Art. 8.
  1. Qualora il  visto, emesso ai sensi dell'articolo  79 del decreto
del  Presidente della  Repubblica 28  gennaio 1988,  n. 43,  evidenzi
l'esistenza di  autoscafi di  proprieta' del contribuente  iscritto a
ruolo, si  procede al fermo  e al  pignoramento del mezzo  secondo le
modalita'  indicate nel  titolo  I del  presente  regolamento con  le
seguenti variazioni:
  a)  il  concessionario,  entro  venti  giorni  dalla  consegna  del
provvedimento di fermo da  parte della competente direzione regionale
delle entrate, richiede l'iscrizione  del fermo all'ufficio presso il
quale e' registrato l'autoscafo;
  b) nel caso di cui all'articolo 5, comma 1, l'ufficio di iscrizione
dell'unita'  sottoposta a  fermo  trasmette tempestiva  comunicazione
alla direzione regionale delle entrate;
  c) in  caso di  contravvenzione al divieto  di cui  all'articolo 5,
comma  2, l'organo  di polizia  o di  vigilanza, previo  ritiro della
licenza di navigazione, invita il conducente dell'unita' sottoposta a
fermo a  far rientrare l'imbarcazione  nel porto piu'  vicino dandone
comunicazione al  concessionario, che nei successivi  sessanta giorni
esegue il pignoramento.
  Il presento decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Roma, 7 settembre 1998
                      Il Ministro delle finanze
Visco
                       Il Ministro dell'interno
Napolitano
                   Il Ministro dei lavori pubblici
Costa
 Visto, il Guardasigilli: Flick
  Registrato alla Corte dei conti il 29 ottobre 1998
  Registro n. 2 Finanze, foglio n. 317
 
           Nota all'art. 8:
            -  L'art.  79    del citato decreto del Presidente  della
          Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43,  e'  gia'  riportato  in
          nota all'art. 3.