Art. 9. Trasferimento del servizio a nuovo titolare della rivendita 1. Il servizio si intende trasferito al nuovo titolare della rivendita nel caso di applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 28 e 31 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293.
Nota all'art. 9: - Per gli articoli 28 e 31 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, vedi nelle note alle premesse.