Art. 7.
                      Variazioni alle modalita'
               ed ai tempi di svolgimento del servizio
  1.  Le  eventuali   variazioni  alle  modalita'  ed   ai  tempi  di
svolgimento  del servizio  di  cui all'articolo  2,  comma 3,  resesi
opportune anche a seguito di  nuove disposizioni di legge, nonche' la
decorrenza  della relativa  operativita',  sono  definite secondo  le
modalita' indicate nell'articolo 2, comma 3.