Art. 5.
  Disposizioni  in materia di contratti di manutenzione e riparazione
di sistemi d'arma e di sostegno logistico dei contingenti delle Forze
armate impiegati fuori dal territorio nazionale.
  1.  I  contratti  di manutenzione e riparazione di sistemi d'arma e
apparecchiature  funzionalmente  correlate  possono prevedere che nel
corso   dell'esecuzione   siano   individuate  ulteriori  particolari
prestazioni  e  forniture  di  materiali,  da eseguire per soddisfare
necessita' urgenti ed imprevedibili.
  2.  Le prestazioni e le forniture di cui al comma 1, fermo restando
l'importo  complessivo  del  contratto,  non  possono  in  ogni  caso
eccedere il quinto di detto importo.
  3.  Per  soddisfare  le  esigenze  di  approvvigionamento di beni e
servizi  occorrenti  per  il sostegno logistico dei contingenti delle
Forze  armate  impiegati in operazioni fuori dal territorio nazionale
condotte  sotto l'egida dell'ONU o di altri organismi sovranazionali,
e'  autorizzato  il  ricorso,  in caso di necessita' ed urgenza, alla
Nato  Maintenance  and  Supply  Agency,  sulla  base di accordiquadro
appositamente  stipulati  e  nell'ambito dei fondi stanziati per tali
esigenze.