Art. 2.
  1.  Le  autorita'  competenti si avvalgono dei laboratori nazionali
autorizzati.
  2.  Il  Ministero  della  sanita' comunica alla Commissione europea
l'elenco dei laboratori nazionali di riferimento per le zoonosi e gli
agenti  zoonotici  indicati  nell'allegato I, punto I, nei quali puo'
essere  effettuata  l'identificazione  di  un  agente  zoonotico o la
conferma  della sua presenza; tale elenco e i relativi aggiornamenti,
sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.