Art. 9. Commissione consultiva per la musica 1. La commissione consultiva per la musica, di cui all'articolo 1, comma 59, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, ha funzioni consultive in ordine alla valutazione degli aspetti qualitativi dei progetti e delle iniziative culturali in materia di musica, nei settori disciplinati dalla legge 14 agosto 1967, n. 800. In particolare, essa esprime parere sugli aspetti qualitativi: a) in ordine ai contributi, definiti con cadenza triennale ed erogati annualmente, ai soggetti operanti nell'ambito dei settori disciplinati dalla legge 14 agosto 1967, n. 800; b) in ordine alla parte del contributo assegnato alle Fondazioni liricosinfoniche, in conseguenza della valutazione qualitativa del programma di attivita'; c) in ordine alla concessione di ausili finanziari in favore delle composizioni operistiche e concertistiche, in favore di giovani musicisti, cantanti ed esecutori, nonche' di orchestre giovanili e di istituzioni di alta formazione musicale, sulla base di criteri stabiliti con regolamento adottato dal Ministro per i beni e le attivita' culturali, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Note all'art. 9: - Per il testo dell'art. 1, comma 59, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, vedansi note all'art. 5. - Il titolo della legge 14 agosto 1967, n. 800, e' il seguente: "Nuovo ordinamento degli enti lirici e delle attivita' musicali". - Per il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, vedansi note all'art. 8.