Art. 8.
                          Eventi eccezionali
  1.  Qualora il  tabaccaio non  abbia potuto  svolgere le  attivita'
connesse  con  lo  svolgimento  del   servizio,  a  causa  di  eventi
dichiarati   eccezionali   secondo   quanto  previsto   dal   decreto
legislativo 15 gennaio  1948, n. 1, i termini  per l'esecuzione degli
adempimenti scadenti durante  il periodo di mancata  attivita', o nei
cinque giorni seguenti, sono prorogati  di cinque giorni, a decorrere
dal giorno in cui il tabaccaio abbia ripreso la normale attivita'.
  2. Qualora il  sistema informatico di cui all'articolo  2, comma 1,
non abbia potuto  funzionare a causa di eventi eccezionali  di cui al
comma 1,  i termini per  l'esecuzione degli adempimenti  previsti nel
presente   decreto,   scadenti   durante  il   periodo   di   mancato
funzionamento sono prorogati di cinque  giorni a decorrere dal giorno
in cui il predetto sistema informatico abbia ripreso a funzionare. In
tali casi, la situazione di  mancato funzionamento e' certificata con
dichiarazione del gestore del sistema informatico rilasciata ai sensi
dell'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
 
           Note all'art. 8:
            - Per il decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1,  vedi
          nelle note alle premesse.
            -  Per l'art. 20 della legge 4  gennaio 1968, n. 15, vedi
          nelle note alle premesse.