Art. 8.
  1.   Le   autorita'   competenti   assicurano   l'assistenza  e  la
collaborazione  necessaria  agli  esperti veterinari incaricati dalla
Commissione  europea  di  effettuare  controlli  sul posto al fine di
verificare  l'osservanza  delle  disposizioni  previste  dal presente
regolamento.
  2.  Le autorita' competenti adottano le misure necessarie derivanti
dai risultati dei controlli di cui al comma 1.