          modalita' di presentazione delle  domande, sono determinati
          ogni     due  anni,  con  proprio  decreto,  dall'autorita'
          competente   in  materia  di  spettacolo.    I  premi  sono
          concessi  su  conforme  parere della commissione consultiva
          per il cinema.
            La  selezione  delle sceneggiature   da   ammettere    al
          premio    viene effettuata   da  una  giuria  presieduta da
          una   personalita'   scelta  dall'Autorita'  competente  in
          materia   di   spettacolo  tra  quelle  facenti  parte  del
          Consiglio nazionale dello spettacolo, ai sensi dell'art. 3,
          secondo comma,  lettera z),  della legge  30 aprile   1985,
          n.  163, e composta da:
            a) il direttore generale dello spettacolo;
            b)    due esperti  nominati dall'autorita'  competente in
          materia di spettacolo tra personalita' rappresentative  del
          mondo della cultura e della produzione cinematografica;
            c)   due   autori,   un  produttore,  un  distributore  e
          un    critico  cinematografico,    nominati  dall'autorita'
          competente    in  materia    di  spettacolo,  sentita    la
          commissione  centrale per  la cinematografia, sulla    base
          di   terne   proposte   dalle  rispettive  associazioni  di
          categoria.
            Non possono far  parte  della  giuria  i  componenti  del
          comitato  per  il  credito  cinematografico    salvo quanto
          disposto dalla lettera  a) del comma precedente.
            I   premi sono   assegnati  annualmente    dall'autorita'
          competente    in  materia di spettacolo, su conforme parere
          della giuria.
            Una   copia   delle    sceneggiature    selezionate    e'
          trasmessa  dall'autorita'   competente    in   materia   di
          spettacolo      al    centro  sperimentale       per     la
          cinematografia,    che   provvede  alla   sua conservazione
          e puo' utilizzarla a fini di studio.
            Per progetti di opere  filmiche riconosciute di interesse
          culturale nazionale    ed  aventi    rilevanti    finalita'
          culturali   ed      artistiche,   presentati     da  autori
          cinematografici  italiani e   da realizzare   da  parte  di
          imprese cooperative italiane ovvero  con formule produttive
          che  prevedano la partecipazione ai costi di produzione, in
          misura non inferiore  al  30 per   cento   dei   rispettivi
          compensi,    di   registi, soggettisti   e   sceneggiatori,
          attori   e  tecnici  qualificati,  e' concesso un  mutuo  a
          tasso  agevolato,  assistito  dal  fondo  di  garanzia,  in
          misura pari   al  90    per  cento    dell'importo  massimo
          ammissibile,  dedotte le  partecipazioni. L'importo massimo
          valutabile  ai fini del mutuo  e'    fissato,   ogni    tre
          anni,   con  decreto  dell'autorita' competente in  materia
          di  spettacolo, su proposta  della commissione centrale per
          la  cinematografia.  Con  decreto dell'autorita' di Governo
          competente in   materia di spettacolo,    sono  definiti  i
          requisiti,  le  modalita'  ed  i limiti di importo   per la
          concessione  dei  mutui di cui al presente comma, in favore
          dei cortometraggi e contenuto narrativo.
            La commissione  consultiva per il  cinema seleziona entro
          il primo semestre di  ciascun anno,   progetti di cui    al
          comma    precedente,  in numero definito ogni  tre anni con
          decreto del Ministro  per i beni e le attivita' culturali e
          comunque non inferiore a 15,  con  particolare  riferimento
          alle  opere  prime, a quelle che prevedono la utilizzazione
          di sceneggiature premiate ai sensi del presente articolo  e
          a progetti presentati  da  diplomati  da  non  piu' di  due
          anni    dalla    Scuola  nazionale  di  cinema.  I progetti
          selezionati  devono  essere  realizzati,  a      pena    di
          decadenza,    entro    un  anno    dalla  erogazione    del
          finanziamento. Con regolamento adottato dal  Ministro per i
          beni e le attivita'  culturali  sono  fissati  i   criteri,
          i    requisiti    e    le  modalita' per la concessione dei
          benefici di cui al presente comma".
