Art. 3. Disposizioni in materia di poteri di spesa 1. Per il conseguimento degli obiettivi loro affidati i comandanti degli alti comandi di cui al decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, delle regioni militari territoriali, dei dipartimenti marittimi e delle regioni aeree, nonche' gli ufficiali generali ed i colonnelli delle Forze armate e gradi corrispondenti preposti ad organismi militari provvisti di autonomia amministrativa, esercitano i poteri di spesa nei limiti dei fondi loro assegnati per la realizzazione di ciascun programma.
Nota all'art. 3: - Il testo del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, recante: "Riforma strutturale delle Forze armate, a norma dell'art. 1, comma 1, lettere a), d) ed h), della legge 28 dicembre 1995, n. 549", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 5 gennaio 1998.