Art. 2.
           Disposizioni in materia di organismi consultivi
  1.  E'  istituito,  presso  il  Ministero della difesa, un comitato
consultivo presieduto dal segretario generale della Difesa.
  2.  Il  comitato  e' composto dal sottocapo di stato maggiore della
Difesa o da un capo reparto da lui delegato, da un dirigente generale
del  Ministero della difesa, da un magistrato del Consiglio di Stato,
da un magistrato della Corte dei conti e da due esperti con specifica
competenza   in   materia   di   analisi  dei  costi  e  contabilita'
industriale.
  3.  Alle  riunioni  del comitato sono chiamati a partecipare, senza
diritto  di  voto,  in relazione alla specificita' degli argomenti in
discussione, i rappresentanti degli stati maggiori di forza armata di
volta  in  volta  interessati e, in qualita' di relatori, i direttori
generali competenti.
  4.  I  componenti  sono  nominati  con  decreto  del Ministro della
difesa.  Con  lo stesso decreto il Ministro della difesa individua il
vice segretario generale che presiede il comitato in caso di assenza,
impedimento  o  vacanza  della  carica  di  segretario generale della
Difesa.  Le  funzioni  di segreteria sono assicurate dagli uffici del
segretario generale della Difesa.
  5.  Il  parere  del comitato e' richiesto sui progetti di contratto
derivanti  da  accordi  di  cooperazione internazionale in materia di
armamenti  e  su  quelli attuativi di programmi approvati con legge o
con  decreto del Ministro della difesa ai sensi dell'articolo 1 della
legge  4  ottobre  1988,  n. 436, d'importo eccedente quello indicato
all'articolo  1 del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, per
gli appalti di lavori pubblici.
  6.   I   pareri   del   comitato   riguardano  i  profili  tecnici,
amministrativi  ed  economici dei progetti di contratto sottoposti al
suo esame e la congruita' e convenienza dei prezzi stimati da porre a
base delle gare, o concordati con le imprese appaltatrici.
  7. Le disposizioni di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 12
febbraio  1993,  n.  39,  non  trovano  applicazione relativamente ai
progetti  di  contratto  relativi  a  sistemi  informativi militari a
carattere   operativo   connessi   con   lo  svolgimento  di  compiti
concernenti la difesa nazionale.
 
           Note all'art. 2:
            -  Il  testo  dell'art.  1 della legge 4 ottobre 1998, n.
          436, recante:  "Norme  per la   semplificazione e   per  il
          controllo    delle      procedure   previste      per   gli
          approvvigionamenti  centrali    della  Difesa",     e'   il
          seguente:
            "Art.      1.   -    1.    I  programmi    relativi    al
          rinnovamento    e all'ammodernamento dei sistemi    d'arma,
          delle  opere, dei   mezzi e dei beni direttamente destinati
          alla difesa nazionale, sono approvati:
            a) con  legge,  se  richiedano  finanziamenti  di  natura
          straordinaria;
            b)   con decreto  del Ministro  della  difesa, quando  si
          tratti   di programmi     finanziati    attraverso      gli
          ordinari     stanziamenti   di bilancio. In tal caso, salvo
          quanto  disposto al successivo comma 2  e  sempre    che  i
          programmi    non si   riferiscano   al mantenimento   delle
          dotazioni  o    al  ripianamento  delle  scorte,      prima
          dell'emanazione   del   decreto  ministeriale  deve  essere
          acquisito   il   parere   delle   competenti    commissioni
          parlamentari,    con le  modalita' e nelle  forme stabilite
          dai regolamenti delle Camere. Il termine per  l'espressione
          del  parere  e' di trenta  giorni dalla richiesta. Se detto
          termine decorre  senza  che    le  commissioni    si  siano
          pronunciate,  si   intende che  esse non reputano di dovere
          esprimere alcun parere.
            2.   I   piani   di   spesa gravanti    sugli    ordinari
          stanziamenti  di bilancio,  ma destinati  al  completamento
          di  programmi    pluriennali  finanziati    nei  precedenti
          esercizi con    leggi  speciali,    quando  non  richiedano
          finanziamenti  integrativi,   sono sottoposti  dal Ministro
          della difesa al Parlamento in sede di esame dello stato  di
          previsione   del   Ministero   della  difesa,  in  apposito
          allegato.
            3. L'attivita' contrattuale relativa ai programmi di  cui
          al  comma  1  ed ai   piani di spesa  di cui al comma  2 e'
          svolta  dalle competenti direzioni  generali  tecniche  del
          Ministero della difesa.
            4.     L'attivita'     contrattuale    concernente     la
          manutenzione straordinaria ed   il reintegro dei    sistemi
          d'arma,  delle   opere, dei mezzi  e dei  beni direttamente
          destinati alla   difesa nazionale   si  espleta,    secondo
          programmi    aventi    di    norma   durata   annuale,   in
          relazione alle quote da impegnare sugli  appositi  capitoli
          dello  stato  di  previsione    della spesa   del Ministero
          della difesa.    Il  Ministro  della    difesa    riferisce
          annualmente  alle  competenti  commissioni parlamentari sui
          predetti programmi  e sull'attivita' contrattuale di cui al
          presente comma.
