Art. 3. 1. In sede di visto, emesso ai sensi dell'articolo 79 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, l'ufficio o l'ente impositore fornisce anche le notizie relative all'esistenza di eventuali veicoli a motore di proprieta' del contribuente iscritto a ruolo. 2. Entro sessanta giorni dall'apposizione del visto di cui al comma 1, il concessionario della riscossione, in caso di mancato reperimento del veicolo a motore indicato nel visto stesso, richiede alla direzione regionale delle entrate competente in relazione al luogo in cui si procede all'esecuzione di disporre il fermo del mezzo; i sessanta giorni decorrono dalla data del verbale di pignoramento negativo o insufficiente nel caso in cui il concessionario si sia avvalso della facolta' di cui all'articolo 2. 3. La richiesta dell'emanazione del provvedimento di fermo non esonera il concessionario dall'obbligo di porre in essere le ulteriori azioni esecutive prescritte dalle norme vigenti.
Nota all'art. 3: - Si riporta di seguito il testo dell'art. 79 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, recante la "Istituzione del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 4 ottobre 1986, n. 657", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 febbraio 1988, n. 49 - 2 supplemento ordinario: "Art. 79 (Verbali di pignoramento). - 1. In caso di pignoramento negativo o insufficiente, se il credito per cui procede e' complessivamente superiore a lire 500 mila, il concessionario che ha avuto in carico il ruolo esibisce, entro novanta giorni, il relativo verbale all'ufficio finanziario o all'ente che ha emesso il ruolo. 2. Al verbale deve essere allegato il certificato anagrafico da cui risulta l'ultimo domicilio delle persone fisiche cui e' intestato il verbale di pignoramento, ovvero che le stesse non risultano iscritte all'anagrafe. 3. L'ufficio finanziario, ovvero l'ente che ha emesso il ruolo, appone entro novanta giorni dalla ricezione del verbale il proprio visto, indicando in calce quali sono i cespiti, i beni e ogni altro elemento utile, di cui e' a conoscenza, per l'esperimento di ulteriori procedure esecutive. 4. Trascorso tale termine senza che l'ufficio o l'ente abbia apposto il proprio visto, il concessionario e' autorizzato a presentare la domanda di rimborso o di discarico, fermo restando quanto previsto dall'art. 80. 5. I verbali possono essere inviati per il visto all'ufficio competente anche mediante raccomandata con avviso di ricevimento. In tal caso l'esibizione dei verbali si considera avvenuta nel giorno in cui la raccomandata e' consegnata all'ufficio postale".