Art. 7.
       Modifiche al decreto legislativo 23 aprile 1998, n. 134
  1.  Dopo  il  comma  1  dell'articolo  6 del decreto legislativo 23
aprile 1998, n. 134, sono aggiunti i seguenti:
  "1-bis.  L'identificazione  degli enti di cui all'articolo 2, comma
1,  lettera  b),  del  decreto  legislativo  29  giugno 1996, n. 367,
avviene  sentito  il  parere,  da  rendersi entro trenta giorni dalla
richiesta,  della  regione  e del comune nel cui territorio l'ente ha
sede.
  1-ter. Al fine di agevolare la costituzione del proprio patrimonio,
gli enti di cui al comma 1-bis possono essere autorizzati a destinare
a  tale fine una quota non superiore al 4 per cento delle sovvenzioni
statali ricevute per i due trienni successivi alla data di emanazione
del decreto di identificazione.".
  2. L'articolo 4 del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito,
con  modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 203, e' sostituito
dal seguente:
  "Art.  4  (Contributi  in  conto interessi). - 1. A decorrere dal 1
gennaio  1999, e' istituito un Fondo per la concessione di contributi
in  conto  interessi,  in  favore dei soggetti di cui all'articolo 2,
comma  1, lettera b), del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367,
che   ricevono   contributi   statali  da  almeno  quattro  anni.  La
disponibilita'  del Fondo e' costituita mediante individuazione delle
risorse  nell'ambito  del  Fondo  unico  per  lo spettacolo, ed anche
avvalendosi  di  quanto previsto dall'articolo 4 del decreto-legge 25
maggio  1997,  n.  67,  convertito, con modificazioni, dalla legge 23
maggio 1997, n. 135.
  2.  Con regolamento adottato dal Ministro per i beni e le attivita'
culturali,  sono  disposti i criteri, le modalita' ed i requisiti per
l'accesso al Fondo di cui al comma 1.".
  3. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 29 giugno 1996,
n.  367,  gia'  modificato dall'articolo 6 del decreto legislativo 23
aprile 1998, n. 134, la 1ettera b) e' sostituita dalla seguente: " b)
ad  altri  enti operanti nel settore della musica, del teatro e della
danza,  identificati  sulla  base di criteri previamente definiti dal
Ministro  per  i beni e le attivita' culturali, anche con riferimento
alle categorie previste dal titolo III della legge 14 agosto 1967, n.
800, e succesive modificazioni.".
 
           Note all'art. 7:
            -  Il titolo  del decreto legislativo 23 aprile 1998,  n.
          134, e' il seguente:  "Trasformazione in  fondazione  degli
          enti lirici  e delle istituzioni concertistiche assimilate,
          a  norme  dell'art. 11, comma 1, lettera b), della legge 15
          marzo 1997, n. 59".
