Art. 4. Disposizioni in materia di pagamenti e prezzi 1. I contratti di fornitura di beni e servizi concernenti sistemi d'arma ed apparecchiature funzionalmente correlate, aventi termini di consegna o di esecuzione superiori ai due anni, ovvero importo eccedente quello indicato all'articolo 1 del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, per gli appalti di lavori pubblici, possono prevedere la corresponsione di pagamenti, previa costituzione di idonea garanzia, sulla base della progressione dell'esecuzione delle prestazioni e dei conseguenti obiettivi quantitativi raggiunti, nei termini contrattualmente definiti. Tali pagamenti non possono comunque eccedere la misura complessiva del 90% dell'importo contrattuale. 2. Ai contratti di fornitura di beni relativi ad armamenti ad elevato contenuto tecnologico destinati alla difesa nazionale, aventi termini di consegna superiori ai due anni ed importo eccedente quello indicato all'articolo 1 del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 2, comma 93, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. 3. I termini entro i quali devono essere effettuati i pagamenti delle prestazioni contrattuali sono indicati nei capitolati generali di oneri applicabili.
Note all'art. 4: - Il testo dell'art. 1 del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, e' riportato nelle note all'art. 2. - Il testo del comma 93 dell'art. 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante: "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica", e' il seguente: "93. I contratti stipulati dal Ministero della difesa ad esecuzione differita della durata superiore a due anni aventi ad oggetto la prestazione di servizi e forniture relativi ad armamenti ad elevato contenuto tecnologico destinati alla difesa nazionale, da realizzare nell'ambito di cooperazioni internazionali, possono prevedere, al fine di garantire parita' di condizioni contrattuali tra le imprese italiane ed estere partecipanti, la revisione del prezzo secondo le seguenti procedure e condizioni: a) la revisione del prezzo, ove contrattualmente prevista, e' applicata in relazione all'attivita' svolta dall'appaltatore o dal fornitore in ciascun anno, a decorrere dall'inizio del terzo anno dalla data di aggiudicazione del contratto, ovvero, in caso di trattativa privata o di appalto concorso, dalla stipulazione del contratto; b) il contratto deve prevedere la quantita' della produzione da consegnare nei primi due anni e/o la quota del lavoro da svolgere nello stesso periodo di tempo in cui, in ogni caso, non e' applicabile la revisione. Il contratto deve prevedere altresi' l'indice da applicare per la revisione dei costi della manodopera, tenuto conto dei miglioramenti di produttivita' intervenuti durante il periodo di efficacia del contratto, e gli indici da applicare per il costo dei materiali; c) la revisione del prezzo si applica all'aliquota dell'85 per cento del prezzo previsto, ed in nessun caso puo' essere applicata per il tempo eccedente quello contrattuale".