Art. 6. Disposizioni in materia di capitolati d'oneri 1. I capitolati d'oneri generali e particolari per i servizi e le forniture militari sono approvati dal Ministro della difesa, con proprio decreto, e comunicati al Parlamento affinche' siano trasmessi alle competenti commissioni parlamentari. Essi sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.