Art. 8.
                          Norma transitoria
  1. Fino all'adozione dei nuovi capitolati generali d'oneri, l'esame
definitivo  della  merce  rifiutata  al  primo collaudo e' deferito a
commissioni appositamente nominate dal direttore generale.
  2.  La  commissione  di  cui  all'articolo  7, comma 5, continua ad
operare  fino  alla definizione di tutti i ricorsi presentati in data
anteriore  a  quella  di  entrata  in  vigore  del presente decreto e
comunque non oltre sei mesi da quest'ultima data.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

Dato a Roma, addi' 28 dicembre 1998
                             SCALFARO
                             D'Alema,  Presidente del Consiglio
                             dei Ministri
                             Scognamiglio    Pasini,   Ministro
                             della difesa
                             Ciampi,  Ministro del tesoro, del
                             bilancio   e  della  programmazione
                             economica
                             Piazza,  Ministro  per la funzione
                             pubblica

Visto, il Guardasigilli: Diliberto