Art. 9.
                      Trasferimento del servizio
                  a nuovo titolare della rivendita
  1.  Il  servizio si  intende  trasferito  al nuovo  titolare  della
rivendita nel  caso di  applicazione delle  disposizioni di  cui agli
articoli 28 e 31 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293.
 
           Nota all'art. 9:
            - Per gli articoli   28 e 31 della  legge  22    dicembre
          1957, n. 1293, vedi nelle note alle premesse.