Art. 3. Adempimenti del tabaccaio e modalita' di versamento del contribuente 1. Il tabaccaio assicura il servizio durante l'orario di apertura dell'esercizio, compatibilmente con la possibilita' di collegamento con l'archivio tasse automobilistiche. 2. Il tabaccaio riscuote le tasse automobilistiche per gli enti per i quali svolge il relativo servizio di riscossione. 3. Il soggetto che effettua il versamento comunica al tabaccaio i dati identificativi del veicolo (tipo veicolo e targa), la regione o provincia autonoma di residenza del proprietario, il periodo di validita' del pagamento della tassa, la data di scadenza e l'eventuale diritto a riduzione della tassa. 4. Il tabaccaio trasmette i dati al sistema informatico di cui all'articolo 2, comma 1; il sistema, in risposta, visualizza l'ammontare della tassa automobilistica da pagare. La conferma dell'operazione permette la stampa della ricevuta di pagamento. 5. E' fatto obbligo al tabaccaio di rilasciare al soggetto che effettua il versamento la ricevuta di pagamento della tassa automobilistica automaticamente stampata dal sistema. La ricevuta di pagamento dovra' riportare l'indicazione relativa all'identificativo univoco rilasciato dal sistema di gestione dell'archivio delle tasse automobilistiche, al numero della ricevuta stessa, alla data e all'ora del pagamento, al tipo del veicolo, alla targa, alla regione o provincia autonoma di residenza del proprietario, al periodo di validita' del pagamento, alla data di scadenza, all'eventuale riduzione della tassa e all'importo versato, nonche' ai dati identificativi del tabaccaio ed ai dati utilizzati per il calcolo della tassa. La ricevuta deve inoltre riportare l'importo del compenso corrisposto al tabaccaio da chi effettua il versamento. 6. E' fatto divieto al tabaccaio di rilasciare ricevute diverse da quelle automaticamente prodotte dal sistema. E' altresi' fatto divieto di alterare i dati contenuti nella suddetta ricevuta o di rilasciare la stessa su moduli non conformi.