Art. 2. 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 10 miliardi annue a decorrere dal 1999, ferme restando le risorse specificamente assegnate agli atenei fino alla data di entrata in vigore della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione per l'anno 1999 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per il 1998, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonche', a decorrere dall'anno 2000, mediante finalizzazione di apposita quota a valere sul fondo per il finanziamento ordinario delle universita' di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537. 2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 28 gennaio 1999 SCALFARO D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: Diliberto ______
Nota all'art. 2: - Il testo dell'art. 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica), e' il seguente: "1. A decorrere dall'esercizio finanziario 1994 i mezzi finanziari destinati dallo Stato alle universita' sono iscritti in tre distinti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, denominati: a) fondo per il finanziamento ordinario delle universita', relativo alla quota a carico del bilancio statale delle spese per il funzionamento e le attivita' istituzionali delle universita', ivi comprese le spese per il personale docente, ricercatore e non docente, per l'ordinaria manutenzione delle strutture universitarie e per la ricerca scientifica, ad eccezione della quota destinata ai progetti di ricerca di interesse nazionale di cui all'art. 65 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e della spesa per le attivita' previste dalla legge 28 giugno 1977, n. 394".