            - Il  testo vigente dell'art.  45 della  legge 4 novembre
          1965, n.  1213, come modificato dalla presente legge, e' il
          seguente:
            "Art.  45  (Fondo  speciale  per    lo  sviluppo  ed   il
          potenziamento  delle  attivita'   cinematografiche).   - Il
          Ministero   del   turismo e   dello  spettacolo  devolvera'
          annualmente  la  somma   di lire un   miliardo 470 milioni,
          sentito  il  parere   della  Commissione  centrale  per  la
          cinematografia:
            a) per  iniziative ed attivita'   intese a favorire    ed
          incrementare gli scambi cinematografici con l'estero;
            b)    per la   concessione di   sovvenzioni  a favore  di
          iniziative    e  manifestazioni  in  Italia    promosse  od
          organizzate  da   enti pubblici e privati,  senza scopo  di
          lucro,  istituti universitari,   comitati  ed  associazioni
          culturali  e    di categoria ed inerenti  allo sviluppo del
          cinema   sul piano   artistico,    culturale  e    tecnico,
          nonche'  per    la  concessione  di   sovvenzioni, anche in
          aggiunta   a contributi  ordinari  previsti    dalle  leggi
          vigenti,      ad  enti     pubblici    nazionali  per    la
          conservazione del proprio patrimonio    filmico  e  per  la
          organizzazione   e    realizzazione    di    mostre  d'arte
          cinematografica  di  particolare rilevanza internazionale;
            c) per la concessione di premi  agli esercenti delle sale
          d'essai e delle sale delle  comunita' ecclesiali in base ad
          un regolamento  che  tenga  conto    della  qualita'  della
          programmazione      complessiva   di   film  italiani,  con
          particolare riguardo   per le   sale situate    nelle  zone
          urbane periferiche e in piccoli e medi comuni;
            d)   per  la  sovvenzione  di  progetti e  di  iniziative
          in  campo cinematografico,   cui l'Italia   sia tenuta    a
          contribuire    in base  a particolari    impegni    assunti
          nel   quadro   di   organizzazioni internazionali;
            e) per  le maggiori   facilitazioni tariffarie  applicate
          rispetto  a  quelle  vigenti  per trasporto   di complessi,
          materiali ed attrezzature inerenti     alla      produzione
          cinematografica      nazionale,      secondo convenzioni da
          stipulare annualmente con il Ministero dei trasporti;
            f)   per sovvenzioni  a favore  di  enti pubblici  aventi
          per  scopo l'assistenza ai lavoratori del cinema;
            g) per la concessione di contributi:
            1) alla Cineteca di Milano;
            2)   per   l'archivio   cinematografico   e   fotografico
          dell'Istituto Luce;
            3) al Museo nazionale del cinema di Torino;
            4)   alla Biennale  di Venezia  per la  conservazione del
          materiale filmico      in    dotazione      alla     Mostra
          internazionale   d'arte cinematografica;
            h)  per    l'erogazione  di una   sovvenzione annua di L.
          12.500.000 al Consiglio internazionale del  cinema e  della
          televisione  con sede in Roma;
            i)    per    l'erogazione   al Centro   sperimentale   di
          cinematografia, istituito con legge 24 marzo 1942, n.  419,
          di un contributo annuo non inferiore a lire 300 milioni;
            l)   per   l'erogazione  alla  Biennale  di  Venezia  per
          la  mostra internazionale  d'arte cinematografica   di   un
          contributo annuo  non inferiore a lire 120 milioni;
            m)   per   l'erogazione   all'Istituto   Luce     per  la
          realizzazione di  film  "prodotti  per  i  ragazzi"  di  un
          contributo annuo non inferiore a lire 150 milioni;
            n)  per l'erogazione all'Ente autonomo di gestione per il
          cinema per l'ammodernamento    degli    impianti    tecnici
          delle    societa'    da   esso inquadrate, di un contributo
          annuo non inferiore a lire 70 milioni;
            o) per  l'erogazione  alla  Cineteca    nazionale  di  un
          contributo annuo non inferiore a lire 50 milioni;
            p) per la ricerca creativa;
            q)    per  la    conservazione    ed  il   restauro   del
          patrimonio  filmico nazionale ed internazionale in possesso
          di enti o soggetti pubblici e privati;
            r)  per la  partecipazione   finanziaria ad    iniziative
          assunte   per opere filmiche di elevato impegno artistico o
          industriale nell'ambito della Comunita' europea o  in  base
          ad accordi internazionali;
            s)  per  la   partecipazione ad iniziative comuni assunte
          con i Paesi europei per la produzione, la  distribuzione  e
          l'esportazione   di   opere  filmiche  di  elevato  impegno
          industriale o artistico;
            t)    per    circuiti    e    consorzi    di     esercizi
          cinematografici,    con  particolare  riguardo   per quelli
          operanti   in piccoli centri   e nelle  periferie,  per  la
          stampa  e  la  circolazione  di  copie   e la promozione di
          film   nazionali  e   comunitari,    per    le   iniziative
          volte  all'aggiornamento   professionale,     nonche'   per
          le   attivita' promozionali di interesse  collettivo  degli
          esercizi consorziati;
            u) per la realizzazione di  festival, mostre, rassegne di
          interesse   nazionale      ed  internazionale     di  opere
          cinematografiche da  parte di soggetti pubblici e  privati,
          sempreche'  le  iniziative  si  ricolleghino  a  progetti a
          carattere  permanente  in  ambito nazionale con istituzioni
          pubbliche o private;
            v)  per la  pubblicazione,  diffusione conservazione   di
          riviste      e  opere    a      carattere    storico      e
          criticoinformativo   di   interesse nazionale,  riguardanti
          la  cinematografia,  nonche'  l'organizzazione  di corsi di
          cultura cinematografica effettuati da  enti ed associazioni
          senza   scopo di   lucro   e   da enti   pubblici   e    da
          universita',  con particolare  riferimento   alle  cattedre
          di    storia      del    cinema,  comunicazioni  sociali  e
          spettacolo;
            z) per l'attuazione degli accordi   di programma  di  cui
          all'articolo  15,  comma  1,  del  decreto-legge 14 gennaio
          1994, n. 26.
