Art. 5.
              Compenso per la prestazione del servizio
  1.  Il  tabaccaio  autorizzato  esige  dal  contribuente  per  ogni
operazione   di  riscossione,  indipendentemente  dall'importo  della
stessa,  la  somma di lire 3.000 o l'equivalente in euro, comprensiva
dei costi relativi.