Art. 2. 1. In qualunque fase della riscossione precedente l'apposizione del visto di cui all'articolo 79 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, il concessionario e' autorizzato ad accedere gratuitamente alle informazioni del pubblico registro automobilistico (PRA) ai sensi dell'articolo 22, comma 2, del decreto del Ministro delle finanze 2 ottobre 1992, n. 514. 2. La fornitura delle informazioni di cui al comma 1 puo' essere effettuata anche dal sistema informativo centrale dell'Automobile club Italia (ACI) mediante collegamento telematico o mediante scambio di supporti magnetici ai sensi dell'articolo 24 del citato decreto del Ministro delle finanze 2 ottobre 1992, n. 514. In tal caso, il costo della fornitura grava sul concessionario ed e' pari alla tariffa stabilita nel regolamento per l'accesso agli archivi del PRA, approvato dal comitato esecutivo dell'ACI nella seduta del 21 giugno 1995, cosi' come annualmente rivalutata.
Note all'art. 2: - Si riporta di seguito l'art. 22, comma 2, del citato decreto ministeriale 2 ottobre 1992, n. 514: "2. Le richieste di dati su veicoli avanzate, anche su base personale, da organi costituzionali, giurisdizionali, di polizia e militari, nonche' dalle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, sono evase gratuitamente". - Si riporta di seguito l'art. 24 del citato decreto ministeriale 2 ottobre 1992, n. 514: "Art. 24 (Collegamenti telematici). - 1. Le forniture di cui all'art. 22 possono effettuarsi mediante collegamento telematico con gli archivi del sistema informativo dell'A.C.I. 2. Il sistema informativo centrale dell'A.C.I. provvede al controllo ed alla contabilizzazione degli accessi. 3. L'utenza del servizio e' concessa in funzione della disponibilita' di collegamenti al momento della richiesta ed e' condizionata dall'utilizzo di tecnologie compatibili. Il giudizio di compatibilita' e' di esclusiva competenza dell'A.C.I. 4. Le modalita' di collegamento, il tipo di informazioni da fornire, nonche' i costi a totale carico dell'utente sono stabiliti dall'A.C.I. con apposita convenzione".