Art. 2. Disposizioni in materia di organismi consultivi 1. E' istituito, presso il Ministero della difesa, un comitato consultivo presieduto dal segretario generale della Difesa. 2. Il comitato e' composto dal sottocapo di stato maggiore della Difesa o da un capo reparto da lui delegato, da un dirigente generale del Ministero della difesa, da un magistrato del Consiglio di Stato, da un magistrato della Corte dei conti e da due esperti con specifica competenza in materia di analisi dei costi e contabilita' industriale. 3. Alle riunioni del comitato sono chiamati a partecipare, senza diritto di voto, in relazione alla specificita' degli argomenti in discussione, i rappresentanti degli stati maggiori di forza armata di volta in volta interessati e, in qualita' di relatori, i direttori generali competenti. 4. I componenti sono nominati con decreto del Ministro della difesa. Con lo stesso decreto il Ministro della difesa individua il vice segretario generale che presiede il comitato in caso di assenza, impedimento o vacanza della carica di segretario generale della Difesa. Le funzioni di segreteria sono assicurate dagli uffici del segretario generale della Difesa. 5. Il parere del comitato e' richiesto sui progetti di contratto derivanti da accordi di cooperazione internazionale in materia di armamenti e su quelli attuativi di programmi approvati con legge o con decreto del Ministro della difesa ai sensi dell'articolo 1 della legge 4 ottobre 1988, n. 436, d'importo eccedente quello indicato all'articolo 1 del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, per gli appalti di lavori pubblici. 6. I pareri del comitato riguardano i profili tecnici, amministrativi ed economici dei progetti di contratto sottoposti al suo esame e la congruita' e convenienza dei prezzi stimati da porre a base delle gare, o concordati con le imprese appaltatrici. 7. Le disposizioni di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, non trovano applicazione relativamente ai progetti di contratto relativi a sistemi informativi militari a carattere operativo connessi con lo svolgimento di compiti concernenti la difesa nazionale.
Note all'art. 2: - Il testo dell'art. 1 della legge 4 ottobre 1998, n. 436, recante: "Norme per la semplificazione e per il controllo delle procedure previste per gli approvvigionamenti centrali della Difesa", e' il seguente: "Art. 1. - 1. I programmi relativi al rinnovamento e all'ammodernamento dei sistemi d'arma, delle opere, dei mezzi e dei beni direttamente destinati alla difesa nazionale, sono approvati: a) con legge, se richiedano finanziamenti di natura straordinaria; b) con decreto del Ministro della difesa, quando si tratti di programmi finanziati attraverso gli ordinari stanziamenti di bilancio. In tal caso, salvo quanto disposto al successivo comma 2 e sempre che i programmi non si riferiscano al mantenimento delle dotazioni o al ripianamento delle scorte, prima dell'emanazione del decreto ministeriale deve essere acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari, con le modalita' e nelle forme stabilite dai regolamenti delle Camere. Il termine per l'espressione del parere e' di trenta giorni dalla richiesta. Se detto termine decorre senza che le commissioni si siano pronunciate, si intende che esse non reputano di dovere esprimere alcun parere. 2. I piani di spesa gravanti sugli ordinari stanziamenti di bilancio, ma destinati al completamento di programmi pluriennali finanziati nei precedenti esercizi con leggi speciali, quando non richiedano finanziamenti integrativi, sono sottoposti dal Ministro della difesa al Parlamento in sede di esame dello stato di previsione del Ministero della difesa, in apposito allegato. 3. L'attivita' contrattuale relativa ai programmi di cui al comma 1 ed ai piani di spesa di cui al comma 2 e' svolta dalle competenti direzioni generali tecniche del Ministero della difesa. 4. L'attivita' contrattuale concernente la manutenzione straordinaria ed il reintegro dei sistemi d'arma, delle opere, dei mezzi e dei beni direttamente destinati alla difesa nazionale si espleta, secondo programmi aventi di norma durata annuale, in relazione alle quote da impegnare sugli appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa. Il Ministro della difesa riferisce annualmente alle competenti commissioni parlamentari sui predetti programmi e sull'attivita' contrattuale di cui al presente comma. 5. Le norme procedurali e di controllo della spesa per gli approvvigionamenti di cui all'art. 14 della legge 11 marzo 1988, n. 79, si applicano anche agli esercizi finanziari successivi al 1988. In allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, il Governo trasmette al Parlamento relazioni illustrative: a) sulla spesa complessiva prevista per il personale militare, con indicazione degli oneri riferiti al personale in servizio permanente ed a quello in ferma di leva o volontario, distinguendo altresi' i dati per grado e per stato giuridico, nell'ambito delle aree tecnicooperativa e tecnicoamministrativa della Difesa; b) sullo stato di attuazione dei programmi di cui ai capitoli 4001, 4002, 4004, 4005, 4011, 4031, 4051, 4071, 5031 e 7010 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario 1988 e di cui ai corrispondenti capitoli degli esercizi finanziari successivi. Per ciascun programma sono indicati l'esigenza operativa, l'oggetto, la quantita', l'onere globale, lo sviluppo pluriennale e la percentuale di realizzazione e sono altresi' fornite indicazioni sui rapporti tra acquisti compiuti all'estero ed in Italia e sulla quota di questi effettuata nel Mezzogiorno". - Il testo dell'art. 1 del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, recante: "Attuazione della direttiva 89/440/CEE in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici", e' il seguente: "Art. 1 (Ambito di applicazione). - 1. Il presente decreto disciplina l'affidamento, sotto qualsiasi forma, di lavori pubblici per importo pari o superiore a 5 milioni di ecu, IVA esclusa, da parte di una amministrazione aggiudicatrice. 2. Ai fini del presente decreto sono amministrazioni aggiudicatrici lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, le province, i comuni, gli altri enti locali, gli enti pubblici e le associazioni fra i soggetti anzidetti. 3. Il controvalore in moneta nazionale dell'unita' di conto europea da assumere a base per la determinazione dell'importo indicato al comma 1 ha effettuato per due anni a decorrere dal primo gennaio successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee; il controvalore e', altresi', pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica a cura del Ministero del tesoro. 4. Le leggi emanate dalle regioni a statuto ordinario nelle materie di propria competenza devono rispettare le disposizioni contenute nel presente decreto in materia di pubblicita' degli appalti e delle concessioni e di contenuto del bando, di requisiti per concorrere, di divieto di prescrizioni tecniche di effetto discriminatorio, di ammissibilita' di offerte da parte di associazioni temporanee di imprese e consorzi anche in forma di societa', nonche' di criteri di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni e di comunicazione degli atti agli organi della Comunita' economica europea, ai candidati ed agli offerenti". - Il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, recante: "Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera mm), della legge 23 ottobre 1992, n. 421", e' il seguente: "Art. 8. - 1. L'Autorita' esprime parere obbligatorio sugli schemi dei contratti concernenti l'acquisizione di beni e servizi relativi ai sistemi informativi automatizzati per quanto concerne la congruita' tecnicoeconomica, qualora il valore lordo di detti contratti sia superiore al doppio dei limiti di somma previsti dagli articoli 5, 6, 8 e 9 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, come rivalutati da successive disposizioni. La richiesta di parere al Consiglio di Stato e' obbligatoria oltre detti limiti ed e' in tali casi formulata direttamente dall'Autorita'. La richiesta di parere al Consiglio di Stato sospende i termini previsti per il parere rilasciato dall'Autorita'. 2. Il parere dell'Autorita' e' reso entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della relativa richiesta. Si applicano le disposizioni dell'art. 16 della legge 7 agosto 1990, n. 241".