Art. 5. 1. Gli atti di disposizione dei veicoli a motore sottoposti a fermo non possono essere opposti al concessionario se di data successiva all'iscrizione del fermo stesso. Se il mezzo e' stato venduto con atto di data certa anteriore all'iscrizione del fermo, ma trascritto successivamente, l'ACI entro dieci giorni dall'iscrizione ne da' tempestiva comunicazione alla competente direzione regionale delle entrate, che provvede immediatamente all'annullamento del fermo informandone il concessionario ed il contribuente. 2. Per effetto dell'iscrizione di cui all'articolo 4 e' vietata la circo1azione del veicolo a motore sottoposto a fermo. 3. Qualora, ai sensi dell'articolo 91-bis, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sia stata disposta la custodia del veicolo sottoposto a fermo, l'organo procedente, entro dieci giorni dalla data in cui ha disposto la custodia stessa, ne da' comunicazione al concessionario della riscossione che ha provveduto all'iscrizione del fermo. Quest'ultimo, entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione, da' corso al pignoramento del mezzo.
Nota all'art. 5: - Per il testo del comma 3 dell'art. 91-bis del D.P.R. n. 602/1973 v. nelle note alle premesse.