Art. 2. Valutazione delle prove d'esame 1. La commissione di esame dispone di quarantacinque punti per la valutazione delle prove scritte e di trentacinque punti per la valutazione del colloquio. 2. Le quattro prove scritte sono valutate in quindicesimi. Ai fini dell'attribuzione dei quarantacinque punti complessivamente disponibili per la valutazione delle prove scritte, i punteggi delle prove scritte di italiano e di francese sono sommati ed il totale e' rideterminato sulla base dell'allegata tabella A. 3. A ciascuna delle prove scritte e al colloquio giudicati sufficienti non puo' essere attribuito un punteggio inferiore, rispettivamente, a 10 e a 22.