            In  sostituzione     dei  contributi   sugli   spettacoli
          cinematografici  e  teatrali  previsti   dalle disposizioni
          contenute nell'art.   15,  regio  decreto-legge  15  aprile
          1926, n. 765 e nell'art. 29 del regolamento l agosto  1927,
          n.  1616   a   favore   delle   aziende autonome  di  cura,
          soggiorno e  turismo sara' erogato per   ciascun  esercizio
          finanziario  un    contributo  pari   allo 0,50   per cento
          dell'introito  lordo    degli  spettacoli  cinematografici.
          Detto  contributo  sara'  ripartito    fra  le  aziende dal
          Ministero del turismo e dello spettacolo.
            L'Autorita'  competente  in  materia    di    spettacolo,
          sentita    la  commissione  centrale per la cinematografia,
          fissa con proprio decreto le  modalita'  ed  i  termini  di
          presentazione delle domande.
            Ferma  restando    l'autorizzazione  di  spesa    di  cui
          all'art.   1  della  legge  26    luglio  1984,  n.    414,
          l'autorita'  competente in  materia di spettacolo determina
          con proprio  decreto la  quota annua  del fondo speciale da
          assegnare all'ente  autonomo ''La Biennale    di  Venezia",
          per        la         realizzazione       della      Mostra
          internazionale   d'arte cinematografica".
            - Il  testo vigente dell'art.  19 della  legge 4 novembre
          1965, n.  1213, come modificato dalla presente legge, e' il
          seguente:
            "Art.    19  (Coproduzioni).    -    In  deroga      alle
          disposizioni  di    cui all'art. 4 ed   all'art. 10 possono
          essere  riconosciuti nazionali, ai fini   della    presente
          legge,   i   lungometraggi  ed  i  cortometraggi realizzati
          in  coproduzione con  imprese estere,  in base  a  speciali
          accordi internazionali di reciprocita'.
            La   quota   di   partecipazione   del  coproduttore  non
          puo'  essere inferiore al 20 per cento del  costo del film,
          salvo deroghe concesse con decreto del Ministro per i  beni
          e  le  attivita'  culturali,  sentita la commissione per il
          credito   cinematografico.   In   mancanza    di    accordo
          internazionale, la compartecipazione tra imprese italiane e
          straniere  puo'  essere    autorizzata  con    decreto  del
          Ministro per  i beni  e le attivita'   culturali,   sentita
          la   commissione    per  il   credito cinematografico,  per
          singole     iniziative     di     carattere  culturale    e
          imprenditoriale".
            Il  saldo    della  quota    minoritaria  dovra'   essere
          corrisposto   entro  sessanta  giorni  dalla  consegna  del
          materiale. L'inadempimento di tale  disposizione  da  parte
          del      coproduttore   minoritario   fara'   decadere   la
          coproduzione,   senza      per   altro   pregiudicare    la
          nazionalita' del film del  paese maggioritario,  sempre che
          abbia  i   requisiti per   essere riconosciuto nazionale ai
          sensi degli  articoli 4 e 10 della presente legge.
