Art. 3. Accertamento della conoscenza della lingua francese 1. Ai fini di cui all'art. 7 della legge regionale, la commissione d'esame: a) ridetermina il punteggio attribuito alla prova scritta di francese sulla base della tabella A allegata alla predetta legge regionale; b) formula, dopo aver attribuito il punteggio al colloquio, una valutazione, espressa in decimi anche con frazioni di mezzo punto, della competenza dimostrata in lingua francese; c) determina la votazione complessiva da assegnare al candidato mediante la media tra i punteggi di cui alle lettere a) e b), arrotondando per eccesso nel caso in cui il punteggio non esprima una votazione per numero intero o per frazioni di mezzo punto.