Art. 7. Abrogazioni e soppressione di organismi 1. I comitati di cui alle leggi 22 dicembre 1973, n. 825, 22 marzo 1975, n. 57, 16 febbraio 1977, n. 38, 16 giugno 1977, n. 372, e 18 agosto 1978, n. 497, sono soppressi, restando salvi i pareri resi prima della data di entrata in vigore del presente decreto. 2. E' abrogato l'articolo 3 della legge 4 ottobre 1988, n. 436. 3. Nell'articolo 6, comma 1, della legge 4 ottobre 1988, n. 436, sono soppresse le parole: "e i capitolati d'oneri generali e particolari per le forniture della Difesa". 4. E' abrogato l'articolo 11, lettera f), della legge 9 gennaio 1951, n. 167. 5. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 8, comma 2, e' soppressa la commissione centrale dei collaudi in appello delle sostanze alimentari, dei materiali del corredo e vari, occorrenti alle Forze armate dello Stato, istituita con regio decreto 16 gennaio 1927, n. 118, e successive modifiche.
Note all'art. 7: - Il testo della legge 22 dicembre 1973, n. 825, recante: "Interventi urgenti ed indispensbili da attuare negli aeroporti aperti al traffico aereo civile", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 332 del 28 dicembre 1973. - Il testo della legge 22 marzo 1975, n. 57, recante: "Costruzione e ammodernamento di mezzi navali della Marina militare", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 28 marzo 1975. - Il testo della legge 16 febbraio 1977, n. 38, recante: "Ammodernamento dei mezzi dell'Aeronautica militare", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 54 del 26 febbraio 1977. - Il testo della legge 16 giugno 1977, n. 372, recante: "Ammodernamento degli armamenti, dei materiali, delle apparecchiature e dei mezzi dell'Esercito", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 9 luglio 1977. - Il testo della legge 18 agosto 1978, n. 497, recante: "Autorizzazione di spesa per la costruzione di alloggi di servizio per il personale militare e disciplina delle relative concessioni", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 245 del 1 settembre 1978. - Il testo del comma 1 dell'art. 6 della legge 4 ottobre 1988, n. 436, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: "1. I regolamenti che disciplinano l'attivita', anche esterna, delle direzioni generali tecniche e degli enti dipendenti sono approvati dal Ministro della difesa, previo parere delle competenti commissioni parlamentari da esprimersi secondo le procedure previste dai regolamenti delle Camere, nel termine e con gli effetti di cui alla lettera b) del comma 1 dell'art. 1". - Il testo dell'art. 11 della legge 9 gennaio 1951, n. 167, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: "Art. 11. - Il parere del consiglio superiore delle Forze armate deve essere richiesto: a) sulle questioni di alta importanza relative agli ordinamenti militari ed alla preparazione organica e bellica delle Forze armate e di ciascuna di esse; b) sulle clausole di carattere militare da includere nei trattati e nelle convenzioni internazionali; c) sulle proposte da trasmettere al Ministero del tesoro per la formazione del progetto dello stato di previsione del Ministero della difesa per ciascun esercizio finanziario; d) sugli schemi di provvedimenti di carattere legislativo o regolamentare predisposti dal Ministro per la difesa in materia di disciplina militare; di ordinamento delle Forze armate; di stato e avanzamento degli ufficiali e dei sottufficiali; di reclutamento del personale militare, di organi del personale civile e militare; e) sui programmi relativi agli armamenti terrestri, navali ed aerei ed ai grandi approvvigionamenti; f) (abrogata)". - Il testo del regio decreto 16 gennaio 1927, n. 118, e' riportato nella Gazzetta Ufficiale n. 39 del 17 febbraio 1927.