Art. 4.
            Disposizioni in materia di pagamenti e prezzi
  1.  I  contratti di fornitura di beni e servizi concernenti sistemi
d'arma ed apparecchiature funzionalmente correlate, aventi termini di
consegna  o  di  esecuzione  superiori  ai  due  anni, ovvero importo
eccedente  quello  indicato all'articolo 1 del decreto legislativo 19
dicembre  1991,  n.  406, per gli appalti di lavori pubblici, possono
prevedere  la  corresponsione  di  pagamenti,  previa costituzione di
idonea  garanzia, sulla base della progressione dell'esecuzione delle
prestazioni  e  dei conseguenti obiettivi quantitativi raggiunti, nei
termini   contrattualmente   definiti.  Tali  pagamenti  non  possono
comunque   eccedere   la  misura  complessiva  del  90%  dell'importo
contrattuale.
  2.  Ai  contratti  di  fornitura  di  beni relativi ad armamenti ad
elevato contenuto tecnologico destinati alla difesa nazionale, aventi
termini di consegna superiori ai due anni ed importo eccedente quello
indicato  all'articolo 1 del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n.
406,  si  applicano  le disposizioni contenute nell'articolo 2, comma
93, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
  3.  I  termini  entro  i quali devono essere effettuati i pagamenti
delle  prestazioni contrattuali sono indicati nei capitolati generali
di oneri applicabili.
 
           Note all'art. 4:
            -  Il  testo  dell'art.  1  del  decreto  legislativo  19
          dicembre 1991, n.  406, e' riportato nelle note all'art. 2.
            - Il testo   del comma 93 dell'art. 2  della    legge  23
          dicembre  1996,  n.    662,      recante:    "Misure     di
          razionalizzazione      della    finanza  pubblica",  e'  il
          seguente:
            "93.  I contratti stipulati dal Ministero della difesa ad
          esecuzione differita  della durata  superiore a   due  anni
          aventi  ad   oggetto la prestazione di servizi  e forniture
          relativi ad   armamenti ad  elevato  contenuto  tecnologico
          destinati alla  difesa nazionale, da realizzare nell'ambito
          di  cooperazioni   internazionali,   possono prevedere,  al
          fine di garantire  parita' di condizioni contrattuali   tra
          le  imprese  italiane ed estere  partecipanti, la revisione
          del  prezzo secondo le seguenti procedure e condizioni:
            a)  la  revisione del   prezzo,   ove    contrattualmente
          prevista,  e' applicata in  relazione all'attivita'  svolta
          dall'appaltatore    o  dal fornitore in   ciascun anno,   a
          decorrere  dall'inizio del   terzo anno dalla    data    di
          aggiudicazione    del   contratto,   ovvero, in   caso   di
          trattativa   privata o    di    appalto  concorso,    dalla
          stipulazione  del contratto;
            b)  il    contratto deve   prevedere la   quantita' della
          produzione da consegnare nei  primi due anni  e/o la  quota
          del lavoro  da svolgere nello  stesso  periodo   di   tempo
          in    cui,    in   ogni   caso,   non   e' applicabile   la
          revisione.   Il   contratto   deve    prevedere    altresi'
          l'indice  da   applicare per la  revisione dei costi  della
          manodopera,   tenuto   conto      dei   miglioramenti    di
          produttivita'   intervenuti durante il periodo di efficacia
          del  contratto,  e gli indici da applicare per il costo dei
          materiali;
            c)  la revisione  del prezzo   si applica    all'aliquota
          dell'85  per cento del  prezzo previsto, ed  in nessun caso
          puo'    essere  applicata  per  il  tempo  eccedente quello
          contrattuale".