            Il riconoscimento  di nazionalita' del  film, di cui   ai
          precedenti  commi, viene   rilasciato con provvedimenti del
          Capo del Dipartimento dello   Spettacolo,  in    base    ad
          apposita    istanza    dell'impresa produttrice   italiana,
          presentata  al Ministero  del turismo   e dello  spettacolo
          almeno   trenta giorni prima dell'inizio  della lavorazione
          del film.
            Il numero dei film che  ciascuna  impresa  italiana  puo'
          realizzare in coproduzione con  quota minoritaria non  puo'
          superare il  doppio dei film realizzati dalla  medesima, da
          sola   o   in      coproduzione  con  quota  maggioritaria,
          riconosciuti nazionali da non oltre due anni".
            - Il  testo vigente dell'art.  44 della  legge 4 novembre
          1965, n.  1213, come modificato dalla presente legge, e' il
          seguente:
            "Art.   44   (Associazioni   nazionali   e   circoli   di
          cultura cinematografica).   - Per   ''circolo di    cultura
          cinematografica''   si intende  l'associazione senza  scopo
          di lucro,  costituita ai  sensi della presente  legge,  che
          svolga  attivita'  di  cultura  cinematografica  attraverso
          proiezioni, dibattiti,  conferenze, corsi e  pubblicazioni.
          Per  ''associazione nazionale di  cultura cinematografica''
          si intende l'associazione    senza    scopo    di    lucro,
          diffusa   in   almeno   cinque regioni, operante da  almeno
          tre  anni,  alla    quale  aderiscano  circoli  di  cultura
          cinematografica  ed  organismi specializzati, costituiti ai
          sensi  della  presente  legge.  Previo   accertamento   dei
          requisiti  fiscali  e normativi,   definiti dalla  presente
          legge, sentita  la commissione consultiva  per  il  cinema,
          l'autorita'  competente    in    materia    di   spettacolo
          provvede,  con   proprio decreto,  al riconoscimento  delle
          associazioni di   cui al presente   comma  e  procede  ogni
          triennio  alla  verifica  della  permanenza  dei  requisiti
          prescritti.
            2. Ai  fini del riconoscimento di  cui al comma  1,    le
          associazioni  nazionali di  cultura cinematografica  devono
          essere in  possesso dei seguenti requisiti:
            a) essere   costituite per atto    pubblico  e  prevedere
          nello  statuto l'obbligo  di convocazione  almeno ogni  tre
          anni  dell'assemblea dei circoli aderenti;
            b)  associare  circoli  di   cultura  cinematografica   e
          organismi  specializzati    dal  cui    atto    costitutivo
          redatto,  con esenzione  da imposte,  tasse  e diritti   di
          registrazione,      anche  dal     segretario  comunale  di
          rispettiva competenza, risultino i seguenti elementi:
            1) l'assenza di fini di lucro;
            2) la specificazione delle attivita' di cui al comma 1;
            3)  l'impegno   a riservare le  proiezioni ai soci muniti
          di tessera annuale   vidimata dalla    Societa'    italiana
          degli    autori  ed   editori (SIAE); i  divieti di accesso
          per i  minori alle proiezioni   di film  dovranno    essere
          rispettati  dai circoli  di cultura  cinematografica quando
          si  proiettino    film  aventi   tale   divieto o   che non
          abbiano chiesto il nullaosta di circolazione;
            4) l'obbligo   di convocazione   almeno ogni  tre    anni
          dell'assemblea dei soci.
            3.   Nell'ambito  delle  attivita'  loro  consentite,  le
          associazioni e i circoli    aderenti  possono     avvalersi
          anche    della      riproduzione  visivosonora  da supporti
          videootticoelettronicomagnetici.
            4. A ciascuna delle associazioni  nazionali  riconosciute
          con  decreto  dell'autorita'  competente    in materia   di
          spettacolo,   viene concesso dall'autorita'  medesima    un
          contributo  annuo, da  prelevare sul fondo di  cui all'art.
          45, per  l'attivita'  svolta direttamente  e per  i servizi
          e    progetti    organizzati      in    comune    tra    le
          associazioni nazionali riconosciute.
            5.    Le  associazioni    nazionali  riconosciute    ed i
          circoli ad  esse aderenti, per il proseguimento dei    fini
          sociali,  possono  assumere  la  gestione    ed      essere
          titolari      di    licenze    d'esercizio      di     sale
          cinematografiche    e   video   riservate     ai   soci   e
          usufruire    delle  provvidenze  finanziarie      e   delle
          agevolazioni  creditizie   previste a favore dell'esercizio
          cinematografico e della distribuzione di film".