Art. 8. 1. Qualora il visto, emesso ai sensi dell'articolo 79 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, evidenzi l'esistenza di autoscafi di proprieta' del contribuente iscritto a ruolo, si procede al fermo e al pignoramento del mezzo secondo le modalita' indicate nel titolo I del presente regolamento con le seguenti variazioni: a) il concessionario, entro venti giorni dalla consegna del provvedimento di fermo da parte della competente direzione regionale delle entrate, richiede l'iscrizione del fermo all'ufficio presso il quale e' registrato l'autoscafo; b) nel caso di cui all'articolo 5, comma 1, l'ufficio di iscrizione dell'unita' sottoposta a fermo trasmette tempestiva comunicazione alla direzione regionale delle entrate; c) in caso di contravvenzione al divieto di cui all'articolo 5, comma 2, l'organo di polizia o di vigilanza, previo ritiro della licenza di navigazione, invita il conducente dell'unita' sottoposta a fermo a far rientrare l'imbarcazione nel porto piu' vicino dandone comunicazione al concessionario, che nei successivi sessanta giorni esegue il pignoramento. Il presento decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 7 settembre 1998 Il Ministro delle finanze Visco Il Ministro dell'interno Napolitano Il Ministro dei lavori pubblici Costa Visto, il Guardasigilli: Flick Registrato alla Corte dei conti il 29 ottobre 1998 Registro n. 2 Finanze, foglio n. 317
Nota all'art. 8: - L'art. 79 del citato decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e' gia' riportato in nota all'art. 3.