            - Il  testo vigente dell'art.  6 del decreto  legislativo
          23  aprile  1998,  n.  134,  come modificato dalla presente
          legge, e' il seguente:
            "Art. 6  (Modificazione al decreto  legislativo 29 giugno
          1996, n.  367).  - 1.  Al  decreto legislativo   29  giugno
          1996,  n. 367,  sono apportate le seguenti modificazioni:
            a)    nella   rubrica   dell'art.   2 sono  soppresse  le
          parole:  ''di prioritario interesse nazionale'';
            b) l'alinea  del comma  1 dell'art. 2  e' sostituito  dal
          seguente:  ''Il presente decreto si applica:'';
            c)  nella lettera  a) del comma 1 dell'art. 2  le parole:
          ''gli enti autonomi  lirici    e  le    istituzioni''  sono
          sostituite   dalle seguenti:  ''agli enti autonomi lirici e
          alle  istituzioni'' e' la lettera b)  e'  sostituita  dalla
          seguente:    ''  b)  ad  altri  enti   operanti nel settore
          musicale, identificati,  sulla base di criteri  previamente
          definiti, dall'autorita' di  Governo competente  in materia
          di  spettacolo, con riferimento alle    categorie  previste
          dal  titolo    III  della   legge 14 agosto 1967, n. 800, e
          successive modificazione.'';
            d) il comma 2 dell'art. 2 e' abrogato e nel  comma  3  le
          parole:  ''di  cui  al  comma  2''  sono  sostituite  dalle
          seguenti: ''di cui al comma 1, lettera b);'';
            e) sono abrogati i commi 1 e 2 dell'art. 5 e l'art. 9;
            f)   nel   comma 5   dell'art.   16,   dopo    le  parole
          ''Ministero    del tesoro'',   sono inserite   le seguenti:
          ''e all'autorita'   di Governo  competente  in  materia  di
          spettacolo,'';
            g)  nel    comma  1 dell'art. 24   le parole: ''agli enti
          lirici'' sono sostituite     dalle    seguenti:      ''alle
          fondazioni   derivanti  dalla trasformazione degli enti  di
          cui  all'art.  2,  comma    1,  lettera a);'' ed il secondo
          periodo e' sostituito dal  seguente:    ''I  criteri  hanno
          efficacia per tre anni, a decorrere dal 1 gennaio 1998.'';
            h)   nel comma  2 dell'art.  25 le  parole: ''al  momento
          della  sua costituzione'' sono sostituite  dalle  seguenti:
          ''dai   soggetti   privati   al   momento   della      loro
          partecipazione'';   le   parole:      ''che   approva    la
          trasformazione  dei  soggetti  di  cui  all'art.  2''  sono
          sostituite dalle seguenti: ''di cui all'art.  8,''    e  le
          parole:    ''del    predetto   decreto   che   approva   la
          trasformazione''  sono  sostituite  dalle  seguenti:  ''del
          predetto decreto''.
            1-bis. L'identificazione  degli enti  di cui  all'art. 2,
          comma  1,  lettera  b), del   decreto legislativo 29 giugno
          1996,   n. 367, avviene sentito il  parere,    da  rendersi
          entro  trenta   giorni dalla richiesta, della regione e del
          comune nel cui territorio l'ente ha sede.
            1-ter. Al fine di agevolare la costituzione  del  proprio
          patrimonio,  gli   enti  di  cui  al  comma 1-bis,  possono
          essere  autorizzati  a destinare a   tale  fine  una  quota
          non  superiore  al  4   per cento delle sovvenzioni statali
          ricevute   per i due  trienni    successive  alla  data  di
          emanazione del decreto di identificazione".
            -  Il  testo    dell'art.  2  del  decreto legislativo 29
          giugno  1996,  n.    367,  recante    norme  in    tema  di
          "Disposizioni per  la trasformazione degli enti che operano
          nel    settore  musicale in fondazioni di diritto privato",
          gia' modificato  dall'art.  6 del  decreto legislativo   23
          aprile    1988, n.   134, come   modificato dalla  presente
          legge,  e' il seguente:
            "Art.    2 (Enti   operanti nel  settore musicale).  - 1.
          Il presente decreto, si applica:
            a)  agli   enti   autonomi   lirici e   le    istituzioni
          concertistiche  assimilate di cui al titolo II della  legge
          14 agosto 1967, n. 800, e successive modificazioni;
            b) ad  altri enti operanti nel  settore della musica, del
          teatro e della danza, identificati sulla   base di  criteri
          previamente  definiti dal   Ministro   per   i  beni  e  le
          attivita'    culturali,    anche    con  riferimento   alle
          categorie  previste  dal titolo  III della  legge 14 agosto
          1967, n. 800, e successive modificazioni.
            2.   Gli enti   di cui    al  comma    1,  lettera    b),
          definiscono    con lo statuto, adottato  ai sensi dell'art.
          6, i propri organi,   nonche' i  poteri,  i  compiti  e  la
          durata    dei  medesimi. A tali enti si applicano l'art. 14
          in tema di collegio  dei revisori e le  altre  disposizioni
          del presente decreto, in quanto compatibili".