Art. 8. Norma transitoria 1. Fino all'adozione dei nuovi capitolati generali d'oneri, l'esame definitivo della merce rifiutata al primo collaudo e' deferito a commissioni appositamente nominate dal direttore generale. 2. La commissione di cui all'articolo 7, comma 5, continua ad operare fino alla definizione di tutti i ricorsi presentati in data anteriore a quella di entrata in vigore del presente decreto e comunque non oltre sei mesi da quest'ultima data. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 28 dicembre 1998 SCALFARO D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri Scognamiglio Pasini, Ministro della difesa Ciampi, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Piazza, Ministro per la funzione pubblica Visto, il Guardasigilli: Diliberto