Art. 2.
  1. In qualunque fase della riscossione precedente l'apposizione del
visto  di  cui  all'articolo  79 del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 28 gennaio  1988, n. 43, il  concessionario e' autorizzato
ad  accedere gratuitamente  alle informazioni  del pubblico  registro
automobilistico (PRA) ai sensi dell'articolo 22, comma 2, del decreto
del Ministro delle finanze 2 ottobre 1992, n. 514.
  2. La  fornitura delle informazioni di  cui al comma 1  puo' essere
effettuata  anche dal  sistema  informativo centrale  dell'Automobile
club Italia (ACI) mediante collegamento telematico o mediante scambio
di supporti  magnetici ai sensi  dell'articolo 24 del  citato decreto
del Ministro  delle finanze 2 ottobre  1992, n. 514. In  tal caso, il
costo  della  fornitura grava  sul  concessionario  ed e'  pari  alla
tariffa stabilita nel regolamento per l'accesso agli archivi del PRA,
approvato dal comitato esecutivo dell'ACI  nella seduta del 21 giugno
1995, cosi' come annualmente rivalutata.
 
           Note all'art. 2:
            -  Si    riporta di   seguito l'art.   22, comma   2, del
          citato decreto ministeriale 2 ottobre 1992, n. 514:
            "2.  Le  richieste di  dati  su  veicoli  avanzate, anche
          su     base   personale,   da      organi   costituzionali,
          giurisdizionali,  di    polizia  e  militari, nonche' dalle
          amministrazioni  centrali e periferiche dello  Stato,  sono
          evase gratuitamente".
            -  Si  riporta  di  seguito  l'art. 24 del citato decreto
          ministeriale 2 ottobre 1992, n. 514:
            "Art.   24   (Collegamenti  telematici).    -    1.    Le
          forniture     di    cui  all'art.  22  possono  effettuarsi
          mediante  collegamento  telematico  con  gli  archivi   del
          sistema informativo dell'A.C.I.
            2.    Il    sistema   informativo   centrale  dell'A.C.I.
          provvede   al controllo  ed  alla  contabilizzazione  degli
          accessi.
            3.      L'utenza   del    servizio    e'   concessa    in
          funzione     della disponibilita'    di    collegamenti  al
          momento  della  richiesta ed  e' condizionata dall'utilizzo
          di  tecnologie   compatibili. Il giudizio di compatibilita'
          e' di esclusiva competenza dell'A.C.I.
            4.   Le   modalita'   di   collegamento, il    tipo    di
          informazioni   da fornire, nonche' i  costi a totale carico
          dell'utente  sono  stabiliti   dall'A.C.I.   con   apposita
          convenzione".