Art. 5.
  1.  I  sistemi  per  il  controllo  dei  movimenti degli animali da
allevamento,  definiti  nella decisione 89/153/CEE della Commissione,
sono  applicati  anche  per  le  misure  relative alle zoonosi e agli
agenti zoonotici.
 
           Nota all'art. 5:
            - La   decisione della commissione    89/153/CEE  del  13
          febbraio  1989 relativa   alla correlazione  dei  campioni,
          prelevati  ai fini  della ricerca dei   residui, con    gli
          animali   di allevamento  d'origine, e' stata pubblicata in
          G.U.C.E. L 59 del 2 marzo 1989.