Art. 3.
             Disposizioni in materia di poteri di spesa
  1.  Per il conseguimento degli obiettivi loro affidati i comandanti
degli alti comandi di cui al decreto legislativo 28 novembre 1997, n.
464,  delle regioni militari territoriali, dei dipartimenti marittimi
e delle regioni aeree, nonche' gli ufficiali generali ed i colonnelli
delle  Forze  armate  e  gradi  corrispondenti  preposti ad organismi
militari  provvisti  di autonomia amministrativa, esercitano i poteri
di  spesa nei limiti dei fondi loro assegnati per la realizzazione di
ciascun programma.
 
           Nota all'art. 3:
            -    Il testo   del   decreto   legislativo 28   novembre
          1997, n.  464, recante: "Riforma   strutturale delle  Forze
          armate,   a norma dell'art.  1, comma 1,  lettere a), d) ed
          h), della legge 28  dicembre 1995, n.  549", e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 5 gennaio 1998.