Art. 2.

  1.  L'esercizio delle funzioni dei giudici di pace in servizio alla
data  di  entrata in vigore del presente decreto presso gli uffici di
cui all'elenco allegato al decreto del Ministro di grazia e giustizia
in  data  3  dicembre  1998,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4
serie  speciale  -  n. 95 del 4 dicembre 1998, e' prorogato fino alla
copertura  dei  rispettivi  posti all'esito delle procedure di cui al
medesimo decreto e comunque non oltre la data del 31 dicembre 1999.