Art. 2.
           Modalita' di trasmissione e di utilizzo dei dati
                      relativi alla riscossione
  1. Il  collegamento con  gli archivi delle  tasse automobilistiche,
previsti dagli  articoli 5 e  6 del decreto ministeriale  25 novembre
1998, n.  418, e l'invio  dei dati dei versamenti  vengono effettuati
mediante  utilizzo di  una rete  telematica e  per il  tramite di  un
idoneo sistema informatico indicato dalle associazioni di categoria.
  2. Il sistema informatico deve:
  a) assicurare il collegamento in  tempo reale con gli archivi delle
tasse automobilistiche di cui al comma 1;
  b) garantire la sicurezza ed integrita' dei dati trasmessi;
    c) essere operativo su tutto il territorio nazionale.
  3. Le modalita'  di collegamento e le  caratteristiche di sicurezza
del  collegamento  stesso  sono  definite  d'intesa  tra  le  regioni
interessate e le associazioni di categoria dei tabaccai, ed approvate
con decreto del Ministro delle finanze.
  4. I  tabaccai ed  il gestore  del sistema  informatico definiscono
convenzionalmente i reciproci rapporti economici.
  5.  I  tabaccai  ed  i  gestori  del  sistema  informatico  possono
utilizzare  i dati  informativi  in  loro possesso  per  i soli  fini
stabiliti dall'articolo  17 della legge  27 dicembre 1997, n.  449, e
dal presente regolamento, nel rispetto di quanto previsto dalla legge
31 dicembre 1996, n. 675.
 
           Note all'art. 2:
            - Si riporta il testo degli articoli 5 e  6  del  decreto
          ministeriale 25 novembre 1998, n. 418:
            "Art. 5 (Archivi  delle tasse automobilistiche). - 1.  Le
          regioni  a  statuto   ordinario   ed il   Ministero   delle
          finanze definiscono   con protocollo d'intesa,    ai  sensi
          dell'art.  6,  comma   2, del   D.Lgs. 28 agosto  1997,  n.
          281,     le   modalita'    di    costituzione,    gestione,
          aggiornamento    e  controllo   degli archivi   regionali e
          dell'archivio nazionale delle tasse automobilistiche.
            2. Con il protocollo d'intesa di  cui  al  comma  1  sono
          individuate  le  procedure  per la definizione   dei flussi
          informativi, delle modalita' di  trasmissione  dei  dati  e
          l'interconnessione tra gli archivi di cui al comma 1.
            3. Gli  archivi di cui  al comma 1  sono costituiti sulla
          base   dei   dati,   per  ciascun  veicolo,  inerenti  alla
          proprieta', alle scadenze di pagamento  delle  tasse,  alle
          eventuali  sospensioni,  riduzioni  od esenzioni  d'imposta
          ed agli altri dati tecnici necessari.
            4. L'aggiornamento degli archivi e' effettuato con i dati
          trasmessi  in   via   telematica   dal   pubblico  registro
          automobilistico,    dalla  motorizzazione  civile    e  dei
          trasporti  in    concessione, dal Ministero delle  finanze,
          dalle   regioni,     nonche'   dai   concessionari    della
          riscossione,  dai   soggetti abilitati   alla riscossione e
          dagli altri soggetti  aventi requisiti  che  consentono  il
          collegamento con  gli archivi in  forza di disposizioni  di
          legge o regolamento,  statale o regionale.
            5. I dati degli archivi  sono utilizzati direttamente dal
          Ministero   delle  finanze  per  la  gestione  delle  tasse
          automobilistiche erariali e direttamente  dalle  regioni  a
          statuto      ordinario   per   la   gestione   delle  tasse
          automobilistiche non erariali.
            6. I costi per la gestione   dell'archivio  nazionale  di
          cui  al  comma 1   sono ripartiti  tra il  Ministero  delle
          finanze  per conto  delle regioni a statuto speciale  e  le
          regioni  a  statuto  ordinario, in base alla  potenzialita'
          contributiva  relativa ai  tributi  di  ciascuna regione".
