Art. 4.
  1. Entro venti giorni dalla ricezione della richiesta di emanazione
del fermo,  la direzione  regionale delle  entrate emette  in duplice
copia il relativo provvedimento  consegnandone una al concessionario.
Quest'ultimo, entro sessanta giorni da  tale consegna esegue il fermo
mediante iscrizione,  anche in via  telematica o mediante  scambio di
supporti  magnetici, nel  PRA dandone  comunicazione al  contribuente
entro cinque  giorni dall'esecuzione del  fermo, con le  modalita' di
cui  all'articolo  26, comma  1,  del  decreto del  Presidente  della
Repubblica  29 settembre  1973, n.  602; in  tale comunicazione  sono
precisati gli estremi  del carico tributario per  riscuotere il quale
e'  stato emesso  il  provvedimento di  fermo. L'iscrizione  contiene
l'indicazione  del  concessionario  procedente   e  gli  estremi  del
provvedimento  di  fermo  emesso   dalla  direzione  regionale  delle
entrate.
  2.  Qualora  l'iscrizione  del  fermo sia  stata  eseguita  in  via
telematica  e'   autorizzata  la  conservazione  dei   dati  relativi
all'iscrizione del fermo unicamente su supporto magnetico.
  3. Le spese di notifica della  comunicazione prevista dal comma 1 e
quelle di  iscrizione del  fermo sono a  carico del  contribuente; in
caso di infruttuosita' delle  procedure esecutive, l'ufficio o l'ente
impositore rimborsa  al concessionario  il cinquanta per  cento delle
spese di notifica.
 
           Nota all'art. 4:
            -  Si riporta di seguito il  testo dell'art. 26, comma 1,
          del citato decreto del   Presidente della  Repubblica    29
          settembre  1973,    n.  602,  recante:  "Disposizioni sulla
          riscossione delle imposte sul reddito" e pubblicato   nella
          Gazzetta    Ufficiale    n.  268   del   16 ottobre   1973,
          supplemento ordinario n. 2:
            "Art.   26    (Notificazione    della      cartella    di
          pagamento).    -    La  notificazione  della    cartella al
          contribuente  e'   eseguita      dai   messi   notificatori
          dell'esattoria    o   dagli ufficiali   esattoriali  ovvero
          dagli ufficiali giudiziari e nei comuni che non  sono  sede
          di   pretura,   dai   messi  comunali     e  dai  messi  di
          conciliazione. Alla notificazione in  comuni  non  compresi
          nella       circoscrizione       provvede        l'esattore
          territorialmente      competente,    previa     delegazione
          da    parte dell'esattoria  che ha  in  carico il    ruolo.
          La  notificazione    puo' essere   eseguita anche  mediante
          invio, da  parte dell'esattore,   di  lettera  raccomandata
          con  avviso  di  ricevimento.   La notificazione si ha  per
          avvenuta    alla    data    indicata     nell'avviso     di
          ricevimento  sottoscritto da una delle persone previste dal
          comma successivo".