Art. 8. 1. Le autorita' competenti assicurano l'assistenza e la collaborazione necessaria agli esperti veterinari incaricati dalla Commissione europea di effettuare controlli sul posto al fine di verificare l'osservanza delle disposizioni previste dal presente regolamento. 2. Le autorita' competenti adottano le misure necessarie derivanti dai risultati dei controlli di cui al comma 1.