Art. 2. 
                   Valutazione delle prove d'esame 
  1. La commissione di esame dispone di quarantacinque punti  per  la
valutazione delle prove  scritte  e  di  trentacinque  punti  per  la
valutazione del colloquio. 
  2. Le quattro prove scritte sono valutate in quindicesimi. Ai  fini
dell'attribuzione   dei   quarantacinque    punti    complessivamente
disponibili per la valutazione delle prove scritte, i punteggi  delle
prove scritte di italiano e di francese sono sommati ed il totale  e'
rideterminato sulla base dell'allegata tabella A. 
  3.  A  ciascuna  delle  prove  scritte  e  al  colloquio  giudicati
sufficienti  non  puo'  essere  attribuito  un  punteggio  inferiore,
rispettivamente, a 10 e a 22.