Art. 6.
            Disposizioni in materia di capitolati d'oneri
  1.  I  capitolati d'oneri generali e particolari per i servizi e le
forniture  militari  sono  approvati  dal  Ministro della difesa, con
proprio decreto, e comunicati al Parlamento affinche' siano trasmessi
alle  competenti commissioni parlamentari. Essi sono pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.