Art. 8. Eventi eccezionali 1. Qualora il tabaccaio non abbia potuto svolgere le attivita' connesse con lo svolgimento del servizio, a causa di eventi dichiarati eccezionali secondo quanto previsto dal decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1, i termini per l'esecuzione degli adempimenti scadenti durante il periodo di mancata attivita', o nei cinque giorni seguenti, sono prorogati di cinque giorni, a decorrere dal giorno in cui il tabaccaio abbia ripreso la normale attivita'. 2. Qualora il sistema informatico di cui all'articolo 2, comma 1, non abbia potuto funzionare a causa di eventi eccezionali di cui al comma 1, i termini per l'esecuzione degli adempimenti previsti nel presente decreto, scadenti durante il periodo di mancato funzionamento sono prorogati di cinque giorni a decorrere dal giorno in cui il predetto sistema informatico abbia ripreso a funzionare. In tali casi, la situazione di mancato funzionamento e' certificata con dichiarazione del gestore del sistema informatico rilasciata ai sensi dell'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
Note all'art. 8: - Per il decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1, vedi nelle note alle premesse. - Per l'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, vedi nelle note alle premesse.