Art. 5. 1. I sistemi per il controllo dei movimenti degli animali da allevamento, definiti nella decisione 89/153/CEE della Commissione, sono applicati anche per le misure relative alle zoonosi e agli agenti zoonotici.
Nota all'art. 5: - La decisione della commissione 89/153/CEE del 13 febbraio 1989 relativa alla correlazione dei campioni, prelevati ai fini della ricerca dei residui, con gli animali di allevamento d'origine, e' stata pubblicata in G.U.C.E. L 59 del 2 marzo 1989.