Art. 2. 1. L'esercizio delle funzioni dei giudici di pace in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto presso gli uffici di cui all'elenco allegato al decreto del Ministro di grazia e giustizia in data 3 dicembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 95 del 4 dicembre 1998, e' prorogato fino alla copertura dei rispettivi posti all'esito delle procedure di cui al medesimo decreto e comunque non oltre la data del 31 dicembre 1999.