Art. 4.
                      Modalita' di riversamento
                  e penali per tardivo riversamento
  1.  Ai fini  del riversamento  delle somme  riscosse, il  tabaccaio
autorizza la regione o la provincia autonoma ove si trova l'esercizio
di  cui e'  titolare a  richiedere,tramite la  procedura bancaria  di
addebito automatico  (RID), direttamente dal proprio  conto corrente,
l'ammontare dei pagamenti riscossi. A tal fine il tabaccaio indica la
banca  presso la  quale detiene  il conto.  I pagamenti  riscossi dai
tabaccai che esercitano  l'attivita' nel territorio di  una regione a
statuto  speciale, fatta  eccezione  per la  regione siciliana,  sono
riversati da questi sul conto corrente postale intestato all'Erario.
  2.  Ciascuna  regione  o  provincia autonoma  puo'  richiedere,  in
alternativa alla procedura bancaria  di addebito automatico (RID), il
riversamento delle somme riscosse su apposito conto corrente postale.
  3.  Settimanalmente i  tabaccai  ricevono  dal sistema  informatico
l'estratto conto relativo all'ammontare  totale delle somme da questi
riscosse nella settimana precedente. Detto ammontare deve essere reso
disponibile, alla regione, o alla regione siciliana, o alla provincia
autonoma,  o al  Ministero delle  finanze, dal  tabaccaio secondo  le
modalita' descritte ai commi 1 e  2 entro due giorni lavorativi dalla
data di messa a disposizione dell'estratto conto.
  4. A  fine giornata, il  tabaccaio riceve un  riepilogo dettagliato
dei pagamenti da esso riscossi nella giornata.
  5. Sulle somme non riversate  dai tabaccai alla prescritta scadenza
ma  riversate  entro  i  cinque  giorni  lavorativi  successivi  alla
scadenza stessa  si applica una  penale pari  al cinque per  cento da
versarsi  contestualmente alle  somme stesse;  trascorso il  predetto
termine si procede all'escussione, della  garanzia, sia per i mancati
riversamenti,  sia per  la  penale, ed  alla contestuale  sospensione
prevista dall'articolo 6, comma 1.