Art. 7. Modifiche al decreto legislativo 23 aprile 1998, n. 134 1. Dopo il comma 1 dell'articolo 6 del decreto legislativo 23 aprile 1998, n. 134, sono aggiunti i seguenti: "1-bis. L'identificazione degli enti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, avviene sentito il parere, da rendersi entro trenta giorni dalla richiesta, della regione e del comune nel cui territorio l'ente ha sede. 1-ter. Al fine di agevolare la costituzione del proprio patrimonio, gli enti di cui al comma 1-bis possono essere autorizzati a destinare a tale fine una quota non superiore al 4 per cento delle sovvenzioni statali ricevute per i due trienni successivi alla data di emanazione del decreto di identificazione.". 2. L'articolo 4 del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 203, e' sostituito dal seguente: "Art. 4 (Contributi in conto interessi). - 1. A decorrere dal 1 gennaio 1999, e' istituito un Fondo per la concessione di contributi in conto interessi, in favore dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, che ricevono contributi statali da almeno quattro anni. La disponibilita' del Fondo e' costituita mediante individuazione delle risorse nell'ambito del Fondo unico per lo spettacolo, ed anche avvalendosi di quanto previsto dall'articolo 4 del decreto-legge 25 maggio 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135. 2. Con regolamento adottato dal Ministro per i beni e le attivita' culturali, sono disposti i criteri, le modalita' ed i requisiti per l'accesso al Fondo di cui al comma 1.". 3. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, gia' modificato dall'articolo 6 del decreto legislativo 23 aprile 1998, n. 134, la 1ettera b) e' sostituita dalla seguente: " b) ad altri enti operanti nel settore della musica, del teatro e della danza, identificati sulla base di criteri previamente definiti dal Ministro per i beni e le attivita' culturali, anche con riferimento alle categorie previste dal titolo III della legge 14 agosto 1967, n. 800, e succesive modificazioni.".
Note all'art. 7: - Il titolo del decreto legislativo 23 aprile 1998, n. 134, e' il seguente: "Trasformazione in fondazione degli enti lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate, a norme dell'art. 11, comma 1, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59". - Il testo vigente dell'art. 6 del decreto legislativo 23 aprile 1998, n. 134, come modificato dalla presente legge, e' il seguente: "Art. 6 (Modificazione al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367). - 1. Al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nella rubrica dell'art. 2 sono soppresse le parole: ''di prioritario interesse nazionale''; b) l'alinea del comma 1 dell'art. 2 e' sostituito dal seguente: ''Il presente decreto si applica:''; c) nella lettera a) del comma 1 dell'art. 2 le parole: ''gli enti autonomi lirici e le istituzioni'' sono sostituite dalle seguenti: ''agli enti autonomi lirici e alle istituzioni'' e' la lettera b) e' sostituita dalla seguente: '' b) ad altri enti operanti nel settore musicale, identificati, sulla base di criteri previamente definiti, dall'autorita' di Governo competente in materia di spettacolo, con riferimento alle categorie previste dal titolo III della legge 14 agosto 1967, n. 800, e successive modificazione.''; d) il comma 2 dell'art. 2 e' abrogato e nel comma 3 le parole: ''di cui al comma 2'' sono sostituite dalle seguenti: ''di cui al comma 1, lettera b);''; e) sono abrogati i commi 1 e 2 dell'art. 5 e l'art. 9; f) nel comma 5 dell'art. 16, dopo le parole ''Ministero del tesoro'', sono inserite le seguenti: ''e all'autorita' di Governo competente in materia di spettacolo,''; g) nel comma 1 dell'art. 24 le parole: ''agli enti lirici'' sono sostituite dalle seguenti: ''alle fondazioni derivanti dalla trasformazione degli enti di cui all'art. 2, comma 1, lettera a);'' ed il secondo periodo e' sostituito dal seguente: ''I criteri hanno efficacia per tre anni, a decorrere dal 1 gennaio 1998.''; h) nel comma 2 dell'art. 25 le parole: ''al momento della sua costituzione'' sono sostituite dalle seguenti: ''dai soggetti privati al momento della loro partecipazione''; le parole: ''che approva la trasformazione dei soggetti di cui all'art. 2'' sono sostituite dalle seguenti: ''di cui all'art. 8,'' e le parole: ''del predetto decreto che approva la trasformazione'' sono sostituite dalle seguenti: ''del predetto decreto''. 1-bis. L'identificazione degli enti di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, avviene sentito il parere, da rendersi entro trenta giorni dalla richiesta, della regione e del comune nel cui territorio l'ente ha sede. 1-ter. Al fine di agevolare la costituzione del proprio patrimonio, gli enti di cui al comma 1-bis, possono essere autorizzati a destinare a tale fine una quota non superiore al 4 per cento delle sovvenzioni statali ricevute per i due trienni successive alla data di emanazione del decreto di identificazione". - Il testo dell'art. 2 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, recante norme in tema di "Disposizioni per la trasformazione degli enti che operano nel settore musicale in fondazioni di diritto privato", gia' modificato dall'art. 6 del decreto legislativo 23 aprile 1988, n. 134, come modificato dalla presente legge, e' il seguente: "Art. 2 (Enti operanti nel settore musicale). - 1. Il presente decreto, si applica: a) agli enti autonomi lirici e le istituzioni concertistiche assimilate di cui al titolo II della legge 14 agosto 1967, n. 800, e successive modificazioni; b) ad altri enti operanti nel settore della musica, del teatro e della danza, identificati sulla base di criteri previamente definiti dal Ministro per i beni e le attivita' culturali, anche con riferimento alle categorie previste dal titolo III della legge 14 agosto 1967, n. 800, e successive modificazioni. 2. Gli enti di cui al comma 1, lettera b), definiscono con lo statuto, adottato ai sensi dell'art. 6, i propri organi, nonche' i poteri, i compiti e la durata dei medesimi. A tali enti si applicano l'art. 14 in tema di collegio dei revisori e le altre disposizioni del presente decreto, in quanto compatibili".