Art. 7.
               Abrogazioni e soppressione di organismi
  1.  I comitati di cui alle leggi 22 dicembre 1973, n. 825, 22 marzo
1975,  n.  57,  16 febbraio 1977, n. 38, 16 giugno 1977, n. 372, e 18
agosto  1978,  n.  497,  sono soppressi, restando salvi i pareri resi
prima della data di entrata in vigore del presente decreto.
  2. E' abrogato l'articolo 3 della legge 4 ottobre 1988, n. 436.
  3.  Nell'articolo  6,  comma 1, della legge 4 ottobre 1988, n. 436,
sono  soppresse  le  parole:  "e  i  capitolati  d'oneri  generali  e
particolari per le forniture della Difesa".
  4.  E'  abrogato  l'articolo  11, lettera f), della legge 9 gennaio
1951, n. 167.
  5.  Fatto  salvo  quanto  previsto  all'articolo  8,  comma  2,  e'
soppressa  la  commissione  centrale  dei  collaudi  in appello delle
sostanze  alimentari,  dei  materiali  del corredo e vari, occorrenti
alle Forze armate dello Stato, istituita con regio decreto 16 gennaio
1927, n. 118, e successive modifiche.
 
           Note all'art. 7:
            -  Il  testo  della  legge  22  dicembre  1973,  n.  825,
          recante:    "Interventi    urgenti    ed   indispensbili da
          attuare   negli   aeroporti aperti   al   traffico    aereo
          civile",  e'   pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale n. 332
          del 28 dicembre 1973.
            - Il testo della legge 22   marzo 1975, n.  57,  recante:
          "Costruzione  e  ammodernamento    di  mezzi  navali  della
          Marina  militare",  e' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
          n. 84 del 28 marzo 1975.
            -  Il  testo  della  legge   16  febbraio  1977,  n.  38,
          recante:    "Ammodernamento  dei    mezzi  dell'Aeronautica
          militare",  e' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  54
          del 26 febbraio 1977.
            -  Il  testo   della  legge  16  giugno  1977,   n.  372,
          recante:    "Ammodernamento degli armamenti, dei materiali,
          delle  apparecchiature  e  dei  mezzi  dell'Esercito",   e'
          pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale n.   186 del 9 luglio
          1977.
            -  Il  testo   della  legge  18  agosto  1978,   n.  497,
          recante:  "Autorizzazione di  spesa per la  costruzione  di
          alloggi     di  servizio  per  il    personale  militare  e
          disciplina   delle  relative  concessioni",  e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n. 245 del 1 settembre 1978.
            -  Il  testo  del    comma  1 dell'art. 6 della legge   4
          ottobre  1988,  n.    436,  come  modificato  dal  presente
          decreto, e' il seguente:
            "1.  I regolamenti  che  disciplinano  l'attivita', anche
          esterna,  delle   direzioni   generali   tecniche   e degli
          enti   dipendenti   sono  approvati  dal    Ministro  della
          difesa,   previo     parere  delle  competenti  commissioni
          parlamentari da esprimersi  secondo le  procedure  previste
          dai  regolamenti    delle  Camere,  nel termine   e con gli
          effetti  di cui alla lettera b) del comma 1 dell'art. 1".
            - Il  testo dell'art. 11 della  legge 9 gennaio 1951,  n.
          167, come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
            "Art.  11.    - Il parere   del consiglio superiore delle
          Forze armate deve essere richiesto:
            a)  sulle questioni  di alta  importanza relative    agli
          ordinamenti   militari  ed  alla  preparazione  organica  e
          bellica delle Forze armate e di ciascuna di esse;
            b) sulle clausole di carattere militare da includere  nei
          trattati e nelle convenzioni internazionali;
            c)  sulle    proposte da   trasmettere al Ministero   del
          tesoro   per la formazione  del  progetto  dello  stato  di
          previsione del Ministero della difesa per ciascun esercizio
          finanziario;
            d)   sugli   schemi   di   provvedimenti   di   carattere
          legislativo  o regolamentare predisposti  dal Ministro  per
          la   difesa  in    materia  di  disciplina  militare;    di
          ordinamento delle  Forze armate; di   stato  e  avanzamento
          degli  ufficiali e   dei sottufficiali; di reclutamento del
          personale  militare,  di  organi  del  personale  civile  e
          militare;
            e)  sui  programmi  relativi  agli  armamenti  terrestri,
          navali ed aerei ed ai grandi approvvigionamenti;
            f) (abrogata)".
            - Il testo del regio decreto  16 gennaio 1927, n. 118, e'
          riportato nella Gazzetta Ufficiale n. 39  del  17  febbraio
          1927.