Art. 6.
  1. In caso di integrale pagamento  delle somme dovute e delle spese
di notifica di  cui all'articolo 4, comma 1,  il concessionario entro
venti  giorni  dal pagamento  ne  da'  comunicazione alla  competente
direzione regionale  delle entrate,  che nei successivi  venti giorni
emette   un  provvedimento   di  revoca   del  fermo   inviandolo  al
contribuente.
  2. La cancellazione dell'iscrizione del  fermo dei veicoli a motore
del PRA  viene effettuata a  cura del contribuente  previa esibizione
del provvedimento di  revoca del fermo e dietro  versamento presso le
casse  dell'ACI  sia delle  spese  di  iscrizione  che di  quelle  di
cancellazione, nelle misure determinate dall'articolo 1 della tabella
allegata al decreto  del Ministro delle finanze 10  settembre 1994, e
successive modificazioni.
  3.  In  caso  di  sgravio  totale   per  indebito  e  nel  caso  di
annullamento previsto  dall'articolo 5, comma 1,  secondo periodo, si
applicano le disposizioni del comma  1 e la direzione regionale delle
entrate  provvede  d'ufficio  a   curare  la  cancellazione  gratuita
dell'iscrizione del fermo  al PRA; in tal caso non  e' dovuta all'ACI
alcuna somma a titolo di spese di iscrizione del fermo.
  4. Nelle  ipotesi di  cui al comma  1, il veicolo  a motore,  se e'
stato sottoposto a custodia ai  sensi dell'articolo 5, comma 3, viene
restituito  al  contribuente   subordinatamente  al  pagamento  della
sanzione pecuniaria e delle spese di custodia.
  5. Se il veicolo a motore sottoposto a fermo non viene reperito, il
concessionario puo' presentare la domanda di' rimborso o di discarico
per  inesigibilita'  nei  termini  previsti   dai  commi  da  1  a  7
dell'articolo  77  del decreto  dei  Presidente  della Repubblica  28
gennaio  1988,   n.  43,   fermo  restando  l'obbligo   di  procedere
all'esecuzione sul mezzo se  quest'ultimo viene reperito e sottoposto
a custodia dopo la presentazione della domanda.
  6.  Il  rispetto dei  termini  previsti  nel presente  decreto  per
l'assolvimento degli  adempimenti a carico del  concessionario rileva
unicamente ai fini  della dimostrazione dell'eventuale inesigibilita'
delle somme iscritte a ruolo per le quali si procede all'esecuzione.
 
           Note all'art. 6:
            -  Si  riporta di  seguito  il  testo  dell'art. 1  della
          tabella, allegata  al decreto  del  Ministro delle  finanze
          1  settembre   1994 recante:   "Approvazione della  tariffa
          degli   emolumenti dovuti   agli  uffici    del    pubblico
          registro    automobilistico",   pubblicata   nella Gazzetta
          Ufficiale del 15 settembre 1994, n. 216:
            "Art. 1. - Prima iscrizione o rinnovo dell'iscrizione  di
          un  veicolo nel  pubblico  registro  automobilistico  anche
          se     con     contestuale  richiesta      dell'annotazione
          dell'intestatario    in   leasing   o   della riserva della
          proprieta', annotazione  del  trasferimento  di  proprieta'
          anche   se   con   contestuale  richiesta  dell'annotazione
          dell'intestatario in   leasing   o della   riserva    della
          proprieta',  trascrizione  della riserva della  proprieta',
          degli atti, domande  giudiziali e sentenze previsti   negli
          articoli    da   2683    a   2695   del    codice   civile,
          annotazione,  trascrizione  o  cancellazione  di   sentenza
          dichiarativa  di  fallimento, di  decreto di ammissione  al
          concordato preventivo    e  di  decreto    di    ammissione
          all'amministrazione   controllata,  sequestro conservativo,
          pignoramento, iscrizione,   rinnovazione, cancellazione  ed
          altre    modificazioni  della    garanzia  reale    e della
          riserva della proprieta'  sul  veicolo,  annotazione     di
          ogni    modificazione   dei rapporti aventi per  oggetto la
          garanzia   reale      iscritta   sul   veicolo,   rettifica
          dell'iscrizione  della  proprieta' e  delle garanzie  reali
          nonche' delle annotazioni e trascrizioni di cui al presente
          articolo, per ogni operazione, L. 40.500".
            - Si riporta di seguito il testo  dell'art. 77, commi  da
          1 a 7, del citato decreto  del Presidente della  Repubblica
          28 gennaio  1988, n.  43:
            "Art.  77 (Presentazione della domanda di rimborso). - 1.
          La domanda di  rimborso, corredata  dell'avviso  di  mora e
          di  tutti gli  atti relativi alle procedure esperite,  deve
          essere    presentata    all'ufficio    dell'amministrazione
          finanziaria    o  all'ente   che ha emesso   il ruolo entro
          ventiquattro mesi da quello di scadenza dell'ultima rata.
            2. Quando il  concessionario  prova    che  la  procedura
          esecutiva  si e' protratta oltre il termine di cui al comma
          1 per causa  non  imputabile  a  lui  o  al  concessionario
          delegato  la  domanda  deve essere presentata entro quattro
          mesi dal giorno in cui la procedura e' stata compiuta.
            3. Se la   procedura di fallimento e'  ancora    pendente
          alla  scadenza  del   termine stabilito   nel comma   1, la
          domanda  di    discarico  o    di  rimborso  deve    essere
          presentata   dopo      che  e'  divenuto     definitivo  il
          provvedimento   di chiusura   del fallimento    e  comunque
          entro  quattro  mesi  dalla  sua  pubblicazione  nel foglio
          annunzi legali.
            4.    Se  la    procedura    di  liquidazione      coatta
          amministrativa   o      la   procedura  di  amministrazione
          straordinaria di cui al decreto-legge 30 gennaio 1979,   n.
          26,   convertito, con  modificazioni, dalla  legge 3 aprile
          1979, n.   95, e'   ancora pendente   alla  scadenza    del
          termine stabilito nel  comma 1, la  domanda di  discarico o
          di    rimborso  deve essere presentata   entro quattro mesi
          dalla data in cui  e' divenuta definitiva  la  ripartizione
          finale dell'attivo tra i creditori.
            5.  In   caso di concordato  preventivo o fallimentare la
          domanda  di  discarico  o    di  rimborso     deve   essere
          presentata  entro   quattro mesi dalla scadenza del termine
          stabilito per l'esecuzione del concordato.
            6. In caso di concordato preventivo  o  fallimentare  con
          cessione  dei  beni ai creditori  la domanda di discarico o
          di  rimborso deve essere presentata  entro    quattro  mesi
          dalla  data   del provvedimento   con il quale  il  giudice
          delegato      accerta    la    completa    esecuzione   del
          concordato.
            7. In caso    di  eredita'  accettata  con  beneficio  di
          inventario  o  di  separazione   dei   beni   chiesta   dai
          creditori,  ovvero  di  eredita' giacente,  la  domanda  di
          discarico   o  di  rimborso  deve  essere presentata    nel
          termine    di    quattro   mesi   dal   trentesimo   giorno
          successivo alla data di pubblicazione  nel  foglio  annunzi
          legali  dello stato di  graduazione, ovvero dalla  data del
          passaggio  in giudicato della sentenza  che  pronuncia  sui
          reclami proposti.
             (Omissis)".