Art. 7. Variazioni alle modalita' ed ai tempi di svolgimento del servizio 1. Le eventuali variazioni alle modalita' ed ai tempi di svolgimento del servizio di cui all'articolo 2, comma 3, resesi opportune anche a seguito di nuove disposizioni di legge, nonche' la decorrenza della relativa operativita', sono definite secondo le modalita' indicate nell'articolo 2, comma 3.