Art. 6. Commissione per il credito cinematografico 1. La commissione per il credito cinematografico, di cui all'articolo 1, comma 59, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, ha funzioni consultive in ordine: a) alla valutazione tecnicofinanziaria dei progetti di opere filmiche assistite dal Fondo di garanzia, di cui all'articolo 16 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 marzo 1994, n. 153; b) alla definizione della misura del contributo in conto interessi sui mutui contratti con istituti bancari dalle imprese operanti nel settore della cinematografia. 2. L'articolo 19, secondo comma, della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e' sostituito dal seguente: "La quota di partecipazione del coproduttore non puo' essere inferiore al 20 per cento del costo del film, salvo deroghe concesse con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, sentita la commissione per il credito cinematografico. In mancanza di accordo internazionale, la compartecipazione tra imprese italiane e straniere puo' essere autorizzata con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, sentita la commissione per il credito cinematografico, per singole iniziative di carattere culturale e imprenditoriale.". 3. All'articolo 16 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 marzo 1994, n. 153, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "5-bis. Nel caso in cui il mutuo a tasso agevolato e' concesso dalla societa' concessionaria non si applica il comma 2 e, qualora il mutuo non venga in tutto o in parte ammortizzato, si applica quanto previsto dall'articolo 17, comma 6-bis.".
Note all'art. 6: - Per il testo dell'art. 1, comma 59, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, vedansi note all'art. 5. - Il testo vigente dell'art. 16 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, recante norme in tema di "Interventi urgenti in favore del cinema", convertito, con modificazioni, dalla legge 1 marzo 1994, n. 153, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: "Art. 16. - 1. Presso la societa' concessionaria ovvero gli enti creditizi di cui all'art. 27 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e' istituito un fondo denominato ''Fondo di garanzia'', che ha lo scopo di garantire gli investimenti promossi dalle imprese cinematografiche nazionali nella produzione, nella distribuzione e nell'esportazione di film di lungometraggio dichiarati di interesse culturale nazionale e di quelli di cui all'art. 28 della medesima legge. 2. (Abrogato). 3. La garanzia assiste i mutui contratti con la societa' concessionaria ovvero con gli enti creditizi di cui al citato art. 27, da imprese italiane per la produzione, la distribuzione e l'esportazione di film di cui al comma 1, in misura, rispettivamente, pari al 70 per cento del mutuo stesso per quanto riguarda i film di interesse culturale nazionale e al 90 per cento per i film di cui al citato art. 28. La garanzia opera in via sussidiaria all'ammortamento del mutuo. 4. Alla fine di ogni semestre gli importi del fondo di garanzia non utilizzati o resisi disponibili per estinzione del mutuo vanno in aumento della quota del fondo di intervento. 5. L'autorita' competente in materia di spettacolo, di concerto con il Ministro del tesoro, fissa, con decreto da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le modalita' di gestione del fondo di garanzia e stabilisce i principi e i criteri cui devono attenersi le imprese per evidenziare i risultati di gestione e di operativita' riferiti alla produzione, alla distribuzione ed all'esportazione dei film per cui si richiede l'intervento del fondo di garanzia; la documentazione contabile relativa alle anzidette gestioni deve essere verificata da parte di societa' di certificazione e revisione legalmente riconosciute. 5-bis. Nel caso in cui il mutuo a tasso agevolato e' concesso dalla societa' concessionaria, non si applica il comma 2 e qualora il mutuo non venga in tutto o in parte ammortizzato, si applica quanto previsto dall'art. 17, comma 6-bis". - Per il testo dell'art. 19 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, vedansi note all'art. 5.