Art. 8.
                Commissione consultiva per il teatro
  1.  La  commissione consultiva per la prosa, di cui all'articolo 1,
comma  59, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  23  dicembre  1996, n. 650, modifica la
propria  denominazione  in:  "commissione  consultiva per il teatro".
Essa  ha funzioni consultive in ordine alla valutazione dei requisiti
qualitativi  dei  progetti e delle iniziative culturali in materia di
teatro.   In   particolare,   essa   esprime   parere  sugli  aspetti
qualitativi:
  a)  in  ordine  ai  contributi,  definiti con cadenza triennale, ed
erogati annualmente, ai soggetti operanti nell'ambito del teatro, con
le somme a tal fine destinate dal Fondo unico per lo spettacolo;
  b)  in  ordine  ai  contributi  all'Ente  teatrale  italiano,  alla
fondazione  "Istituto nazionale per il dramma antico", alla "Societa'
di  cultura la Biennale di Venezia", relativamente al settore teatro,
ed alla Accademia nazionale di arte drammatica "Si1vio d'Amico";
  c)  in  ordine  alla concessione di ausili finanziari agli autori e
soggetti  teatrali  impegnati  nella  produzione contemporanea, sulla
base  di  criteri stabiliti con regolamento del Ministro per i beni e
le  attivita' culturali, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400.
 
           Note all'art. 8:
            -  Per il testo dell'art. 1,  comma 59, del decreto-legge
          23 ottobre 1996, n. 545, convertito,  con    modificazioni,
          dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, vedansi note all'art.
          5.
            -  Il    testo  dell'art.  17,  comma   3, della legge 23
          agosto  1988,  n.    400,  recante  norme  in  tema      di
          ''Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento  della
          Presidenza del  Consiglio dei Ministri'',  e' il seguente:
            "3.  Con   decreto ministeriale  possono essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del  Ministro o  di
          autorita'  sottordinate  al  Ministro,    quando la   legge
          espressamente conferisca  tale potere.   Tali  regolamenti,
          per  materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
          adottati con  decreti  interministeriali,   ferma  restando
          la  necessita'   di   apposita   autorizzazione   da  parte
          della     legge.     I   regolamenti      ministeriali   ed
          interministeriali   non possono  dettare norme contrarie  a
          quelle dei  regolamenti emanati dal  Governo. Essi  debbono
          essere    comunicati  al    Presidente  del Consiglio   dei
          Ministri prima della loro emanazione".