Art. 3.
  1. Al primo comma dell'articolo  6 del decreto del Presidente della
Repubblica 1 novembre 1973, n. 690, e' anteposto il seguente:
  "Tra le attribuzioni spettanti alle province di Trento e di Bolzano
ai sensi dell'articolo 1 sono  altresi' comprese, quando si tratti di
beni mobili o immobili ubicati  nei rispettivi territori, le funzioni
attribuite ad organi dello Stato dalla vigente normativa, concernenti
la cessione di beni culturali ai fini del pagamento totale o parziale
delle imposte  di successione  e delle  imposte dirette  e indirette,
degli interessi e delle sanzioni  amministrative. Le condizioni ed il
valore  della cessione  sono  stabiliti  dalla provincia  interessata
previo parere, ai  fini della determinazione del  valore, di apposita
commissione composta  dal Presidente  della provincia o  suo delegato
che  la presiede,  da  ulteriori due  rappresentanti della  provincia
interessata, da un rappresentante del  Ministero delle finanze, da un
rappresentante  del  Ministero  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione economica e  da un rappresentante del  Ministero per i
beni e le attivita' culturali.  La proposta di cessione e' presentata
alla  provincia territorialmente  competente  che  ne da'  tempestiva
comunicazione  alle amministrazioni  statali interessate.  Qualora la
provincia non intenda  acquisire il bene offerto in  cessione, ne da'
comunicazione, entro  sessanta giorni dal ricevimento  della proposta
di cessione, al Ministero per i  beni e le attivita' culturali che ha
facolta'  di  disporne  l'acquisizione   entro  sessanta  giorni  dal
ricevimento  della comunicazione,  al valore  fissato dalla  predetta
commissione.  Nel  caso  di  cessione del  bene  alla  provincia,  il
relativo importo  e' versato allo Stato  direttamente dalla provincia
medesima entro sessanta giorni dall'acquisizione del bene.".
 
           Nota all'art. 3:
            -    Il   testo   dell'art.   6   del citato   D.P.R.  n.
          690/1973,   come modificato dal  presente  decreto,  e'  il
          seguente:
            "Art.  6.  - Tra le attribuzioni  spettanti alle province
          di Trento e  di  Bolzano    ai  sensi    dell'art.  1  sono
          altresi'  comprese,    quando  si  tratti  di beni mobili o
          immobili ubicati  nei  rispettivi  territori,  le  funzioni
          attribuite     ad  organi    dello  Stato  dalla    vigente
          normativa, concernenti  la cessione  di  beni culturali  ai
          fini del  pagamento totale  o  parziale delle  imposte   di
          successione  e   delle   imposte dirette e indirette, degli
          interessi e delle sanzioni amministrative.  Le   condizioni
          ed  il   valore   della   cessione sono   stabiliti   dalla
          provincia  interessata  previo  parere,   ai   fini   della
          determinazione  del  valore,    di   apposita   commissione
          composta   dal   presidente    della  provincia    o    suo
          delegato    che    la    presiede,     da   ulteriori   due
          rappresentanti  della  provincia  interessata,      da   un
          rappresentante  del  Ministero    delle    finanze, da   un
          rappresentante  del Ministero  del tesoro,   del   bilancio
          e      della  programmazione     economica    e    da    un
          rappresentante del Ministero per i   beni  e  le  attivita'
          culturali.  La  proposta di   cessione e'   presentata alla
          provincia   territorialmente   competente   che     ne  da'
          tempestiva  comunicazione    alle  amministrazioni  statali
          interessate.   Qualora la  provincia non intenda  acquisire
          il bene offerto in cessione, ne  da'  comunicazione,  entro
          sessanta giorni dal ricevimento della proposta di cessione,
          al  Ministero  per i beni e le  attivita' culturali  che ha
          facolta' di  disporne l'acquisizione entro sessanta  giorni
          dal    ricevimento  della  comunicazione, al valore fissato
          dalla  predetta commissione.  Nel caso   di cessione    del
          bene  alla     provincia,   il     relativo   importo    e'
          versato    allo   Stato direttamente     dalla    provincia
          medesima     entro  sessanta   giorni dall'acquisizione del
          bene.
            Nei casi in   cui e' consentita l'alienazione  di    beni
          facenti parte del patrimonio storico, artistico e popolare,
          spetta  alle  province  il  diritto    di  prelazione,   da
          esercitarsi  - quando  si tratti  di beni appartenenti allo
          Stato - nel termine e nei modi di cui agli articoli 31 e 32
          della legge 1 giugno 1939, n. 1089".