Art. 5.
  1. Gli atti di disposizione dei veicoli a motore sottoposti a fermo
non possono  essere opposti al  concessionario se di  data successiva
all'iscrizione del  fermo stesso.  Se il mezzo  e' stato  venduto con
atto di data certa anteriore  all'iscrizione del fermo, ma trascritto
successivamente,  l'ACI entro  dieci  giorni  dall'iscrizione ne  da'
tempestiva  comunicazione alla  competente direzione  regionale delle
entrate,  che  provvede  immediatamente  all'annullamento  del  fermo
informandone il concessionario ed il contribuente.
  2. Per effetto dell'iscrizione di  cui all'articolo 4 e' vietata la
circo1azione del veicolo a motore sottoposto a fermo.
  3. Qualora, ai sensi dell'articolo 91-bis, comma 3, del decreto del
Presidente  della Repubblica  29 settembre  1973, n.  602, sia  stata
disposta  la  custodia  del  veicolo  sottoposto  a  fermo,  l'organo
procedente,  entro dieci  giorni dalla  data  in cui  ha disposto  la
custodia  stessa,  ne  da'   comunicazione  al  concessionario  della
riscossione che ha provveduto all'iscrizione del fermo. Quest'ultimo,
entro sessanta giorni dalla  ricezione della comunicazione, da' corso
al pignoramento del mezzo.
 
           Nota all'art. 5:
            -  Per  il testo del comma  3 dell'art. 91-bis del D.P.R.
          n. 602/1973 v. nelle note alle premesse.