Art. 6. 1. In caso di integrale pagamento delle somme dovute e delle spese di notifica di cui all'articolo 4, comma 1, il concessionario entro venti giorni dal pagamento ne da' comunicazione alla competente direzione regionale delle entrate, che nei successivi venti giorni emette un provvedimento di revoca del fermo inviandolo al contribuente. 2. La cancellazione dell'iscrizione del fermo dei veicoli a motore del PRA viene effettuata a cura del contribuente previa esibizione del provvedimento di revoca del fermo e dietro versamento presso le casse dell'ACI sia delle spese di iscrizione che di quelle di cancellazione, nelle misure determinate dall'articolo 1 della tabella allegata al decreto del Ministro delle finanze 10 settembre 1994, e successive modificazioni. 3. In caso di sgravio totale per indebito e nel caso di annullamento previsto dall'articolo 5, comma 1, secondo periodo, si applicano le disposizioni del comma 1 e la direzione regionale delle entrate provvede d'ufficio a curare la cancellazione gratuita dell'iscrizione del fermo al PRA; in tal caso non e' dovuta all'ACI alcuna somma a titolo di spese di iscrizione del fermo. 4. Nelle ipotesi di cui al comma 1, il veicolo a motore, se e' stato sottoposto a custodia ai sensi dell'articolo 5, comma 3, viene restituito al contribuente subordinatamente al pagamento della sanzione pecuniaria e delle spese di custodia. 5. Se il veicolo a motore sottoposto a fermo non viene reperito, il concessionario puo' presentare la domanda di' rimborso o di discarico per inesigibilita' nei termini previsti dai commi da 1 a 7 dell'articolo 77 del decreto dei Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fermo restando l'obbligo di procedere all'esecuzione sul mezzo se quest'ultimo viene reperito e sottoposto a custodia dopo la presentazione della domanda. 6. Il rispetto dei termini previsti nel presente decreto per l'assolvimento degli adempimenti a carico del concessionario rileva unicamente ai fini della dimostrazione dell'eventuale inesigibilita' delle somme iscritte a ruolo per le quali si procede all'esecuzione.
Note all'art. 6: - Si riporta di seguito il testo dell'art. 1 della tabella, allegata al decreto del Ministro delle finanze 1 settembre 1994 recante: "Approvazione della tariffa degli emolumenti dovuti agli uffici del pubblico registro automobilistico", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 15 settembre 1994, n. 216: "Art. 1. - Prima iscrizione o rinnovo dell'iscrizione di un veicolo nel pubblico registro automobilistico anche se con contestuale richiesta dell'annotazione dell'intestatario in leasing o della riserva della proprieta', annotazione del trasferimento di proprieta' anche se con contestuale richiesta dell'annotazione dell'intestatario in leasing o della riserva della proprieta', trascrizione della riserva della proprieta', degli atti, domande giudiziali e sentenze previsti negli articoli da 2683 a 2695 del codice civile, annotazione, trascrizione o cancellazione di sentenza dichiarativa di fallimento, di decreto di ammissione al concordato preventivo e di decreto di ammissione all'amministrazione controllata, sequestro conservativo, pignoramento, iscrizione, rinnovazione, cancellazione ed altre modificazioni della garanzia reale e della riserva della proprieta' sul veicolo, annotazione di ogni modificazione dei rapporti aventi per oggetto la garanzia reale iscritta sul veicolo, rettifica dell'iscrizione della proprieta' e delle garanzie reali nonche' delle annotazioni e trascrizioni di cui al presente articolo, per ogni operazione, L. 40.500". - Si riporta di seguito il testo dell'art. 77, commi da 1 a 7, del citato decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43: "Art. 77 (Presentazione della domanda di rimborso). - 1. La domanda di rimborso, corredata dell'avviso di mora e di tutti gli atti relativi alle procedure esperite, deve essere presentata all'ufficio dell'amministrazione finanziaria o all'ente che ha emesso il ruolo entro ventiquattro mesi da quello di scadenza dell'ultima rata. 2. Quando il concessionario prova che la procedura esecutiva si e' protratta oltre il termine di cui al comma 1 per causa non imputabile a lui o al concessionario delegato la domanda deve essere presentata entro quattro mesi dal giorno in cui la procedura e' stata compiuta. 3. Se la procedura di fallimento e' ancora pendente alla scadenza del termine stabilito nel comma 1, la domanda di discarico o di rimborso deve essere presentata dopo che e' divenuto definitivo il provvedimento di chiusura del fallimento e comunque entro quattro mesi dalla sua pubblicazione nel foglio annunzi legali. 4. Se la procedura di liquidazione coatta amministrativa o la procedura di amministrazione straordinaria di cui al decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e' ancora pendente alla scadenza del termine stabilito nel comma 1, la domanda di discarico o di rimborso deve essere presentata entro quattro mesi dalla data in cui e' divenuta definitiva la ripartizione finale dell'attivo tra i creditori. 5. In caso di concordato preventivo o fallimentare la domanda di discarico o di rimborso deve essere presentata entro quattro mesi dalla scadenza del termine stabilito per l'esecuzione del concordato. 6. In caso di concordato preventivo o fallimentare con cessione dei beni ai creditori la domanda di discarico o di rimborso deve essere presentata entro quattro mesi dalla data del provvedimento con il quale il giudice delegato accerta la completa esecuzione del concordato. 7. In caso di eredita' accettata con beneficio di inventario o di separazione dei beni chiesta dai creditori, ovvero di eredita' giacente, la domanda di discarico o di rimborso deve essere presentata nel termine di quattro mesi dal trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nel foglio annunzi legali dello stato di graduazione, ovvero dalla data del passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia sui reclami proposti. (Omissis)".