Art. 3. 
         Accertamento della conoscenza della lingua francese 
  1. Ai fini di cui all'art. 7 della legge regionale, la  commissione
d'esame: 
  a) ridetermina  il  punteggio  attribuito  alla  prova  scritta  di
francese sulla base della tabella  A  allegata  alla  predetta  legge
regionale; 
  b) formula, dopo aver attribuito il  punteggio  al  colloquio,  una
valutazione, espressa in decimi anche con frazioni  di  mezzo  punto,
della competenza dimostrata in lingua francese; 
  c) determina la votazione complessiva  da  assegnare  al  candidato
mediante la media tra i  punteggi  di  cui  alle  lettere  a)  e  b),
arrotondando per eccesso nel caso in cui il punteggio non esprima una
votazione per numero intero o per frazioni di mezzo punto.