Art. 2. 1. Le autorita' competenti si avvalgono dei laboratori nazionali autorizzati. 2. Il Ministero della sanita' comunica alla Commissione europea l'elenco dei laboratori nazionali di riferimento per le zoonosi e gli agenti zoonotici indicati nell'allegato I, punto I, nei quali puo' essere effettuata l'identificazione di un agente zoonotico o la conferma della sua presenza; tale elenco e i relativi aggiornamenti, sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.