Art. 4. 1. Entro venti giorni dalla ricezione della richiesta di emanazione del fermo, la direzione regionale delle entrate emette in duplice copia il relativo provvedimento consegnandone una al concessionario. Quest'ultimo, entro sessanta giorni da tale consegna esegue il fermo mediante iscrizione, anche in via telematica o mediante scambio di supporti magnetici, nel PRA dandone comunicazione al contribuente entro cinque giorni dall'esecuzione del fermo, con le modalita' di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; in tale comunicazione sono precisati gli estremi del carico tributario per riscuotere il quale e' stato emesso il provvedimento di fermo. L'iscrizione contiene l'indicazione del concessionario procedente e gli estremi del provvedimento di fermo emesso dalla direzione regionale delle entrate. 2. Qualora l'iscrizione del fermo sia stata eseguita in via telematica e' autorizzata la conservazione dei dati relativi all'iscrizione del fermo unicamente su supporto magnetico. 3. Le spese di notifica della comunicazione prevista dal comma 1 e quelle di iscrizione del fermo sono a carico del contribuente; in caso di infruttuosita' delle procedure esecutive, l'ufficio o l'ente impositore rimborsa al concessionario il cinquanta per cento delle spese di notifica.
Nota all'art. 4: - Si riporta di seguito il testo dell'art. 26, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante: "Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito" e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 268 del 16 ottobre 1973, supplemento ordinario n. 2: "Art. 26 (Notificazione della cartella di pagamento). - La notificazione della cartella al contribuente e' eseguita dai messi notificatori dell'esattoria o dagli ufficiali esattoriali ovvero dagli ufficiali giudiziari e nei comuni che non sono sede di pretura, dai messi comunali e dai messi di conciliazione. Alla notificazione in comuni non compresi nella circoscrizione provvede l'esattore territorialmente competente, previa delegazione da parte dell'esattoria che ha in carico il ruolo. La notificazione puo' essere eseguita anche mediante invio, da parte dell'esattore, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La notificazione si ha per avvenuta alla data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal comma successivo".