Art. 10
                               Risorse

  1. Le risorse del C.N.R. sono costituite:
a) dal  contributo  a  carico  del  Fondo ordinario per gli enti e le
   istituzioni di ricerca finanziati dal MURST di cui all'articolo 7,
   conuni  1  e  2,  del  decreto  legislativo 5 giugno 1998, n. 204,
   determinato  sulla  base delle attivita' previste dal piano di cui
   all'articolo 5, ove approvato;
b) da eventuali contributi per singoli progetti o interventi a carico
   del Fondo integrativo speciale di cui all'articolo 1, comma 3, del
   decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204;
c) da assegnazioni e contributi da parte di pubbliche amministrazioni
   per l'esecuzione di particolari progetti o accordi di programma;
d) da  eventuali  contributi dell'Unione europea o di altri organismi
   internazionali per la partecipazione a programmi e progetti;
e) da ogni altra eventuale entrata.
 
           Nota all'art. 10:
            -  Si riporta, in ordine di citazione, il testo dell'art.
          7, commi 1 e 2, e dell'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 5 giugno
          1998, n. 204:
            "Art. 7.   - 1.   A partire   dal 1  gennaio    1999  gli
          stanziamenti  da destinare  al  Consiglio  nazionale  delle

          ricerche   (CNR),   di   cui all'art. 11   della  legge  22
          dicembre 1977,  n. 951, all'ASI,  di cui all'art. 15, comma
          1,  lettera  a),  della  legge  30  maggio  1988, n. 186, e
          all'art.   5 della   legge  31  maggio    1995,  n.    233;
          all'Osservatorio  geofisico    sperimentale (OGS),   di cui
          all'art. 16,  comma 2,  della legge 30   novembre 1989,  n.
          399; agli enti finanziati  dal Ministero dell'universita' e
          della ricerca scientifica e  tecnologica ai sensi dell'art.
          1,  comma 43, della  legge 28  dicembre 1995, n.  549, gia'
          concessi  ai  sensi dell'art. 11,  terzo comma, lettera d),
          della  legge  5  agosto  1978,    n.  468,   e   successive
          modificazioni,  sono  determinati con unica  autorizzazione
          di spesa  ed affluiscono ad  apposito fondo  ordinario  per
          gli  enti    e le istituzioni   di ricerca   finanziati dal
          Ministero dell'universita' e della  ricerca  scientifica  e
          tecnologica,  istituito   nello   stato  di  previsione del
          medesimo  Ministero.  Al medesimo  fondo   affluiscono,   a
          partire   dal  1  gennaio  1999,  i contributi all'Istituto
          nazionale  per  la  fisica  della  materia  (INFM),  di cui
          all'art. 11, comma 1,   del decreto legislativo  30  giugno
          1994,  n.  506,    nonche'  altri  contributi    e  risorse
          finanziarie   che  saranno  stabilite    per    legge    in
          relazione    alle    attivita'   dell'Istituto nazionale di
          fisica nucleare  (INFN), dell'INFM e relativi laboratori di
          Trieste e   di Grenoble,    del  Programma    nazionale  di
          ricerche  in Antartide,   dell'Istituto   nazionale  per la
          ricerca  scientifica  e tecnologica  sulla   montagna.   Il
          fondo    e'    determinato   ai   sensi dell'art. 11, terzo
          comma, lettera d),  della legge 5 agosto 1978, n.  468,   e
          successive  modificazioni   e   integrazioni.   Il Ministro
          del tesoro, del bilancio e della programmazione  economica,
          e'  autorizzato ad   apportare,   con  propri  decreti,  le
          occorrenti  variazioni  di bilancio.
            2.  Il  Fondo  di cui al comma 1 e' ripartito annualmente
          tra gli enti e le   istituzioni finanziati   dal  Ministero
          dell'universita'    e  della  ricerca      scientifica    e
          tecnologica  con   decreti  del   Ministro dell'universita'
          e   della     ricerca     scientifica   e      tecnologica,
          comprensivi  di  indicazioni  per  i   due anni successivi,
          emanati previo parere    delle  commissioni    parlamentari
          competenti  per materia,  da esprimersi  entro  il  termine
          perentorio  di  trenta  giorni  dalla richiesta. Nelle more
          del  perfezionamento  dei  predetti   decreti e al fine  di
          assicurare  l'ordinata  prosecuzione  delle  attivita',  il
          Ministero dell'universita' e della   ricerca scientifica  e
          tecnologica  e'   autorizzato   ad   erogare  acconti  agli
          enti  sulla  base  delle previsioni contenute  negli schemi
          dei medesimi   decreti, nonche'  dei  contributi  assegnati
          come competenza nel precedente anno".
            "Art. 1. - 1-2. (Omissis).
            3.   Specifici   interventi    di  particolare  rilevanza
          strategica, indicati nel PNR e nei suoi  aggiornamenti  per
          il raggiungimento degli obiettivi generali, sono finanziati
          anche    a  valere  su  di  un apposito Fondo   integrativo
          speciale  per  la ricerca,   di seguito   denominato  Fondo
          speciale,  da  istituire  nello    stato  di previsione del
          Ministero del tesoro, del bilancio e  della  programmazione
          economica,  a  partire  dal 1   gennaio 1999, con  distinto
          provvedimento legislativo,  che ne determina   le   risorse
          finanziarie   aggiuntive   agli   ordinari stanziamenti per
          la ricerca e i relativi mezzi di copertura".