            5.  Le  norme  procedurali  e  di controllo  della  spesa
          per  gli approvvigionamenti di cui  all'art. 14 della legge
          11    marzo 1988, n.  79, si applicano  anche agli esercizi
          finanziari  successivi al 1988.  In allegato allo stato  di
          previsione  della  spesa  del  Ministero  della  difesa, il
          Governo trasmette al Parlamento relazioni illustrative:
            a) sulla spesa complessiva prevista    per  il  personale
          militare,   con   indicazione  degli  oneri  riferiti    al
          personale in servizio permanente ed a  quello in  ferma  di
          leva  o  volontario,  distinguendo    altresi' i dati   per
          grado  e  per  stato  giuridico,  nell'ambito  delle   aree
          tecnicooperativa e tecnicoamministrativa della Difesa;
            b)  sullo  stato  di  attuazione  dei programmi di cui ai
          capitoli 4001, 4002, 4004, 4005, 4011, 4031, 4051,    4071,
          5031  e  7010  dello stato di previsione   della spesa  del
          Ministero  della difesa  per l'esercizio finanziario 1988 e
          di  cui  ai  corrispondenti     capitoli   degli   esercizi
          finanziari  successivi. Per ciascun programma sono indicati
          l'esigenza operativa,  l'oggetto, la   quantita',   l'onere
          globale,  lo    sviluppo  pluriennale  e  la percentuale di
          realizzazione  e  sono  altresi'  fornite indicazioni   sui
          rapporti tra  acquisti  compiuti  all'estero ed  in  Italia
          e sulla quota di questi effettuata nel Mezzogiorno".
            -  Il  testo  dell'art.  1  del  decreto  legislativo  19
          dicembre  1991,  n.    406,  recante:    "Attuazione  della
          direttiva   89/440/CEE   in      materia  di  procedure  di
          aggiudicazione degli appalti   di lavori pubblici",  e'  il
          seguente:
            "Art.    1    (Ambito   di   applicazione).   -   1.   Il
          presente     decreto  disciplina  l'affidamento,      sotto
          qualsiasi  forma,  di   lavori pubblici per importo  pari o
          superiore a  5 milioni di  ecu, IVA  esclusa, da  parte  di
          una amministrazione aggiudicatrice.
            2.  Ai  fini  del  presente  decreto sono amministrazioni
          aggiudicatrici lo Stato, le  regioni e le province autonome
          di  Trento e Bolzano, le province, i    comuni,  gli  altri
          enti  locali,    gli enti pubblici  e le associazioni fra i
          soggetti anzidetti.
            3. Il controvalore in  moneta  nazionale  dell'unita'  di
          conto  europea  da assumere  a base  per la  determinazione
          dell'importo  indicato al comma 1  ha effettuato   per  due
          anni  a   decorrere dal  primo gennaio successivo alla data
          della sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle
          Comunita'   europee;     il  controvalore    e',  altresi',
          pubblicato nella Gazzetta   Ufficiale della Repubblica    a
          cura del  Ministero del tesoro.
            4.  Le  leggi  emanate  dalle regioni a statuto ordinario
          nelle materie di propria competenza  devono  rispettare  le
          disposizioni contenute nel presente  decreto in  materia di
          pubblicita'  degli    appalti  e    delle  concessioni e di
          contenuto  del  bando,  di  requisiti  per  concorrere,  di
          divieto     di     prescrizioni     tecniche  di    effetto
          discriminatorio,  di ammissibilita'  di offerte  da   parte
          di  associazioni temporanee  di imprese e consorzi anche in
          forma    di  societa', nonche' di criteri di aggiudicazione
          degli   appalti e delle concessioni    e  di  comunicazione
          degli   atti   agli   organi    della  Comunita'  economica
          europea,  ai candidati ed agli offerenti".
            -  Il  testo  dell'art.  8  del  decreto  legislativo  12
          febbraio  1993,  n.    39,  recante:   "Norme in materia di
          sistemi informativi automatizzati  delle    amministrazioni
          pubbliche,   a  norma dell'art.  2,  comma  1, lettera mm),
          della legge 23 ottobre 1992, n. 421", e' il seguente:
            "Art. 8. - 1. L'Autorita'   esprime  parere  obbligatorio
          sugli  schemi  dei contratti  concernenti l'acquisizione di
          beni   e  servizi  relativi  ai    sistemi      informativi
          automatizzati      per   quanto    concerne   la congruita'
          tecnicoeconomica,  qualora  il   valore  lordo   di   detti
          contratti  sia  superiore  al  doppio   dei limiti di somma
          previsti dagli articoli 5,  6, 8 e  9 del regio decreto  18
          novembre 1923,   n. 2440,  come  rivalutati  da  successive
          disposizioni.  La richiesta di parere al Consiglio di Stato
          e' obbligatoria oltre detti limiti ed    e'  in  tali  casi
          formulata  direttamente  dall'Autorita'.  La  richiesta  di
          parere  al  Consiglio   di   Stato   sospende   i   termini
          previsti  per  il  parere rilasciato dall'Autorita'.
            2. Il  parere dell'Autorita' e'   reso entro  il  termine
          di  sessanta  giorni    dal  ricevimento   della   relativa
          richiesta.   Si applicano   le  disposizioni  dell'art.  16
          della legge 7 agosto 1990, n. 241".