Art. 6.
             Commissione per il credito cinematografico
  1.   La   commissione   per  il  credito  cinematografico,  di  cui
all'articolo  1, comma 59, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650,
ha funzioni consultive in ordine:
  a)  alla  valutazione  tecnicofinanziaria  dei  progetti  di  opere
filmiche  assistite dal Fondo di garanzia, di cui all'articolo 16 del
decreto-legge  14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni,
dalla legge 1 marzo 1994, n. 153;
  b)  alla definizione della misura del contributo in conto interessi
sui  mutui  contratti con istituti bancari dalle imprese operanti nel
settore della cinematografia.
  2.  L'articolo  19,  secondo comma, della legge 4 novembre 1965, n.
1213, e' sostituito dal seguente:
  "La  quota  di  partecipazione  del  coproduttore  non  puo' essere
inferiore  al 20 per cento del costo del film, salvo deroghe concesse
con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, sentita
la commissione per il credito cinematografico. In mancanza di accordo
internazionale, la compartecipazione tra imprese italiane e straniere
puo'  essere  autorizzata  con  decreto  del Ministro per i beni e le
attivita'   culturali,   sentita   la   commissione  per  il  credito
cinematografico,  per  singole  iniziative  di  carattere culturale e
imprenditoriale.".
  3.  All'articolo  16  del  decreto-legge  14  gennaio  1994, n. 26,
convertito,  con  modificazioni, dalla legge 1 marzo 1994, n. 153, e'
aggiunto, in fine, il seguente comma:
  "5-bis.  Nel  caso  in  cui  il mutuo a tasso agevolato e' concesso
dalla societa' concessionaria non si applica il comma 2 e, qualora il
mutuo  non  venga in tutto o in parte ammortizzato, si applica quanto
previsto dall'articolo 17, comma 6-bis.".
 
           Note all'art. 6:
            -  Per il testo dell'art. 1,  comma 59, del decreto-legge
          23 ottobre 1996, n. 545, convertito,  con    modificazioni,
          dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, vedansi note all'art.
          5.
            -  Il  testo  vigente dell'art.   16 del decreto-legge 14
          gennaio  1994,  n.  26,    recante  norme  in     tema   di
          "Interventi urgenti in  favore del cinema", convertito, con
          modificazioni,  dalla    legge  1 marzo 1994, n.  153, come
          modificato dal presente decreto, e' il seguente:
            "Art. 16.  - 1. Presso  la societa' concessionaria ovvero
          gli enti  creditizi  di  cui  all'art.  27  della  legge  4
          novembre  1965,  n.  1213, e' istituito un fondo denominato
          ''Fondo  di garanzia'', che ha lo scopo  di  garantire  gli
          investimenti   promossi   dalle   imprese  cinematografiche
          nazionali  nella    produzione,  nella  distribuzione     e
          nell'esportazione  di  film di lungometraggio dichiarati di
          interesse culturale nazionale e di quelli di  cui  all'art.
          28 della medesima legge.
            2. (Abrogato).
            3.  La  garanzia   assiste  i  mutui  contratti   con  la
          societa'  concessionaria ovvero  con gli enti  creditizi di
          cui al  citato art.  27,  da   imprese   italiane   per  la
          produzione,  la  distribuzione  e l'esportazione di film di
          cui  al comma 1, in misura, rispettivamente, pari al 70 per
          cento del mutuo stesso per  quanto    riguarda  i  film  di
          interesse culturale nazionale e al 90 per  cento per i film
          di  cui  al  citato  art.  28.  La  garanzia  opera  in via
          sussidiaria all'ammortamento del mutuo.
            4. Alla fine di ogni semestre gli importi  del  fondo  di
          garanzia   non  utilizzati  o    resisi  disponibili    per
          estinzione  del mutuo   vanno in aumento  della  quota  del
          fondo di intervento.
            5.  L'autorita'  competente  in materia di spettacolo, di
          concerto con il Ministro del  tesoro, fissa, con decreto da
          emanare entro novanta giorni  dalla data   di entrata    in
          vigore del  presente decreto,  le modalita' di gestione del
          fondo  di  garanzia e stabilisce i principi e i criteri cui
          devono attenersi le imprese per evidenziare i risultati  di
          gestione  e  di   operativita'  riferiti  alla  produzione,
          alla  distribuzione   ed   all'esportazione   dei  film per
          cui  si  richiede l'intervento  del   fondo   di  garanzia;
          la    documentazione    contabile  relativa  alle anzidette
          gestioni deve essere verificata   da parte di  societa'  di
          certificazione e revisione legalmente riconosciute.
            5-bis.  Nel  caso  in  cui  il mutuo a tasso agevolato e'
          concesso dalla societa' concessionaria, non si  applica  il
          comma  2  e  qualora il mutuo non   venga   in tutto  o  in
          parte  ammortizzato, si  applica  quanto previsto dall'art.
          17, comma 6-bis".
            - Per il   testo dell'art. 19 della  legge  4    novembre
          1965, n. 1213, vedansi note all'art. 5.