Art. 5. Disposizioni in materia di contratti di manutenzione e riparazione di sistemi d'arma e di sostegno logistico dei contingenti delle Forze armate impiegati fuori dal territorio nazionale. 1. I contratti di manutenzione e riparazione di sistemi d'arma e apparecchiature funzionalmente correlate possono prevedere che nel corso dell'esecuzione siano individuate ulteriori particolari prestazioni e forniture di materiali, da eseguire per soddisfare necessita' urgenti ed imprevedibili. 2. Le prestazioni e le forniture di cui al comma 1, fermo restando l'importo complessivo del contratto, non possono in ogni caso eccedere il quinto di detto importo. 3. Per soddisfare le esigenze di approvvigionamento di beni e servizi occorrenti per il sostegno logistico dei contingenti delle Forze armate impiegati in operazioni fuori dal territorio nazionale condotte sotto l'egida dell'ONU o di altri organismi sovranazionali, e' autorizzato il ricorso, in caso di necessita' ed urgenza, alla Nato Maintenance and Supply Agency, sulla base di accordiquadro appositamente stipulati e nell'ambito dei fondi stanziati per tali esigenze.