Art. 9.
                Commissione consultiva per la musica
  1.  La commissione consultiva per la musica, di cui all'articolo 1,
comma  59, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  23  dicembre  1996, n. 650, ha funzioni
consultive  in  ordine alla valutazione degli aspetti qualitativi dei
progetti  e  delle  iniziative  culturali  in  materia di musica, nei
settori   disciplinati  dalla  legge  14  agosto  1967,  n.  800.  In
particolare, essa esprime parere sugli aspetti qualitativi:
  a)  in  ordine  ai  contributi,  definiti  con cadenza triennale ed
erogati  annualmente,  ai  soggetti  operanti nell'ambito dei settori
disciplinati dalla legge 14 agosto 1967, n. 800;
  b)  in  ordine  alla parte del contributo assegnato alle Fondazioni
liricosinfoniche,  in  conseguenza  della valutazione qualitativa del
programma di attivita';
  c)  in ordine alla concessione di ausili finanziari in favore delle
composizioni  operistiche  e  concertistiche,  in  favore  di giovani
musicisti, cantanti ed esecutori, nonche' di orchestre giovanili e di
istituzioni  di  alta  formazione  musicale,  sulla  base  di criteri
stabiliti  con  regolamento  adottato  dal  Ministro  per i beni e le
attivita'  culturali, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400.
 
           Note all'art. 9:
            -  Per il testo dell'art. 1,  comma 59, del decreto-legge
          23 ottobre 1996, n. 545, convertito,  con    modificazioni,
          dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, vedansi note all'art.
          5.
            - Il  titolo della legge  14 agosto 1967,  n. 800, e'  il
          seguente:    "Nuovo  ordinamento  degli enti lirici e delle
          attivita' musicali".
            - Per il  testo dell'art. 17, comma 3, della    legge  23
          agosto 1988, n. 400, vedansi note all'art. 8.