Art. 3.
  1. In sede  di visto, emesso ai sensi dell'articolo  79 del decreto
del Presidente della  Repubblica 28 gennaio 1988, n.  43, l'ufficio o
l'ente impositore fornisce anche le notizie relative all'esistenza di
eventuali veicoli a motore di  proprieta' del contribuente iscritto a
ruolo.
  2. Entro sessanta giorni dall'apposizione del visto di cui al comma
1,  il   concessionario  della   riscossione,  in  caso   di  mancato
reperimento del veicolo a motore  indicato nel visto stesso, richiede
alla  direzione regionale  delle entrate  competente in  relazione al
luogo  in cui  si procede  all'esecuzione  di disporre  il fermo  del
mezzo;  i  sessanta  giorni  decorrono  dalla  data  del  verbale  di
pignoramento   negativo  o   insufficiente   nel  caso   in  cui   il
concessionario si sia avvalso della facolta' di cui all'articolo 2.
  3.  La richiesta  dell'emanazione  del provvedimento  di fermo  non
esonera  il  concessionario  dall'obbligo   di  porre  in  essere  le
ulteriori azioni esecutive prescritte dalle norme vigenti.
 
           Nota all'art. 3:
            -    Si riporta   di seguito  il testo  dell'art. 79  del
          decreto   del Presidente   della   Repubblica 28    gennaio
          1988,    n. 43,  recante  la "Istituzione  del servizio  di
          riscossione dei  tributi  e di  altre entrate  dello  Stato
          e  di altri enti pubblici, ai  sensi dell'art. 1, comma  1,
          della  legge  4  ottobre 1986,  n.  657", pubblicato  nella
          Gazzetta  Ufficiale del  29  febbraio  1988, n.   49   -  2
          supplemento ordinario:
            "Art.  79    (Verbali di pignoramento).  - 1. In caso  di
          pignoramento negativo  o  insufficiente,   se  il   credito
          per     cui   procede  e' complessivamente superiore a lire
          500   mila, il concessionario che ha  avuto  in  carico  il
          ruolo   esibisce, entro novanta giorni, il relativo verbale
          all'ufficio finanziario o all'ente che ha emesso il ruolo.
            2.  Al  verbale  deve  essere  allegato  il   certificato
          anagrafico  da cui risulta l'ultimo domicilio delle persone
          fisiche cui e' intestato il verbale di pignoramento, ovvero
          che  le stesse non risultano iscritte all'anagrafe.
            3. L'ufficio  finanziario, ovvero  l'ente che  ha  emesso
          il ruolo, appone entro  novanta giorni dalla  ricezione del
          verbale  il proprio visto, indicando in  calce quali sono i
          cespiti, i  beni e ogni altro elemento  utile,  di  cui  e'
          a   conoscenza,  per  l'esperimento  di ulteriori procedure
          esecutive.
            4.  Trascorso   tale termine   senza   che   l'ufficio  o
          l'ente    abbia  apposto    il    proprio    visto,      il
          concessionario  e'  autorizzato  a presentare   la  domanda
          di  rimborso    o  di    discarico, fermo   restando quanto
          previsto dall'art. 80.
            5.    I   verbali possono  essere  inviati  per il  visto
          all'ufficio competente anche  mediante  raccomandata    con
          avviso di ricevimento. In tal caso l'esibizione dei verbali
          si  considera avvenuta nel giorno in cui la raccomandata e'
          consegnata all'ufficio postale".