            "Art.  6     (Gestione   dell'archivio      delle   tasse
          automobilistiche nel periodo transitorio). - 1. A decorrere
          dal  1 gennaio 1999 e fino alla definizione del  protocollo
          d'intesa di   cui all'art. 5,  comma    1,  la  gestione  e
          l'aggiornamento  degli archivi  di cui all'art. 5, comma 1,
          sono assicurati,  in via transitoria,  dal Ministero  delle
          finanze a mezzo del proprio sistema informativo.
            2. Ai fini della determinazione della base imponibile del
          tributo  e  della   relativa gestione   il  Ministero delle
          finanze   predispone      un   archivio   delle       tasse
          automobilistiche    integrato   nel       proprio   sistema
          informativo.
            3. L'archivio di cui al comma  2 e' costituito sulla base
          dei  dati,  per    ciascun     veicolo,  inerenti      alla
          proprieta',    alle scadenze   di pagamento   delle  tasse,
          alle eventuali   sospensioni,    riduzioni    od  esenzioni
          d'imposta ed agli altri dati tecnici necessari.
            4.    I   dati   di cui   al   comma   3   sono   messi a
          disposizione,     in  osservanza  dell'art.      5,   comma
          quarantunesimo,  del    decreto-legge  30 dicembre 1982, n.
          953,  convertito,    con  modificazioni,  dalla  legge   28
          febbraio  1983,  n.  53,  su    supporto  informatico,  dal
          pubblico  registro  automobilistico,  dall'Automobile  club
          d'Italia,  dalla  motorizzazione civile e dei  trasporti in
          concessione e dal  Ministero delle finanze  entro  quindici
          giorni dalla entrata  in vigore del presente decreto e sono
          aggiornati mensilmente.
            5.  L'archivio e' costituito con i dati di cui al comma 3
          aggiornati al 31 dicembre 1998.
            6. Il  Ministero delle  finanze garantisce  alle  regioni
          a statuto ordinario  la   disponibilita'  dell'archivio  di
          cui     al   comma   2 necessario per  l'espletamento delle
          funzioni ad esse  demandate dal comma 10 dell'art. 17 della
          legge 27 dicembre 1997, n. 449.
            7.   L'archivio di   cui al    comma  2    e'  utilizzato
          direttamente  dal  Ministero delle finanze per  la gestione
          delle tasse automobilistiche erariali.
            8.    Con    decreto    del    direttore  generale    del
          Dipartimento  delle entrate del Ministero delle finanze, da
          emanarsi  entro  due  mesi dalla data di entrata  in vigore
          del  presente  regolamento,     sono  definiti   i   flussi
          informativi,    le  modalita'  di  trasmissione   dei  dati
          e  l'interconnessione    con  l'archivio    delle     tasse
          automobilistiche  da parte dei soggetti di cui al comma 4.
            9.  Le    attivita' di cui  all'art. 2,  comma 1, nonche'
          le funzioni previste all'art. 3, commi 1 e   3, e  all'art.
          4,  possono,  nel  periodo transitorio e   non oltre il  31
          dicembre 2001, essere  affidate dalle singole   regioni,  a
          mezzo    convenzioni, al   Ministero delle   finanze previo
          rimborso dei  relativi costi  sostenuti e    dell'ammontare
          dei  rimborsi  effettuati.    Con  decreto   del  direttore
          generale   del Dipartimento  delle  entrate  del  Ministero
          delle  finanze  sono approvati i modelli di versamento e le
          modalita' di utilizzazione degli stessi.
            10. Il controllo sulla gestione dell'archivio  di cui  al
          comma  2  e' esercitato   da    un  comitato  di  vigilanza
          costituito   da   cinque  rappresentanti  indicati    dalla
          Conferenza    permanente  per   i rapporti tra lo Stato, le
          regioni e le province autonome di Trento e Bolzano".
            - Per  l'art. 17 della legge  27 dicembre 1997, n.   449,
          vedi nelle note alle premesse.